IL DIRETTORE GENERALE armonizzazione e tutela del mercato Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, di attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione; Visto che le autorita' della Finlandia hanno vietato in data 25 giugno 1997 l'immissione sul mercato di un prodotto recante la marcatura CE fabbricato dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., con sede in Villanova d'Asti (Asti), a disegno 3001-A-10, tipo 047, progettato per la pressione di 8 bar, capacita' 25 litri; Visto il parere della Commissione europea espresso in data 9 dicembre 1997, che risulta in stretta relazione con il parere della stessa Commissione espresso in data 9 aprile 1997, per prodotti analoghi fabbricati dalla stessa ditta Nuova Salder, gia' oggetto di un provvedimento adottato con decreto del 30 settembre 1997, pubblicato sul n. 238 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 11 ottobre 1997; Ritenuto che il prodotto sopra descritto non soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 87/404/CEE, in particolare i requisiti di cui all'allegato I, punto 2, ultimo capoverso, per cui il prodotto stesso puo' compromettere la sicurezza delle persone e dei beni; Visto, in particolare, i punti 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge 24 febbraio 1997, n. 42; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni indicate in premessa si dispone il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante di tutti i recipienti a pressione semplici muniti di marcatura CE, fabbricati dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., con sede in Villanova d'Asti (Asti), a disegno 3001-A-10, tipo 047, aventi le seguenti caratteristiche: pressione di progetto p=8 bar, capacita' litri 25.