IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto il decreto ministeriale n. 320 del 23 aprile 1997 concernente
i  criteri   per  l'attribuzione   alle  Universita'   delle  risorse
disponibili sui  fondi per  la ricerca e  per le  grandi attrezzature
scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;
  Preso  atto   delle  risultanze   emerse  a  seguito   della  prima
applicazione del citato decreto;
  Considerata l'opportunita' di modificare l'atto di cui trattasi;
                              Decreta:
  Le disposizioni del decreto ministeriale  n.320 del 23 aprile 1997,
sono cosi sostituite:
1. Programmi di ricerca.
  Il  Ministero  dell'univerista'  e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, ogni anno, cofinanzia  programmi di ricerca di rilevante
interesse nazionale proposti dalle Universita'.
  L'esecuzione dei programmi ha, di  norma, durata biennale. La quota
ministeriale di  cofinanziamento dei programmi e'  assegnata in unica
soluzione anticipata.
  Ciascun programma e' sviluppato da  una o piu' "unita' operative di
ricerca",  raggruppanti  un numero  adeguato  di  ricercatori, ed  e'
coordinato  da   un  professore  universitario,  nel   seguito  detto
"coordinatore scientifico  del programma".  Il coordinamento  di ogni
unita'  operativa   e'  affidato  ad  un   professore  o  ricercatore
universitario,   nel   seguito    detto   "coordinatore   scientifico
dell'unita' operativa".
  I programmi sono svolti, di norma, da "unita' operative" di ricerca
afferenti a piu' Universita', ma  possono essere realizzati da unita'
operative di ricerca appartenenti alla stessa Universita'.
  L'Universita' proponente e' quella del coordinatore scientifico del
programma.
  I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature
scientifiche,  sempreche' funzionali  e  indispensabili alla  ricerca
programmata;  non  possono  essere previsti,  invece,  interventi  di
natura edilizia.
  Il  bando  per  il  cofinanziamento  di  programmi  di  ricerca  di
interesse nazionale ha cadenza annuale.
  Ciascun docentericercatore,  in ciascun bando, puo'  comparire come
partecipante ad  un solo  progetto di  ricerca e  ad una  sola unita'
operativa di ricerca.
  Il  tempo dedicabile  alla ricerca  (in mesiuomo),  con riferimento
alla   durata  complessiva   del  programma,   indicato  da   ciascun
partecipante, dovra' tenere conto  dell'eventuale impegno dedicato ad
altri programmi di ricerca.
2. Presentazione delle domande.
  I  programmi  dovranno  essere  presentati,  dai  coordinatori  dei
programmi  e   delle  unita'  operative,  utilizzando   la  procedura
informatizzata  appositamente   predisposta.  Copia   cartacea  delle
domande  dovra'   essere  trasmessa,  debitamente   sottoscritta  dai
coordinatori,  al rettore  dell'ateneo  di appartenenza.  In caso  di
necessita' di  riscontri successivi,  il Ministero  potra' richiedere
copia del documento depositato.
  A decorrere dal 1998, il  termine di presentazione delle domande e'
fissato al 30  aprile; decorso il suddetto  termine, nessun programma
potra' essere preso in considerazione.
  Sempre a decorrere dal 1998, al  fine di poter utilizzare un numero
piu'  elevato  di  revisori  a  livello  internazionale,  le  domande
dovranno essere redatte anche in lingua inglese.
  Nei programmi, oltre  al nome del coordinatore  scientifico e delle
unita' di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:
   lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale;
  l'articolazione  del programma  in fasi  di sviluppo  e i  tempi di
realizzazione previsti per ciascuna fase;
  gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;
   gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;
  i costi del programma al  cento per cento del fabbisogno, ripartiti
per ciascuna fase;
  le risorse finanziarie,  oltre che umane e strumentali,  con cui le
Universita' prevedono di sostenere il programma;
  le  ulteriori  risorse  esterne  che  possono  essere  collegate  o
acquisite al programma;
  il grado  di avanzamento  della ricerca  raggiungibile con  i fondi
"propri";
  gli  elementi  e  i  criteri  con cui  si  ritiene  possano  essere
verificati i risultati via via raggiunti.
3. Selezione delle proposte.
  La  selezione  delle proposte  e'  affidata  a una  commissione  di
garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.
  La commissione  di garanzia  e' composta da  cinque membri  di alta
qualificazione  scientifica, di  cui  due  nominati direttamente  dal
Ministro e  gli altri tre scelti  dal Ministro stesso entro  liste di
cinque nominativi indicati rispettivamente dal CNST, dalla CRUI e dal
CUN.
  La commissione dovra'  essere modificata ogni anno,  per almeno due
dei suoi  componenti, di  cui almeno  uno scelto  nelle liste  di cui
sopra.
  Ciascun componente  non potra' rimanere  in carica per piu'  di tre
anni consecutivi.
  Effettuata,  anche in  collaborazione  con  il Dipartimento  affari
economici del Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  la valutazione  di  conformita'  delle proposte,  la
commissione  di  gararzia  nomina,  per  ogni  proposta,  almeno  due
revisori anonimi che forniranno  separatamente un loro circostanziato
giudizio  circa la  qualita' del  programma in  esame, le  competenze
specifiche dei  proponenti e  la congruita' dei  costi, eventualmente
anche sulla  base di  contraddittorio anonimo,  per il  tramite della
commissione, con i proponenti, volto al miglioramento del programma.
