IL DIRETTORE GENERALE della produzione industriale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istutuzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL); Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente il riordinamento dell'ISPESL a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 30 giugno 1993, n. 268"; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974 concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 10 luglio 1974); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 concernente norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esecuzione dei depositi di gas di petrolio liquefatti con capacita' non superiore a 5 mc (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988); Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 597, che prevede fra l'altro che le procedure, le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL; Ritenuto che per la costruzione, l'impianto e l'esercizio dei serbatoi metallici interrati con rivestimento in resine epossidiche e protezione catodica ad anodi sacrificali e di serbatoi metallici ad asse longitudinale orizzontale interrati con protezione degli stessi attraverso l'interposizione di un guscio di polietilene ad alta densita', per depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' complessiva non superiore a 5 mc e' necessario che venga emanata una specifica regolamentazione; Ritenuto che ai fini della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e per tutelare l'incolumita' pubblica e' necessario che venga attuata una sperimentazione sui serbatoi interrati di stoccaggio G.P.L. fino a 5 mc. Decretano: Art. 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e' autorizzato ad esercitare la sperimentazione relativa ai serbatoi interrati di stoccaggio fino a 5 mc con le modalita' previste dall'accordo con il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - del 5 aprile 1996 che si intende integralmente riportato. Roma, 31 luglio 1997 Il direttore generale della produzione industriale Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Alberti Il direttore generale del Dipartimento della prevenzione Oleari