IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  d'origine dei  prodotti agricoli  ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visti i regolamenti  della Commissione CE con i  quali le Comunita'
europee  hanno   provveduto  alla  registrazione   delle  indicazioni
geografiche protette  e delle  denominazioni di origine  protette nel
quadro della  procedura di cui  all'art. 17 del regolamento  (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista  la   designazione  dell'autorita'  nazionale   di  controllo
effettuata ai  sensi dell'art.  10 del regolamento  CEE n.  2081/92 e
dell'art. 14  del regolamento CEE  n. 2082/92  di cui al  decreto del
Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  del  3
novembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuto di  dover dare  urgente attuazione al  disposto di  cui al
citato  art.  10  del  regolamento CEE  n.  2081/92,  concernente  le
strutture  di  controllo,  con particolare  riguardo  all'adempimento
delle  condizioni  stabilite dalle  norme  EN  45011 da  parte  degli
organismi privati autorizzati;
  Visto  il  parere  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, sulla costituzione di un organo
collegiale di valutazione nell'ambito  delle competenze del Ministero
per  le  politiche  agricole  e   d'intesa  con  regioni,  attese  le
specifiche  funzioni  di  coordinamento  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 143/1997;
  Considerato  altresi'  che in  adesione  al  predetto parere  della
Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  allo scopo  di valutare  la
situazione delle strutture di controllo che debbono operare in ambito
nazionale, si rende  necessario istituire presso il  Ministero per le
politiche  agricole un  apposito  comitato  con partecipazione  delle
regioni e  province autonome con criteri  di adeguata rappresentanza,
nonche'    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato e  del Ministero  della sanita'  per gli  aspetti di
competenza.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Autorita' nazionale
  Il Ministero per  le politiche agricole e'  l'autorita' preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di   controllo  e  responsabile  della
vigilanza della stessa.