IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale del 31 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1995, n. 289, che ha modificato l'ordinamento didattico della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Udine istituendo, tra l'altro, il corso di diploma universitario in "tecnologie alimentari" con orientamento in viticoltura ed enologia; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1996, n. 236, con il quale e' stato soppresso e sostituito l'ordinamento didattico del corso di laurea in "scienze delle produzioni animali" di cui alla tabella didattica XXXI-ter, che muta denominazione in "scienze e tecnologie delle produzioni animali"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1996, n. 304, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico del suddetto corso di diploma istituendo la tabella didattica XXXI-quinquies del diploma universitario in "viticoltura ed enologia"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' del 26 febbraio 1997 e del 24 aprile 1997; consiglio di amministrazione del 29 maggio 1997; senato accademico del 4 giugno 1997; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, di attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997; Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in data 10 luglio 1997, e' in corso di approvazione da parte del competente Ministero; Visti i pareri favorevoli del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica espressi con note del 29 ottobre 1997, prott. nn. 2330/23311/ Ufficio I; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Articolo unico All'art. 1, punto 4), relativo alla facolta' di agraria viene modificata la denominazione della lettera c) e aggiunta la lettera h): c) corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali; h) corso di diploma in viticoltura ed enologia. L'art. 34 e seguenti, relativi al corso di laurea in "scienze della produzione animale" sono sostituiti dai seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione successiva: TITOLO V Facolta' di Agraria Corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali Art. 34 (Istituzione) - 1. Presso la facolta' di agraria e presso la facolta' di medicina veterinaria puo' essere istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. Il corso di laurea puo' essere istituito anche presso una delle due facolta' con il concorso dell'altra. In tal caso le autorita' accademiche dell'Universita' stabiliranno le modalita' e gli organi per la gestione del corso di laurea. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Art. 35 (Affinita'). - 1. Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria. 2. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le Facolta' indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facolta' indicheranno, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. 3. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facolta' riconosceranno gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 36 (Articolazione del corso degli studi). - 1. La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. 2. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio applicativo. 3. L'attivita' didatticoformativa del corso di laurea comprende didattica teoricoformale e didattica teoricopratica. L'attivita' teoricopratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. 4. Parte dell'attivita' didattica teoricopratica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. 5. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi, le facolta' attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o corsi integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli ed i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione d'esame. 6. Il numero dei corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un egual numero di prove finali di esame. 7. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso, lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza, al livello "intermedio I", di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. 8. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 37 (Manifesto degli studi). - 1. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studio ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. 2. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; d) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 38 (Docenza). - 1. La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientificodisciplinari indicati nell'ordinamento didattico ed ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. 2. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 39 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - 1. L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato: Matematica, statistica e informatica (ore 150): Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); F01X (Statistica medica). Fisica (50 ore): Settore: B01B (Fisica). Chimica (ore 150): Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C06X (Chimica). Biologia (ore 150): Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); V03A (Anatomia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria). Biochimica generale e applicata (ore 100): Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica). Genetica (ore 100): Settori: E11X (Genetica); G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); G04X (Genetica agraria). Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200): Settori: V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici). Microbiologia generale e applicata (ore 100): Settori: G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale); V32A (Malattie infettive degli animali domestici). Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150): Settore: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee). Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150): Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura). Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100): Settore: G09B (Nutrizione e alimentazione animale). Miglioramento genetico animale (ore 100): Settore: G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico). Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300): Settori: G09C (Zootecnica speciale); G09D (Zoocolture). Economia ed estimo (ore 350): Settore: G01X (Economia ed estimo rurale). Igiene delle produzioni animali (ore 250): Settori: V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria); V32A (Malattie infettive degli animali domestici); V32B (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici); V43B (Clinica ostetrica e veterinaria). Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100): Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale). 2. Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attivita' di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. Viene aggiunto l'art. 40 relativo al corso di diploma in "viticoltura ed enologia" con conseguente scorrimento della numerazione successiva: Art. 40 (Norme comuni a tutti i corsi di diploma universitario della facolta' di agraria). Art. 41 (Corsi di diploma). - 1. Presso la facolta' di agraria sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341: a) gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura; b) produzioni animali; c) produzioni vegetali; d) tecnologie alimentari; e) viticoltura ed enologia. 2. I corsi di studi hanno durata triennale. 3. L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. 4. Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sara' oggetto di certificazione da parte dell'Universita' che conferisce il titolo. Art. 42 (Affinita'). - 1. Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 del titolo I del presente regolamento sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1982), XXXI-bis (Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1989), XXX-ter (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1986) XXXII (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1984), XXXII-bis (Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1989). Il corso di diploma universitario in produzione animale e' dichiarato affine anche ai corsi di laurea delle facolta' di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1987) e XXXI-ter (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1987). 2. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facolta', il consiglio di facolta' adotta il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. 3. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facolta' indica, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. 4. Il consiglio di facolta' indica, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. 5. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facolta' ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconosce gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indica il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. 6. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. Art. 43 (Articolazione del corso degli studi). - 1. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria e' fissata in tre anni. 2. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. 3. Complessivamente l'attivita' didattica comprende 1.800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o all'elaborato finale. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. 4. L'attivita' didattica e' di norma organizzata sulla base di annualita', costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da piu' docenti. 5. Il numero delle annualita' non potra' essere inferiore a 15 e superiore a 18. 6. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. 7. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. 8. La facolta', nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, fara' ricorso a criteri di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18. 9. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. 10. I contenuti didatticoformativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nelle singole articolazioni dei corsi di diploma specificate nei cappi seguenti. 11. Su proposta della facolta', verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didatticoformativi ed il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento fino a completamento del monte ore totale previsto. Art. 44 (Manifesto degli studi). - 1. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. 2. In particolare, il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didatticoscientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientificodisciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1990, n. 70-bis (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati); c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando che per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 45 (Docenza). - 1. La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza degli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. 2. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste negli statuti delle singole universita'. Art. 46 (Corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia). Art. 47 (Articolazione del diploma universitario in viticoltura ed enologia). - Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientificodisciplinari attinenti: Area 1 - Matematica e fisica (150 ore): Settori scientificodisciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, S01A. Area 2 - Chimica (150 ore): Settori scientificodisciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, G07A. Area 3 - Scienza del suolo e biochimica agraria (100 ore): Settori scientificodisciplinari: G07A, G07B. Area 4 - Biologia e fisiologia della vite (100 ore): Settori scientificodisciplinari: E01C, E01E, E01A, E01B, G07A, G02B. Area 5 - Area economica e legislazione vitivinicola (100 ore): Settori scientificodisciplinari: G01X, N03X. Area 6 - Tecnologia alimentare (50 ore): Settore scientificodisciplinari: G08A. Area 7 - Microbiologia generale ed enologica (100 ore): Settore scientificodisciplinari: G08B. Area 8 - Enologia (200 ore): Settori scientificodisciplinari: G08A, G05B. Area 9 - Analisi chimiche, fisiche sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica (150 ore): Settori scientificodisciplinari: G08A, G08B, G07A. Area 10 - Scienza e tecnica della produzione viticola (200 ore): Settori scientificodisciplinari: G02A, G02B, G05B, G04X. Area 11 - Difesa della vite (100 ore): Settori scientificodisciplinari: G06A, G06B. Le rimanenti ore saranno destinate dalla facolta' alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 18 dicembre 1997 Il rettore: Strassoldo