IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                           di concerto con
                i Ministri dell'interno, del tesoro,
          di grazia e giustizia e per le pari opportunita'
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 18
maggio 1996  con il  quale e' stato  conferito all'on.le  Livia Turco
l'incarico di Ministro senza portafoglio per la solidarieta' sociale;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio  1996   recante  delega  di   funzioni  al  Ministro   per  la
solidarieta' sociale;
  Visto  l'art.  1 della  legge  28  agosto  1997, n.  285,  recante:
"Disposizioni  per  la  promozione  di diritti  ed  opportunita'  per
l'infanzia e  l'adolescenza", che  istituisce e disciplina  il "Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza";
  Visto il  comma 4 dell'art. 1  della legge 28 agosto  1997, n. 285,
che autorizza la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire
312 miliardi a decorrere dall'anno 1998;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere,  in  applicazione  del
secondo comma  dell'art. 1 della  legge del  28 agosto 1997,  n. 285,
richiamata,  alla  ripartizione  percentuale delle  quote  del  Fondo
citato per le  regioni e le province autonome di  Trento e Bolzano e,
nella misura  dei 30%  ad essi  riservato, per  i comuni  di Venezia,
Milano,  Torino, Genova,  Bologna, Firenze,  Roma, Cagliari,  Napoli,
Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo;
  Acquisiti gli  elementi necessari  alla elaborazione  dei parametri
indicati  all'art. 1  della legge  n. 285/1997  per il  riparto delle
quote  per  le  regioni,  le  province autonome  ed  i  comuni  sopra
menzionati;
  Considerata la opportunita' di conferire  un peso uguale a ciascuno
dei parametri indicati alle lettere a), b),  c), d) ed e) del comma 2
dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata;
  Considerate  le elaborazioni  matematiche  sui  dati ISTAT,  Centro
nazionale  di   documentazione  ed  analisi  sui   minori,  Ministero
dell'interno,  Ministero della  pubblica  istruzione  e Ministero  di
grazia e giustizia;
  Ritenuto quindi  di percentualizzare  il Fondo  per le  regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano  ed i comuni sopra indicati per
effetto dell'applicazione  dei parametri  indicati dall'art.  1 della
legge n. 285 citata;
  Sentita la Conferenza Statoregioni;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvata la tabella A relativa alle quote percentuali del Fondo
per l'infanzia  e l'adolescenza di cui  al comma 1 dell'art.  1 della
legge 28  agosto 1997,  n. 285,  da destinarsi  alle regioni  ed alle
province  autonome di  Trento  e Bolzano.  E'  altresi' approvata  la
tabella B  relativa al  riparto percentuale della  quota del  30% del
Fondo  riservata  ai  comuni  di  Venezia,  Milano,  Torino,  Genova,
Bologna, Firenze,  Roma, Cagliari,  Napoli, Bari,  Brindisi, Taranto,
Reggio Calabria, Catania e Palermo.