Con decreto ministeriale n. 23841  del 5 dicembre 1997 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 25 agosto
1997 al 24 agosto 1998, della  ditta S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede
in Milano e unita' Marano Ticino (Novara).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede  in Milano e
unita' di Marano  Ticino (Novara), per il periodo dal  25 agosto 1997
al 24 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1997 con decorrenza 25
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23842  del 5 dicembre 1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
19 maggio 1997 al 18 novembre  1998, della ditta S.p.a. Abb Adda, con
sede in Lodi (Milano) e unita' di Pomezia (Roma).
  Parere del comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Adda, con sede in Lodi
(Milano) e  unita' di Pomezia  (Roma), per  il periodo dal  19 maggio
1997 al 18 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1997 con  decorrenza 19
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23843 del 5 dicembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997, della ditta
S.p.a. Turati  Lombardi & C.  con sede in  Milano e unita'  di Trezzo
sull'Adda (Milano).
  Parere del comitato tecnico del 31 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Turati Lombardi & C., con
sede in Milano e unita' di  Trezzo sull'Adda (Milano), per il periodo
dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 19
agosto 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto dal  19 agosto  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta:  S.p.a. Turati  Lombardi &  C., con  sede in
Milano e unita'  di Trezzo sull'Adda (Milano), per il  periodo dal 19
febbraio 1997 al 18 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 marzo  1997 con  decorrenza 19
febbraio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23844  del 5 dicembre 1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
10 marzo  1997 al 9 marzo  1999, della ditta S.p.a.  Elettronica, con
sede in Roma e unita' di Roma.
  Parere del comitato tecnico del 21 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Elettronica con  sede in
Roma  e unita'  di  Roma, per  il  periodo  dal 10  marzo  1997 al  9
settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  aprile 1997 con  decorrenza 10
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento,   verifica  il   rispetto   del   limite  massimo   di
trentaseimesi  nell'arco  del   quinquennio  previsto  dalla  vigente
normativa, con  particolare riferimento  ai periodi di  fruizione del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23845 del 5  dicembre 1997  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale del  24 settembre  1997, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24  settembre 1997  con effetto  dal 17  giugno 1996,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l.  Quick Italia,
con sede in  Cesano Maderno (Milano) (dal 17 dicembre  1996) e unita'
di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 16
giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1997  con decorrenza 17
dicembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 novembre 1997, n. 23683.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23846 del 5 dicembre 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 24  luglio 1997, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  10  maggio 1996  con  effetto dal  18
settembre  1995, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla  ditta S.p.a.  Valeo  Sistemi Termici,  con  sede in  Ferentino
(Frosinone) e unita' di Ferentino  (Frosinone), per il periodo dal 18
marzo 1997 al 17 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1997 con  decorrenza 18
marzo 1997;
  2)   a  seguito   dell'approvazione   relativa   al  progamma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 14  aprile 1997, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 14 aprile 1997 con effetto dal 14 aprile
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Valeo  sistemi termici,  con sede  in Ferentino  (Frosinone) e
unita' di Pianezza  (Torino), per il periodo dal 18  marzo 1997 al 17
settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1997 con  decorrenza 18
marzo 1997;
  3)  e' approvata  la  modifica del  programma per  ristrutturazione
aziendale, relativa  al periodo  dal 12  febbraio 1997  all'11 agosto
1997, della ditta  S.p.a. dell'acqua minerale Sangemini,  con sede in
Roma e unita' di Sangemini (Terni).
  Parere del comitato tecnico del 15 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 5  novembre  1996 con  effetto dal  12
febbraio 1996, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. dell'acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita'
di  Sangemini (Terni),  per il  periodo dal  12 febbraio  1997 all'11
agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  21 marzo  1997 con  decorrenza 12
febbraio 1997;
  4)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
dal 5 novembre  1996, e' autorizzata la  ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  5  novembre 1996  con  effetto dal  5
febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi,  con sede in Milano e unita'
di Citta' della Pieve (Perugia), per  il periodo dal 5 agosto 1997 al
4 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  29 agosto  1997 con  decorrenza 5
agosto 1997;
  5)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 24  settembre 1997  con effetto  dal 1
gennaio 1997, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l.  PPG Industries Italia,  con sede  in Cuneo e  unita' di
Roccasecca  (Frosinone), per  il  periodo  dal 1  luglio  1997 al  31
dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1997 con  decorrenza 1
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23847 del 5 dicembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 21  ottobre 1996  al 20 ottobre  1998, della
ditta S.p.a. Oerlikon Contraves, con sede in Roma e unita' di Roma.