  La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo
una lista di  priorita', tutti i programmi  valutati positivamente e,
tenendo conto della riserva per area scientificodisciplinare indicata
al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e
l'entita' del finanziamento.
  Dal  1998,  la  selezione  e la  presentazione  delle  proposte  di
finanziamento da  parte della commissione  si concludono entro  il 30
settembre.
4. Partecipazione finanziaria.
  La  partecipazione  finanziaria  del Ministero  dell'univerista'  e
della  ricerca  scientifica e  tecnologica  ai  singoli programmi  di
ricerca  approvati, avviene  mediante cofinanziamento  che, per  ogni
singolo programma, e' uguale:
  al  50%  del  costo  totale  ammissibile,  nel  caso  di  programmi
intrauniversitari;
  al  70%  del  costo  totale  ammissibile,  nel  caso  di  programmi
interuniversitari.
  Per i programmi, ciascuna  universita' puo' impegnare, annualmente,
un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per attivita'
di  ricerca,  nel conto  consuntivo  dell'anno  precedente al  bando,
escludendo  le   risorse  destinate  o  acquisite   per  i  programmi
finanziati dal Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
  Per   i  programmi   ammessi  al   cofinanziamento,  il   Ministero
dell'univerista' e della ricerca  scientifica e tecnologica chiedera'
ai rettori  delle universita' proponenti, apposita  certificazione di
impegno per l'utilizzo, con  destinazione vincolata, dei fondi propri
dichiarati come  acquisiti e/o acquisibili, in  sede di presentazione
delle domande. La relativa  deliberazione di vincolo dovra' pervenire
prima  dell'erogazione   del  contributo   da  parte   del  Ministero
dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  Nella ripartizione, ad ogni area scientificodisciplinare, di cui al
decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 6  agosto 1990, n.
282 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 234 del 6 ottobre 1990),
e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,  e'  assicurato  dal
Ministero dell'univerista' e della  ricerca scientifica e tecnologica
non meno del 3% delle  risorse complessivamente disponibili sui fondi
ministeriali per  la ricerca  e le grandi  attrezzature. La  parte di
percentuale  di  un   singolo  settore  scientificodisciplinare,  non
assegnata per  mancanza di  programmi ammessi  o per  qualsiasi altra
ragione,  e'   portata  in  accrescimento  della   soglia  minima  di
finanziamento degli altri settori.
5. Erogazione.
  Il cofinanziamento  ministeriale a ciascun programma  nazionale, e'
erogato  all'Universita'  sede   del  "coordinatore  scientifico  del
programma".
  Le decisioni di spesa o  di trasferimento di fondi alle universita'
sedi   delle  unita'   operative,  sono   assunte  dal   coordinatore
scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi di
programma ed in relazione all'andamento dello stesso.
6. Responsabilita' e recesso.
  Il   coordinatore  scientifico   del   programma  e'   responsabile
dell'attuazione del  programma stesso nei  tempi e nei  modi indicati
all'atto della presentazione della domanda.
  L'Universita' assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i
proponenti in  caso di  programmi interuniversitari, si  impegnano ad
eseguire nei confronti del Ministero dell'univerista' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  le   attivita'  indicate  nei  prospetti
appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma.
  Il  Ministero  dell'univerista'  e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  risponde esclusivamente  dell'erogazione del  contributo
assegnato ed  e' esente da  ogni responsabilita' nei  confronti degli
assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o
situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'.
  Il  Ministero  dell'univerista'  e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  puo'  autorizzare  il   recesso  di  un  proponente  dal
programma se  accettato da tutti gli  altri, a meno che  tale recesso
non modifichi  le condizioni in  base alle quali il  finanziamento e'
stato  erogato  e  sempreche'  gli  altri  proponenti  assicurino  la
continuazione in solido del programma.
  I  programmi saranno  dichiarati decaduti  dalla contribuzione  del
Ministero dell'univerista' e della  ricerca scientifica e tecnologica
qualora, per fatti imputabili ai  soggetti proponenti, gli stessi non
vengano realizzati secondo le condizioni previste.
  Eventuali importi che il Ministero dell'univerista' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica   dovesse  recuperare   dall'Universita'
assegnataria, potranno  essere compensati, in qualsiasi  momento, con
detrazione su  ogni altra erogazione  o contributo da  assegnare alla
medesima Universita' anche in base ad altro titolo.
7. Valutazione in itinere ed ex post.
  I coordinatori  scientifici dei  programmi di ricerca  previsti dal
presente decreto  e di  quelli gia'  in atto,  sono tenuti  a fornire
annualmente il rendiconto scientifico  e amministrativo dei programmi
cofinanziati.
  Il Ministro puo' nominare, su  indicazione della commissione, uno o
piu' monitori per  programmi di rilevante entita', con  il compito di
verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea con
gli obiettivi e con i tempi dichiarati.
  Tutti i programmi saranno sottoposti  a valutazione, sia in itinere
che  ex post,  secondo modalita'  e forme  stabilite con  decreto del
Ministro.  Dei risultati  della valutazione  si terra'  conto per  le
successive assegnazioni di fondi.
8. Richiesta di informazioni e modulistica.
  Chiarimenti ed informazioni potranno  essere richiesti al Ministero
dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e   tecnologica  -
Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III.
  Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca
previsti dal  presente decreto  saranno rese disponibili  su supporto
informatico entro il mese di gennaio 1998.
  Il presente decreto, munito del  visto di registrazione della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 4 dicembre 1997
                                              Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Registro n. 1 Universita', foglio n. 129