IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, della legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernente le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6 comma 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1997 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1997, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1997 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1997; Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita'; Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 1998 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione; Decreta: Art. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 1998 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1998, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.