IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto ministeriale n. 320 del 23 aprile 1997 concernente i criteri per l'attribuzione alle Universita' delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale; Preso atto delle risultanze emerse a seguito della prima applicazione del citato decreto; Considerata l'opportunita' di modificare l'atto di cui trattasi; Decreta: Le disposizioni del decreto ministeriale n.320 del 23 aprile 1997, sono cosi sostituite: 1. Programmi di ricerca. Il Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle Universita'. L'esecuzione dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota ministeriale di cofinanziamento dei programmi e' assegnata in unica soluzione anticipata. Ciascun programma e' sviluppato da una o piu' "unita' operative di ricerca", raggruppanti un numero adeguato di ricercatori, ed e' coordinato da un professore universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico del programma". Il coordinamento di ogni unita' operativa e' affidato ad un professore o ricercatore universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico dell'unita' operativa". I programmi sono svolti, di norma, da "unita' operative" di ricerca afferenti a piu' Universita', ma possono essere realizzati da unita' operative di ricerca appartenenti alla stessa Universita'. L'Universita' proponente e' quella del coordinatore scientifico del programma. I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, sempreche' funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia. Il bando per il cofinanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale. Ciascun docentericercatore, in ciascun bando, puo' comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unita' operativa di ricerca. Il tempo dedicabile alla ricerca (in mesiuomo), con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovra' tenere conto dell'eventuale impegno dedicato ad altri programmi di ricerca. 2. Presentazione delle domande. I programmi dovranno essere presentati, dai coordinatori dei programmi e delle unita' operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovra' essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al rettore dell'ateneo di appartenenza. In caso di necessita' di riscontri successivi, il Ministero potra' richiedere copia del documento depositato. A decorrere dal 1998, il termine di presentazione delle domande e' fissato al 30 aprile; decorso il suddetto termine, nessun programma potra' essere preso in considerazione. Sempre a decorrere dal 1998, al fine di poter utilizzare un numero piu' elevato di revisori a livello internazionale, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese. Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unita' di ricerca partecipanti, si dovranno indicare: lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale; l'articolazione del programma in fasi di sviluppo e i tempi di realizzazione previsti per ciascuna fase; gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere; gli obiettivi intermedi di ciascuna fase; i costi del programma al cento per cento del fabbisogno, ripartiti per ciascuna fase; le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui le Universita' prevedono di sostenere il programma; le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al programma; il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi "propri"; gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere verificati i risultati via via raggiunti. 3. Selezione delle proposte. La selezione delle proposte e' affidata a una commissione di garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi. La commissione di garanzia e' composta da cinque membri di alta qualificazione scientifica, di cui due nominati direttamente dal Ministro e gli altri tre scelti dal Ministro stesso entro liste di cinque nominativi indicati rispettivamente dal CNST, dalla CRUI e dal CUN. La commissione dovra' essere modificata ogni anno, per almeno due dei suoi componenti, di cui almeno uno scelto nelle liste di cui sopra. Ciascun componente non potra' rimanere in carica per piu' di tre anni consecutivi. Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento affari economici del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la valutazione di conformita' delle proposte, la commissione di gararzia nomina, per ogni proposta, almeno due revisori anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualita' del programma in esame, le competenze specifiche dei proponenti e la congruita' dei costi, eventualmente anche sulla base di contraddittorio anonimo, per il tramite della commissione, con i proponenti, volto al miglioramento del programma. La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorita', tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientificodisciplinare indicata al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e l'entita' del finanziamento. Dal 1998, la selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento da parte della commissione si concludono entro il 30 settembre. 4. Partecipazione finanziaria. La partecipazione finanziaria del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica ai singoli programmi di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo programma, e' uguale: al 50% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi intrauniversitari; al 70% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi interuniversitari. Per i programmi, ciascuna universita' puo' impegnare, annualmente, un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per attivita' di ricerca, nel conto consuntivo dell'anno precedente al bando, escludendo le risorse destinate o acquisite per i programmi finanziati dal Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica chiedera' ai rettori delle universita' proponenti, apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovra' pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica. Nella ripartizione, ad ogni area scientificodisciplinare, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, n. 282 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1990), e successive modificazioni ed integrazioni, e' assicurato dal Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di percentuale di un singolo settore scientificodisciplinare, non assegnata per mancanza di programmi ammessi o per qualsiasi altra ragione, e' portata in accrescimento della soglia minima di finanziamento degli altri settori. 5. Erogazione. Il cofinanziamento ministeriale a ciascun programma nazionale, e' erogato all'Universita' sede del "coordinatore scientifico del programma". Le decisioni di spesa o di trasferimento di fondi alle universita' sedi delle unita' operative, sono assunte dal coordinatore scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi di programma ed in relazione all'andamento dello stesso. 6. Responsabilita' e recesso. Il coordinatore scientifico del programma e' responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda. L'Universita' assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di programmi interuniversitari, si impegnano ad eseguire nei confronti del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica le attivita' indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma. Il Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed e' esente da ogni responsabilita' nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'. Il Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento e' stato erogato e sempreche' gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste. Eventuali importi che il Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica dovesse recuperare dall'Universita' assegnataria, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Universita' anche in base ad altro titolo. 7. Valutazione in itinere ed ex post. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli gia' in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati. Il Ministro puo' nominare, su indicazione della commissione, uno o piu' monitori per programmi di rilevante entita', con il compito di verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea con gli obiettivi e con i tempi dichiarati. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione, sia in itinere che ex post, secondo modalita' e forme stabilite con decreto del Ministro. Dei risultati della valutazione si terra' conto per le successive assegnazioni di fondi. 8. Richiesta di informazioni e modulistica. Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III. Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca previsti dal presente decreto saranno rese disponibili su supporto informatico entro il mese di gennaio 1998. Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 1997 Il Ministro: Berlinguer Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997 Registro n. 1 Universita', foglio n. 129