  Parere del comitato tecnico del 9 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Oerlikon Contraves  con
sede in Roma e unita' di Roma,  per il periodo dal 21 ottobre 1996 al
20 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22  novembre 1997 con decorrenza 21
ottobre 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto dal  21 ottobre 1996,  in favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Oerlikon Contraves con sede  in Roma e
unita' di Roma, per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 21
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23848 del 5 dicembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.p.a.
Co.Ind., con sede in Manoppello  (Pescara) e unita' di Rapolano Terme
(Siena).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  Trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi
aziendale, S.p.a. Co.Ind., con sede  in Manoppello (Pescara) e unita'
di Rapolano Terme (Siena), per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10
maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1996 con decorrenza 11
novembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23599/4.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 3 ottobre 1997 al 2 aprile
1998, della  ditta S.p.a. Modis,  con sede in Migliarino  Pisano, ora
Pappiana  (Pisa) e  unita'  di  province di  Pisa,  Livorno, Lucca  e
Firenze.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A   seguito  dell'accertamento   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale  del 9  gennaio 1997 con  effetto dal  3 ottobre
1996,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Modis,  con sede in  Migliarino Pisano, ora Pappiana  (Pisa) e
unita' di province  di Pisa, Livorno, Lucca e Firenze  per il periodo
dal 3 ottobre 1997 al 2 aprile 1998.
  Art.  3, comma  2, legge  n. 223/1991  - Decreto  tribunale del  19
settembre 1996.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23849 del 5  dicembre 1997  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 3  settembre 1997,  e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3 settembre  1997 con  effetto dal  17 febbraio  1997, in  favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.  Ceramica
Tempra, con sede in Volta di Saltino di Prignano (Modena) e unita' di
Volta di Saltino  di Prignano (Modena), per il periodo  dal 17 agosto
1997 al 16 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 17
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23850 del 5  dicembre 1997  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 maggio  1997,  e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  maggio  1997 con  effetto  dal  24  giugno  1996, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. La Rinascente,
con sede  in Rozzano/Milanofiori  (Milano), e  unita' di  Fil. grandi
mag.ini Torino, via Lagrange (Torino), per il periodo dal 24 dicembre
1996 al 23 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1997  con decorrenza 24
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23851 del 5 dicembre 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del  7  marzo 1997,  e'  autorizzata  l'ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 7 marzo  1997 con effetto dal 1 dicembre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Ultrocchi carni - Gruppo  Cremonini, con sede in Santo Stefano
Ticino  (Milano)  e unita'  di  Spino  d'Adda (gia'  F.lli  Miragoli)
(Cremona), per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  3 gennaio  1997 con  decorrenza 1
dicembre 1996;
  2)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del  7  marzo 1997,  e'  autorizzata  l'ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 7 marzo  1997 con effetto dal 1 dicembre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Ultrocchi carni - Gruppo  Cremonini, con sede in Santo Stefano
Ticino  (Milano)  e unita'  di  Spino  d'Adda (gia'  F.lli  Miragoli)
(Cremona), per il periodo dal 1 giugno 1997 al 22 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1997 con  decorrenza 1
giugno 1997;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del  21 marzo  1997,  e' autorizzata  l'ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 dicembre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. In.Al.Ca.  Industria alimentare carni -  Gruppo Cremonini, con
sede in  Castelvetro di Modena  (Modena), e unita' di  Castelvetro di
Modena (Modena),  Lissone (Milano) e  Rieti ex I.C.A.R. ed  ex Acsal,
per il periodo dal 4 dicembre 1996 al 3 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 4
dicembre 1996;
  4)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del  21 marzo  1997,  e' autorizzata  l'ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 dicembre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. In.Al.Ca.  Industria alimentare carni -  Gruppo Cremonini, con
sede in  Castelvetro di Modena  (Modena), e unita' di  Castelvetro di
Modena (Modena),  Lissone (Milano) e  Rieti ex I.C.A.R. ed  ex Acsal,
