Con  decreto  ministeriale  n.  23864   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 23  agosto 1996 al 22 agosto 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno,
con  sede in  Lamezia Terme  (Catanzaro)  e unita'  di Lamezia  Terme
(Catanzaro),  per  i  quali  e'   stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  40  ore  settimanali  a 31,60  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23865   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 settembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno,
con  sede in  Lamezia Terme  (Catanzaro)  e unita'  di Lamezia  Terme
(Catanzaro),  per  i  quali  e'   stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  39  ore  settimanali  a 30,80  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 42 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23866   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 5  maggio 1997 al 4  maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  FRA/PRO, con
sede  in Gallarate  (Varese) e  unita' di  Gallarate (Varese),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  28 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di lavoratori  pari  a n.  44 unita',  di  cui 3  lavoratori
parttime da 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo
di n. 53 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  FRA/PRO,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23867   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 7  luglio 1997 al 6  luglio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Plasteco
Milano, con sede  in Milano e unita' di Senago  (Milano), per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo
di n. 48 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Plasteco Milano,  a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996  in  premessa  indicato,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23868   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 30  giugno 1997 al 29 giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.n.c.  Chiarelli
Valter e Aurelio, con sede in Milano  e unita' di Milano, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n.  8 unita', su un organico complessivo
di n. 14 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.n.c.  Chiarelli Valter  e Aurelio,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 23869  del 5 dicembre 1997, e' disposta
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E.,
con  sede in  Bologna e  unita' di  Benevento, per  i quali  e' stato
stipulato  un contratto  collettivo  aziendale che  ha stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  26,24  ore  medie
settimanali per 124 unita', su 136  in organico, per il periodo dal 1
novembre 1995 al 31 ottobre 1996.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23870   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1995 al  30 aprile 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Redaelli  confezioni,  con  sede in  Verano
Brianza (Milano) e unita' di Verano  Brianza (Milano), per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  14 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a   n.  294  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 422 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Redaelli   confezioni,   a
corrispondere i  particolari benefici  previsto dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo  comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23871   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 3  ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingegneri Giovannini e
Micheli, con  sede in  Roma e unita'  di Roma, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 13 unita', su un organico  complessivo di n. 24
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Impresa di  costruzioni ingegneri
Giovannini e Micheli, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5,
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23872   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 15  aprile 1997 al 14 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. C.O.E.F., con
sede in Empoli (Firenze) e unita' di Empoli (Firenze), per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 20  ore massime settimanali nei confronti  di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 28 unita', su un organico complessivo
di n. 30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. C.O.E.F.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23897  del  12  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 settembre 1997 al  31 agosto 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  M.T.M.
Manifattura  tessuti Milano,  con  sede  in Milano  e  unita' di  Rho
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28  ore medie settimanali di cui da un
minimo di  24 ore lavorate (3  giorni su 5)  ad un massimo di  32 ore
lavorate  (4 giorni  su  5) nei  confronti di  un  numero massimo  di
lavoratori pari a n. 74 unita',  su un organico complessivo di n. 254
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano,
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23898  del  12  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 13 ottobre 1997 al  12 ottobre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Camiceria di
Galliate,  con  sede  in  Galliate  (Novara)  e  unita'  di  Galliate
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  30  unita', su  un
organico complessivo di n. 39 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Camiceria  di   Galliate,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23899  del  12  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 28 settembre  1997 al  27 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Girmi,  con  sede  in  Omegna (Novara)  e  unita'  di  Omegna
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari a 124 unita', su un organico
complessivo di 168 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Girmi,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23900  del  12  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1997 al 31  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  NOV.EL, con
sede in Milano e unita' di Pero (Milano) e Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 23 unita', su un organico complessivo di 28 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23633.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   NOV.EL,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23901  del  12  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1997 al  30 maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo,
con sede in  Bagheria (Palermo) e unita' di Messina  e Palermo, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  38 ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 169 unita', su  un organico complessivo
di 279 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23902  del  12  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 5  maggio 1997 al 4  maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  I.CO.B., con
sede in Catania e unita' di Catania,  via Galermo n. 156, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 8  unita', su un organico complessivo di
52 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.CO.B.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23903  del  12  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 24 ottobre 1995 al  23 ottobre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in
Rozzano Milanofiori  (Milano) e  unita' di  Colleferro (Roma),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a 28,70 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di  lavoratori pari a  23 unita', di cui  2 parttime da  24 a
17,20 ore  medie settimanali  e 2  parttime da 20  a 14,40  ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 2389 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  S.M.A. - Supermercati alimentari,
a corrispondere i  particolari benefici previsti dai commi 2  e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23919  del  19  dicembre  1997,  e'
autorizzato, per il  periodo dal 1 dicembre 1996 al  1 novembre 1997,
l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale,
gia' concesso  sulla base  del decreto ministeriale  n. 22838  del 30
maggio  1997,  ai sensi  dell'art.  1,  primo  e secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.a.s. Camiceria  G. Mel  di Meloni  G.
Battista  & C.,  con sede  in Legnano  (Milano) e  unita' di  Legnano
(Milano).
