IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari; Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte; Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattierocaseario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468; Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario; Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito con modificazioni, in legge 3 luglio 1997, n. 204 contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228 che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanita' a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende zootecniche ad indirizzo lattiero; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, concernente misure urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera; Visto in particolare, l'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge che prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole sono disciplinate le modalita' per l'istruttoria dei ricorsi di riesame; Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto-legge n. 411, espressa nella seduta dell'8 gennaio 1998; Decreta: Art. 1. 1. L'AIMA, ai fini delle comunicazioni individuali di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, si attiene al principio in base al quale per "numero delle vacche accertato" si intende il minornumero di capi tra quello risultante dal modello L1 e quello rilevato dalle ASL in occasione della rilevazione straordinaria di cui al decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228 ovvero in assenza di riscontro con la predetta rilevazione straordinaria, il numero di capi dichiarati nel modello L1. 2. L'AIMA, nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, per quanto attiene la determinazione dei quantitativi commercializzati nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, segnala agli interessati le seguenti modalita' di trattamento delle anomalie dichiarative riscontrate nelle dichiarazioni: a) Modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori. La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il produttore o l'acquirente non abbiano firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1. b) Modelli L1 senza l'indicazione del numero dei capi. La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero delle vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero. c) Modelli L1 con produzione incompatibile con il numero delle vacche. Qualora la produzione dichiarata sul modello L1 si discosti di oltre il 20% rispetto alla potenzialita' produttiva ottenuta moltiplicando il numero delle vacche accertato ai sensi del comma 1, per la media produttiva provinciale AIA, viene assunta come quantitativo determinato la predetta potenzialita' produttiva. d) Contratti anomali: 1) La commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, verifica l'eventuale natura fittizia o comunque illecita dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 411/1997; a seguito di tale esame comunica all'AIMA i quantitativi commercializzati che devono essere imputati ai soggetti interessati. 2) L'AIMA invia alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio un verbale per ciascun "contratto anomalo" verificato, nel quale siano chiaramente indicati gli elementi su cui la commissione di cui al precedente punto 1 si e' basata per dichiarare il contratto illecito o fittizio. e) Casistiche di cui al punto e). 1) La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori o mancanze di identificativi fiscali validi non consentano di ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello L1 ad una azienda. 2) Per le aziende titolari di premi per vacche nutrici il quantitativo commercializzato di un determinato periodo e' calcolato sulla base del numero delle vacche accertato ai sensi del comma 1, diminuito del numero di vacche, appartenenti alle razze da latte di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, ammesse al premio per vacche nutrici per il periodo medesimo, secondo le modalita' di cui alla lettera c).