IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e per le pari opportunita' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996 con il quale e' stato conferito all'on.le Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio per la solidarieta' sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale; Visto l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", che istituisce e disciplina il "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza"; Visto il comma 4 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, che autorizza la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998; Considerata la necessita' di provvedere, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge del 28 agosto 1997, n. 285, richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, nella misura dei 30% ad essi riservato, per i comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo; Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all'art. 1 della legge n. 285/1997 per il riparto delle quote per le regioni, le province autonome ed i comuni sopra menzionati; Considerata la opportunita' di conferire un peso uguale a ciascuno dei parametri indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata; Considerate le elaborazioni matematiche sui dati ISTAT, Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione e Ministero di grazia e giustizia; Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per effetto dell'applicazione dei parametri indicati dall'art. 1 della legge n. 285 citata; Sentita la Conferenza Statoregioni; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1. E' approvata la tabella A relativa alle quote percentuali del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, da destinarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. E' altresi' approvata la tabella B relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.