Con decreto ministeriale n. 23841 del 5 dicembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 agosto 1997 al 24 agosto 1998, della ditta S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano e unita' Marano Ticino (Novara). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1997 con decorrenza 25 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23842 del 5 dicembre 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 maggio 1997 al 18 novembre 1998, della ditta S.p.a. Abb Adda, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Pomezia (Roma). Parere del comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Adda, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 maggio 1997 al 18 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 19 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23843 del 5 dicembre 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997, della ditta S.p.a. Turati Lombardi & C. con sede in Milano e unita' di Trezzo sull'Adda (Milano). Parere del comitato tecnico del 31 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Turati Lombardi & C., con sede in Milano e unita' di Trezzo sull'Adda (Milano), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 19 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Turati Lombardi & C., con sede in Milano e unita' di Trezzo sull'Adda (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1997 al 18 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 19 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23844 del 5 dicembre 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1997 al 9 marzo 1999, della ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere del comitato tecnico del 21 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 10 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentaseimesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23845 del 5 dicembre 1997 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Quick Italia, con sede in Cesano Maderno (Milano) (dal 17 dicembre 1996) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 17 dicembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 23683. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23846 del 5 dicembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 18 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo Sistemi Termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 marzo 1997 al 17 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 18 marzo 1997; 2) a seguito dell'approvazione relativa al progamma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 aprile 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1997 con effetto dal 14 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Pianezza (Torino), per il periodo dal 18 marzo 1997 al 17 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 18 marzo 1997; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997, della ditta S.p.a. dell'acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Terni). Parere del comitato tecnico del 15 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996 con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. dell'acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Terni), per il periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dal 5 novembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita' di Citta' della Pieve (Perugia), per il periodo dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 29 agosto 1997 con decorrenza 5 agosto 1997; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unita' di Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23847 del 5 dicembre 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Oerlikon Contraves, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere del comitato tecnico del 9 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 21 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 21 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23848 del 5 dicembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Rapolano Terme (Siena). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Rapolano Terme (Siena), per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 11 novembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23599/4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 3 ottobre 1997 al 2 aprile 1998, della ditta S.p.a. Modis, con sede in Migliarino Pisano, ora Pappiana (Pisa) e unita' di province di Pisa, Livorno, Lucca e Firenze. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 gennaio 1997 con effetto dal 3 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Modis, con sede in Migliarino Pisano, ora Pappiana (Pisa) e unita' di province di Pisa, Livorno, Lucca e Firenze per il periodo dal 3 ottobre 1997 al 2 aprile 1998. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 19 settembre 1996. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23849 del 5 dicembre 1997 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 17 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Tempra, con sede in Volta di Saltino di Prignano (Modena) e unita' di Volta di Saltino di Prignano (Modena), per il periodo dal 17 agosto 1997 al 16 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 17 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23850 del 5 dicembre 1997 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 24 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano), e unita' di Fil. grandi mag.ini Torino, via Lagrange (Torino), per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 24 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23851 del 5 dicembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1997 con effetto dal 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultrocchi carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unita' di Spino d'Adda (gia' F.lli Miragoli) (Cremona), per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1997 con decorrenza 1 dicembre 1996; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1997 con effetto dal 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultrocchi carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unita' di Spino d'Adda (gia' F.lli Miragoli) (Cremona), per il periodo dal 1 giugno 1997 al 22 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 1 giugno 1997; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. In.Al.Ca. Industria alimentare carni - Gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), e unita' di Castelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex Acsal, per il periodo dal 4 dicembre 1996 al 3 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 4 dicembre 1996; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. In.Al.Ca. Industria alimentare carni - Gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), e unita' di Castelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex Acsal, per il periodo dal 4 giugno 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1997 con decorrenza 4 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23852 del 5 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova manifattura Victoria, con sede in Seregno (Milano) e unita' di Seregno (Milano), per un massimo di cinquantanove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 gennaio 1998 al 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoraori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23853 del 5 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Illar sport, con sede in Canosa (Bari) e unita' di Canosa (Bari), per un massimo di sedici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1996 al 14 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 agosto 1996 al 14 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoraori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23854 del 5 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biraghi industriale, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Napoli), per un massimo di diciannove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 agosto 1997 al 5 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 febbraio 1998 al 5 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoraori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23856 del 5 dicembre 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.p.a. Fisia italimpianti - Gruppo Fiat, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fisia italimpianti - Gruppo Fiat, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23857 del 5 dicembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 settembre 1997, della ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel S. Niccolo' (Arezzo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel S. Niccolo' (Arezzo), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 22 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 settembre 1997, n. 23424. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23858 del 5 dicembre 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 maggio 1997 al 13 maggio 1998, della ditta S.r.l. Abb industria - Gruppo Asea Brown Boveri, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano) e Vittuone (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Abb industria - Gruppo Asea Brown Boveri, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano) e Vittuone (Milano), per il periodo dal 14 maggio 1997 al 13 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 14 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23873 del 5 dicembre 1997 in favore della lavoratrice Falardo Carmela, dipendente dalla S.p.a. Euroconserve, con sede e stabilimento in Pianodardine di Avellino (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 luglio 1994 al 29 gennaio 1995; La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 23874 del 5 dicembre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.Te.A., con sede e unita' in Caivano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20 ottobre 1994 al 19 aprile 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17263 del 3 aprile 1995 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto ministeriale n. 23877 del 5 dicembre 1997, in favore di cinquantadue unita' dipendenti dalla S.p.a. Castaldo costruzioni, con sede in Roma, sede amministrativa in Napoli e unita' in Napoli, Salerno e Avellino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1997 al 26 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.