IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 5,  comma 2,  lettere b),  e) ed  f), della  legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che le  recenti leggi  di riforma  del bilancio  dello
Stato, nell'ambito della generale  finalita' di fornire piu' incisivi
strumenti  per il  controllo  della spesa  pubblica, perseguono,  fra
l'altro, l'intento di rendere piu' rigoroso e puntuale l'accertamento
dei residui passivi delle spese  in conto capitale, subordinandolo ad
una previa ricognizione dello stato  di attuazione dei programmi, per
i  quali i  relativi  stanziamenti sono  stati  autorizzati, ed  alla
valutazione   della  persistente   utilita'  ed   opportunita'  della
ulteriore conservazione in bilancio delle somme corrispondenti;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alle esigenze di contenimento
della  spesa  e di  stabilizzazione  e  consolidamento della  finanza
pubblica ed al fine anche  di dare maggiore certezza al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica per  il 1998, di definire in modo
uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi
e   modalita'  per   l'accertamento  dei   residui  di   stanziamento
dell'esercizio  1997 e  successivi,  in  conformita' degli  indirizzi
legislativi e di Governo sopra richiamati;
  Visti  la   legge  ed   il  regolamento   sull'amministrazione  del
patrimonio  e  sulla  contabilita' generale  dello  Stato  approvati,
rispettivamente, con regio  decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la  legge 5  agosto 1978,  n. 468,  e successive  modifiche e
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la legge  3 aprile 1997, n. 94, e,  in particolare, l'art. 3,
in  base al  quale  il  Ministro del  tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione  economica,   esamina  lo  stato  di   attuazione  dei
programmi  in  corso, ai  fini  della  proposta di  conservazione  in
bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate per spese in conto
capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e,  in
particolare, l'art. 2;
  Sulla  proposta  del Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della
programmazione economica;
  Sentito il  Consiglio dei  Ministri nella  riunione del  16 gennaio
1998;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
 1. Residui di stanziamento.
  Le amministrazioni che intendono conservare come residui:
  a) somme stanziate nell'esercizio 1997 per spese in conto capitale,
non impegnate alla fine dell'esercizio;
  b) spese correnti,  assimilate ai fini della  loro conservazione in
bilancio  alle  spese  in  conto   capitale  in  base  a  particolari
disposizioni di legge, stanziate  nell'esercizio 1997 e non impegnate
alla fine dell'esercizio;
  c) residui  di stanziamento al 1  gennaio 1997 che non  siano stati
impegnati entro la fine dell'esercizio;
  devono  procedere ad  una verifica  dello stato  di attuazione  dei
programmi in  corso e  fornire idonea  dimostrazione che  sussiste la
"effettiva  necessita'  di  conservazione delle  somme  per  motivate
esigenze  connesse all'attuazione  degli  investimenti  ai quali  gli
stanziamenti sono preordinati" (art. 2 del decreto legislativo n. 279
del 1997).
  Nell'esercizio dei  poteri discrezionali  attribuiti dalla  legge e
con  le  procedure  previste  dall'ordinamento  vigente,  le  singole
amministrazioni dovranno formulare proposte di conservazione intese a
realizzare l'obiettivo  di limitare i  residui al 40 per  cento delle
somme astrattamente conservabili, dando la precedenza ai programmi di
rilievo   prioritario.   Le    proposte   saranno   corredate   della
documentazione necessaria  affinche' possa essere  effettuato l'esame
richiesto dall'art. 4-bis  della legge n. 468 del 1978  e dall'art. 2
del richiamato decreto legislativo n. 279 del 1997.
  Le amministrazioni possono,  eventualmente, richiedere al Ministero
del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione  economica  la
conservazione  di  ulteriori importi,  in  relazione  a programmi  di
particolare  rilievo  o  importanza, qualora  ritenuti  assolutamente
indispensabili per il perseguimento  degli obiettivi delle rispettive
amministrazioni in relazione all'attuazione  del programma di Governo
ed alle priorita' indicate  nel documento di programmazione economica
e finanziaria.
  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  entro il  15 febbraio  1998, sottopone  al Consiglio  dei
Ministri  un  prospetto contenente  lo  schema  di conservazione  dei
residui;  tale schema,  complessivamente, dovra'  comunque realizzare
l'obiettivo di  mantenere i  residui entro  la percentuale  che sara'
successivamente fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  calcolata  sulle  somme  astrattamente  conservabili  per
l'intero bilancio dello Stato. I  decreti di accertamento dei residui
(DAR), da trasmettere, come di consueto, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello
Stato,  uffici  centrali  del bilancio  (gia'  ragionerie  centrali),
saranno emanati in conformita' con  lo schema approvato dal Consiglio
dei Ministri.
  Le stesse procedure saranno seguite per gli esercizi successivi.
  La presente  direttiva, previa  registrazione da parte  della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 16 gennaio 1998
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40