IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992, che istituisce un prelievo  supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattierocaseari;
  Visto il regolamento (CEE) n.  536/93 della Commissione del 9 marzo
1993,  che  stabilisce  le  modalita' di  applicazione  del  prelievo
supplementare nel settore del latte;
  Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel
settore lattierocaseario;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1993,
n. 569, recante il regolamento  di esecuzione della legge 26 novembre
1992, n. 468;
  Visto  il decreto-legge  31 gennaio  1997, n.  11, convertito,  con
modificazioni,  in  legge  28  marzo  1997,  n.  81,  recante  misure
straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario;
  Visto  il  decreto-legge 7  maggio  1997,  n. 118,  convertito  con
modificazioni, in legge 3 luglio 1997, n. 204 contenente disposizioni
urgenti in materia di quote latte;
  Visto il decreto-legge 19 maggio  1997, n. 130, convertito in legge
16 luglio  1997, n. 228  che all'art.  6 autorizza il  Ministro della
sanita'  a disporre  una rilevazione  straordinaria di  tutti i  capi
bovini presenti nelle aziende zootecniche ad indirizzo lattiero;
  Visto il decreto-legge 1 dicembre  1997, n. 411, concernente misure
urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera;
  Visto in particolare, l'art. 2,  comma 10, del citato decreto-legge
che prevede  che con decreto  del Ministro per le  politiche agricole
sono  disciplinate  le modalita'  per  l'istruttoria  dei ricorsi  di
riesame;
  Acquisita l'intesa  della conferenza permanente per  i rapporti tra
lo Stato,  le regioni e le  province autonome di Trento  e Bolzano ai
sensi del citato  decreto-legge n. 411, espressa  nella seduta dell'8
gennaio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'AIMA, ai fini delle  comunicazioni individuali di cui all'art.
2, comma 5, del decreto-legge 1  dicembre 1997, n. 411, si attiene al
principio in  base al  quale per "numero  delle vacche  accertato" si
intende il minornumero di capi tra quello risultante dal modello L1 e
quello   rilevato   dalle   ASL  in   occasione   della   rilevazione
straordinaria  di  cui  al  decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  130
convertito  in legge  16 luglio  1997, n.  228 ovvero  in assenza  di
riscontro  con la  predetta rilevazione  straordinaria, il  numero di
capi dichiarati nel modello L1.
  2. L'AIMA, nell'effettuare le comunicazioni  di cui al comma 1, per
quanto  attiene la  determinazione dei  quantitativi commercializzati
nei  periodi  1995-1996  e  1996-1997, segnala  agli  interessati  le
seguenti  modalita'   di  trattamento  delle   anomalie  dichiarative
riscontrate nelle dichiarazioni:
  a) Modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori.
  La  produzione viene  assunta  uguale a  zero nei  casi  in cui  il
produttore  o l'acquirente  non abbiano  firmato una  qualsiasi delle
pagine costituenti il modello L1.
  b) Modelli L1 senza l'indicazione del numero dei capi.
  La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero
delle vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero.
  c)  Modelli L1  con produzione  incompatibile con  il numero  delle
vacche.
  Qualora  la produzione  dichiarata sul  modello L1  si discosti  di
oltre  il   20%  rispetto  alla  potenzialita'   produttiva  ottenuta
moltiplicando il numero delle vacche  accertato ai sensi del comma 1,
per  la   media  produttiva  provinciale  AIA,   viene  assunta  come
quantitativo determinato la predetta potenzialita' produttiva.
  d) Contratti anomali:
  1) La commissione  di cui all'art. 2, comma 2,  del decreto-legge 1
dicembre  1997,  n.  411,  verifica  l'eventuale  natura  fittizia  o
comunque illecita dei  contratti di cui all'art. 2,  comma 1, lettera
d), del  citato decreto-legge  n. 411/1997; a  seguito di  tale esame
comunica all'AIMA  i quantitativi commercializzati che  devono essere
imputati ai soggetti interessati.
  2) L'AIMA invia  alle regioni ed alle  province autonome competenti
per territorio un verbale per ciascun "contratto anomalo" verificato,
nel  quale  siano  chiaramente  indicati   gli  elementi  su  cui  la
commissione di cui al precedente punto  1 si e' basata per dichiarare
il contratto illecito o fittizio.
  e) Casistiche di cui al punto e).
  1) La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori
o  mancanze  di  identificativi  fiscali  validi  non  consentano  di
ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello
L1 ad una azienda.
  2)  Per  le  aziende  titolari  di  premi  per  vacche  nutrici  il
quantitativo commercializzato di un  determinato periodo e' calcolato
sulla base  del numero delle vacche  accertato ai sensi del  comma 1,
diminuito del numero  di vacche, appartenenti alle razze  da latte di
cui al  regolamento (CEE)  n. 2066/92, ammesse  al premio  per vacche
nutrici per  il periodo  medesimo, secondo le  modalita' di  cui alla
lettera c).