IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che le recenti leggi di riforma del bilancio dello Stato, nell'ambito della generale finalita' di fornire piu' incisivi strumenti per il controllo della spesa pubblica, perseguono, fra l'altro, l'intento di rendere piu' rigoroso e puntuale l'accertamento dei residui passivi delle spese in conto capitale, subordinandolo ad una previa ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, per i quali i relativi stanziamenti sono stati autorizzati, ed alla valutazione della persistente utilita' ed opportunita' della ulteriore conservazione in bilancio delle somme corrispondenti; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 1998, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalita' per l'accertamento dei residui di stanziamento dell'esercizio 1997 e successivi, in conformita' degli indirizzi legislativi e di Governo sopra richiamati; Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'art. 2; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 gennaio 1998; E m a n a la seguente direttiva: 1. Residui di stanziamento. Le amministrazioni che intendono conservare come residui: a) somme stanziate nell'esercizio 1997 per spese in conto capitale, non impegnate alla fine dell'esercizio; b) spese correnti, assimilate ai fini della loro conservazione in bilancio alle spese in conto capitale in base a particolari disposizioni di legge, stanziate nell'esercizio 1997 e non impegnate alla fine dell'esercizio; c) residui di stanziamento al 1 gennaio 1997 che non siano stati impegnati entro la fine dell'esercizio; devono procedere ad una verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e fornire idonea dimostrazione che sussiste la "effettiva necessita' di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati" (art. 2 del decreto legislativo n. 279 del 1997). Nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge e con le procedure previste dall'ordinamento vigente, le singole amministrazioni dovranno formulare proposte di conservazione intese a realizzare l'obiettivo di limitare i residui al 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, dando la precedenza ai programmi di rilievo prioritario. Le proposte saranno corredate della documentazione necessaria affinche' possa essere effettuato l'esame richiesto dall'art. 4-bis della legge n. 468 del 1978 e dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 279 del 1997. Le amministrazioni possono, eventualmente, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la conservazione di ulteriori importi, in relazione a programmi di particolare rilievo o importanza, qualora ritenuti assolutamente indispensabili per il perseguimento degli obiettivi delle rispettive amministrazioni in relazione all'attuazione del programma di Governo ed alle priorita' indicate nel documento di programmazione economica e finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 15 febbraio 1998, sottopone al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui; tale schema, complessivamente, dovra' comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale che sara' successivamente fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato. I decreti di accertamento dei residui (DAR), da trasmettere, come di consueto, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, uffici centrali del bilancio (gia' ragionerie centrali), saranno emanati in conformita' con lo schema approvato dal Consiglio dei Ministri. Le stesse procedure saranno seguite per gli esercizi successivi. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 1998 Il Presidente: Prodi Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40