per il periodo dal 4 giugno 1997 al 30 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  27 giugno  1997 con  decorrenza 4
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23852  del 5 dicembre 1997,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Nuova  manifattura Victoria,
con sede  in Seregno (Milano)  e unita'  di Seregno (Milano),  per un
massimo di cinquantanove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione salariale dal 2 luglio
1997 al 1 gennaio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
gennaio 1998 al 1 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai  lavoraori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23853  del 5 dicembre 1997,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Illar  sport,  con sede  in
Canosa (Bari)  e unita' di  Canosa (Bari),  per un massimo  di sedici
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  15 febbraio 1996  al 14
agosto 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
agosto 1996 al 14 febbraio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai  lavoraori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23854  del 5 dicembre 1997,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Biraghi industriale, con sede
in  Napoli  e  unita'  di  Marcianise (Napoli),  per  un  massimo  di
diciannove   dipendenti,  e'   autorizzata   la  corresponsione   del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 agosto 1997
al 5 febbraio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 6
febbraio 1998 al 5 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai  lavoraori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23856  del 5 dicembre 1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  3  marzo  1997  al  2  marzo  1998,  della  ditta  S.p.a.  Fisia
italimpianti  -  Gruppo Fiat,  con  sede  in  Rivoli -  Cascine  Vica
(Torino) e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Fisia  italimpianti  -
Gruppo Fiat, con  sede in Rivoli - Cascine Vica  (Torino) e unita' di
Pero (Milano) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2
settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1997 con  decorrenza 3
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23857  del 5 dicembre 1997 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 10
dicembre 1996  al 9  settembre 1997, della  ditta S.r.l.  Gi.Bar, con
sede in  Castel S. Niccolo' (Arezzo)  e unita' di Castel  S. Niccolo'
(Arezzo).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar,  con sede in Castel S. Niccolo'
(Arezzo) e unita' di Castel S.  Niccolo' (Arezzo), per il periodo dal
10 dicembre 1996 al 22 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 22 gennaio 1997  con decorrenza 10
dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 settembre 1997, n. 23424.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23858  del 5 dicembre 1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal  14  maggio 1997  al  13  maggio  1998,  della ditta  S.r.l.  Abb
industria - Gruppo Asea Brown Boveri,  con sede in Milano e unita' di
Sesto S. Giovanni (Milano) e Vittuone (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Abb industria  - Gruppo
Asea Brown Boveri,  con sede in Milano e unita'  di Sesto S. Giovanni
(Milano) e Vittuone (Milano), per il periodo dal 14 maggio 1997 al 13
novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 20  giugno 1997 con  decorrenza 14
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23873 del 5  dicembre 1997  in favore
della   lavoratrice   Falardo   Carmela,  dipendente   dalla   S.p.a.
Euroconserve,  con sede  e stabilimento  in Pianodardine  di Avellino
(Avellino),   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  30 luglio  1994 al  29
gennaio 1995;
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 30
gennaio 1995 al 29 luglio 1995.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concesso  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 23874 del 5 dicembre 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. A.Te.A.,  con sede  e unita'  in
Caivano (Napoli),  e' autorizzata  la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  20 aprile  1994 al  19
ottobre 1994.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20
ottobre 1994 al 19 aprile 1995.
  I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche in
deroga  al limite  massimo di  fruizione  dei trentasei  mesi di  cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n.  17263  del  3  aprile  1995 e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Con decreto ministeriale n. 23877 del 5 dicembre 1997, in favore di
cinquantadue unita' dipendenti dalla S.p.a. Castaldo costruzioni, con
sede  in Roma,  sede amministrativa  in  Napoli e  unita' in  Napoli,
Salerno e Avellino, e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 5  maggio  1997 al  26
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concesso  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.