IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto il provvedimento adottato a carico del signor Rocco Fusco, consigliere della regione Campania, con il quale e' stato rinviato a giudizio dal g.i.p. presso il tribunale di Napoli in data 15 settembre 1997 per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale; Vista la comunicazione in data 22 settembre 1997, n. 22648/C.G. del commissario del Governo per la regione Campania; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione dalla carica di consigliere regionale del sig. Rocco Fusco; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Rocco Fusco e' sospeso dalla carica di consigliere della regione Campania a decorrere dalla data del 15 settembre 1997. In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 23 gennaio 1998 Il Presidente: Prodi