IL DIRIGENTE
  Capo  della sezione  amministrativa del  comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazioni di  origine dei
vini;
  Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
province autonome del  territorio nazionale e sono  stati approvati i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 dei  citati disciplinari  di
produzione  che  prevedono  la   possibilita'  di  utilizzare,  nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti nel  territorio  delle  regioni e  delle
province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85   %  da  uno  dei  vitigni
raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del
vitigno stesso;
  Visti  i decreti  dirigenziali con  i quali  sono stati  modificati
alcuni disciplinari di produzione  dei vini ad indicazione geografica
tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti  i  decreti dirigenziali  con  i  quali sono  state  previste
disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalita',
della disciplina  concernente la produzione e  la commercializzazione
dei vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste le richieste presentate  dagli interessati intese ad ottenere
la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei
vini  da  tavola  ad  indicazione  geografica  tipica,  prodotti  nei
territori delle  regioni e  delle province autonome,  il nome  di due
vitigni scelti  tra quelli  previsti negli  articoli 2  suddetti come
utilizzabili   nella  designazione   e  presentazione   del  prodotto
ottenuto, qualora  detti vini  siano ottenuti  da uve  provenienti da
vigneti,  composti  nell'ambito  aziendale,  esclusivamente  dai  due
vitigni di cui trattasi;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini che,  in accoglimento  delle richieste
suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni
e  province autonome,  prevede che  i vini  da tavola  ad indicazione
geografica tipica  possano utilizzare il  riferimento al nome  di due
vitigni  scelti tra  quelli elencati  nei rispettivi  disciplinari di
produzione come  utilizzabili nella designazione e  presentazione dei
prodotti ottenuti, purche'  i vini di cui trattasi  siano ottenuti da
uve provenienti al 100 % dai due vitigni interessati;
  Visto il  decreto dirigenziale 18  novembre 1995 con il  quale sono
state  riconosciute le  indicazioni  geografiche  tipiche "Bianco  di
Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi",  "Forli'", "Fortana del Taro",
"Modena" o "Provincia di  Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o
"Bianco di  Sillaro", "Val  Tidone", "Emilia"  o "dell'Emilia"  per i
vini  prodotti nel  territorio della  regione Emilia  Romagna e  sono
stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il  decreto dirigenziale 10 aprile  1996 recante integrazione
ai  disciplinari di  produzione  dei vini  ad indicazione  geografica
tipica "Bianco  di Castelfranco  Emilia", "Colli  Imolesi", "Forli'",
"Fortana  del Taro",  "Modena"  o "Provincia  di Modena",  "Ravenna",
"Rubicone", "Sillaro" o "Bianco  del Sillaro", "Val Tidone", "Emilia"
o "dell'Emilia", approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995;
  Visto il  decreto dirigenziale 7  maggio 1996 recante  rettifica al
decreto dirigenziale  10 aprile 1996 di  integrazione ai disciplinari
di produzione  dei vini ad  indicazione geografica tipica  "Bianco di
Castelfranco Emilia",  "Colli Imolesi", "Forli'" "Fortana  del Taro",
"Modena" o "Provincia di  Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o
"Bianco del Sillaro", "Val Tidone", "Emilia" o "dell'Emilia";
  Visto il decreto  dirigenziale 1 luglio 1997 con il  quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione di  origine  controllata  per i  vini
"Colli d'Imola"  ed e'  stato approvato  il relativo  disciplinare di
produzione;
  Visto il decreto  dirigenziale 5 agosto 1997 con il  quale e' stata
riconosciuta l'indicazione geografica tipica  "Terre di Veleja" per i
vini prodotti nel territorio della regione Emilia Romagna ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  al  riguardo dalla  regione
Emilia Romagna  limitatamente alla possibilita' di  utilizzare, nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica tipica "Forli'", "Ravenna" e "Rubicone", il riferimento al
nome  del  vitigno  Pinot  bianco unitamente  a  quello  del  vitigno
Chardonnay, nonche' al nome del vitigno Trebbiano unitamente a quello
del vitigno Sauvignon;
  Ritenuto di doversi provvedere in conformita' del suddetto parere e
di   quello  espresso   dal  citato   Comitato  alla   emanazione  di
disposizioni da  intendersi integrative delle  disposizioni contenute
negli  articoli  2  dei  disciplinari   di  produzione  dei  vini  ad
indicazione geografica tipica;
  Considerato che agli articoli 2  dei disciplinari di produzione dei
vini  da tavola  ad indicazione  geografica tipica,  approvati con  i
sopra citati decreti  dirigenziali 18 novembre 1995 e  5 agosto 1997,
sussistono  i  presupposti  e   le  condizioni  idonei  a  consentire
l'utilizzazione   del  riferimento   al   nome   dei  vitigni   nella
designazione   e  presentazione   dei   suddetti   vini  come   sopra
specificato;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le  approvazioni dei  disciplinari  si  provveda con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  designazione   e  presentazione   dei  vini  da   tavola  ad
indicazione  geografica  tipica   "Forli'",  "Ravenna"  e  "Rubicone"
prodotti nel  territorio della  regione Emilia Romagna  e' consentito
utilizzare il riferimento al nome del vitigno Pinot bianco unitamente
al nome  del vitigno  Chardonnay nonche' il  riferimento al  nome del
vitigno Trebbiano unitamente al nome del vitigno Sauvignon.