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.a.s. Camiceria  G. Mel  di Meloni  G.
Battista  & C.,  a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto
dall'art. 9,comma  25, lettera d),  della legge 28 novembre  1996, n.
608,  nei  limiti  delle  risorse finanziarie  statuite  con  decreto
ministeriale del  24 dicembre  1996 e  poste a  carico del  Fondo per
l'occupazione di  cui al comma 4,  dell'art. 1 della citata  legge n.
608/1996,  tenuto  conto dei  criteri  di  priorita' individuati  nel
decreto ministeriale  del 10 marzo  1997, registrato dalla  Corte dei
conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23920  del  19  dicembre  1997,  e'
autorizzato, per  il periodo dal  1 dicembre  1996 al 31  marzo 1997,
l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale,
gia'  concesso sulla  base del  decreto ministeriale  n. 21944  del 9
gennaio  1997, ai  sensi  dell'art.  1, primo  e  secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico,  con sede in Ascoli Piceno
e unita' di Ascoli Piceno (zona industriale Marino del Tronto).
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Novico,  a  corrispondere  il
particolare  beneficio previsto  dall'art. 9,  comma 25,  lettera d),
della  legge 28  novembre  1996,  n. 608,  nei  limiti delle  risorse
finanziarie statuite con decreto ministeriale  del 24 dicembre 1996 e
poste  a carico  del  Fondo  per l'occupazione  di  cui  al comma  4,
dell'art. 1 della citata legge  n. 608/1996, tenuto conto dei criteri
di priorita' individuati nel decreto  minsiteriale del 10 marzo 1997,
registrato dalla Corte  dei conti in data 1 aprile  1997, registro n.
1, foglio n. 35.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23921  del  19  dicembre  1997,  e'
autorizzato, per il  periodo dal 1 dicembre 1996 al  7 novembre 1997,
l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale,
gia' concesso  sulla base  del decreto ministeriale  n. 22908  del 12
giugno  1997,  ai sensi  dell'art.  1,  primo  e secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Calzificio di  Parabiago Mario Re
Depaolini,  con sede  in  Parabiago (Milano)  e  unita' di  Parabiago
(Milano).
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Calzificio di  Parabiago Mario Re
Depaolini,   a  corrispondere   il  particolare   beneficio  previsto
dall'art. 9, comma  25, lettera d), della legge 28  novembre 1996, n.
608,  nei  limiti  delle  risorse finanziarie  statuite  con  decreto
ministeriale del  24 dicembre  1996 e  poste a  carico del  Fondo per
l'occupazione di  cui al comma 4,  dell'art. 1 della citata  legge n.
608/1996,  tenuto  conto dei  criteri  di  priorita' individuati  nel
decreto ministeriale  del 10 marzo  1997, registrato dalla  Corte dei
conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23922  del  19  dicembre  1997,  e'
autorizzato, per il  periodo dal 1 dicembre 1996 al  31 gennaio 1997,
l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale,
gia' concesso  sulla base  del decreto ministeriale  n. 22470  del 21
marzo  1997,  ai  sensi  dell'art.  1, primo  e  secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, con sede in
Potenza e unita' di Potenza.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Cementi  della   Lucania,  a
corrispondere il  particolare beneficio  previsto dall'art.  9, comma
25, lettera  d), della  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  nei limiti
delle risorse  finanziarie statuite  con decreto ministeriale  del 24
dicembre 1996 e poste a carico  del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  minsiteriale del  10
marzo 1997, registrato  dalla Corte dei conti in data  1 aprile 1997,
registro n. 1, foglio n. 35.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23923  del  19  dicembre  1997,  e'
autorizzato, per  il periodo dal  1 dicembre  1996 al 1  maggio 1997,
l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale,
gia'  concesso sulla  base del  decreto ministeriale  n. 23317  del 7
agosto  1997,  ai sensi  dell'art.  1,  primo  e secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con
sede in Napoli e unita' di Napoli.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. De Lieto  costruzioni generali, a
corrispondere il  particolare beneficio  previsto dall'art.  9, comma
25, lettera  d), della  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  nei limiti
delle risorse  finanziarie statuite  con decreto ministeriale  del 24
dicembre 1996 e poste a carico  del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  10
marzo 1997, registrato  dalla Corte dei conti in data  1 aprile 1997,
registro n. 1, foglio n. 35.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23924  del  19  dicembre  1997,  e'
autorizzato, per  il periodo dal  1 dicembre  1996 al 1  maggio 1997,
l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale,
gia'  concesso sulla  base del  decreto ministeriale  n. 23317  del 7
agosto  1997,  ai sensi  dell'art.  1,  primo  e secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con
sede in Napoli e unita' di Roma e San Vittore nel Lazio (Frosinone).
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. De Lieto  costruzioni generali, a
corrispondere il  particolare beneficio  previsto dall'art.  9, comma
25, lettera  d), della  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  nei limiti
delle risorse  finanziarie statuite  con decreto ministeriale  del 24
dicembre 1996 e poste a carico  del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  10
marzo 1997, registrato  dalla Corte dei conti in data  1 aprile 1997,
registro n. 1, foglio n. 35.