IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge; Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione; Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane; Visto il decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale e che, all'art. 8, tra l'altro, vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra; Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio in data 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque reflue urbane; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, con il quale sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, con il quale e' stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994; Vista la propria delibera in data 10 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995; Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente - la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS); Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996) con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe degli acquedotti e di fognatura per il 1996; Viste le proprie delibere in data 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate direttive per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra considerati per il 1997; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, contenente il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature; Visto il parere formulato dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 aprile 1997, in ordine all'applicabilita' delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di acqua a subdistributori; Visto il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, che - previo parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - e' stato adottato con decreto del Ministro dell'ambiente il 29 luglio 1997 e che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire; Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 24 luglio 1997; Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3419/C del 9 settembre 1997, emanata a seguito delle richiamate raccomandazioni del NARS, e concernente gli aumenti della quota fissa intervenuti in data antecedente alla citata delibera del 10 maggio 1995; Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1998; Viste le ulteriori raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 2 ottobre 1997; Vista la nota US/290 del 15 ottobre 1997, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 36/1994, con riferimento tanto agli adempimenti di propria competenza quanto agli adempimenti di competenza regionale, rilevando come la complessiva situazione di ritardo nella emanazione - da parte delle regioni - delle forme giuridiche di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione delle strutture di gestione, nonche' di disciplina degli aspetti relativi al personale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 36/1994 non renda possibile, nonostante la ricordata approvazione del metodo normalizzato, il passaggio al regime tariffario previsto dagli articoli 13 e 14 della legge suddetta alla data del 1 gennaio 1998 e proponendo quindi di prorogare la validita' della disciplina transitoria rimessa a questo Comitato sulla base delle indicazioni emerse in sede NARS; Vista la nota n. 489020 del 16 ottobre 1997, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel condividere le raccomandazioni formulate dal citato Nucleo, ha dichiarato di farle proprie; Vista la nota in data 16 ottobre 1997, con la quale il Ministro delle finanze, dichiara di far proprie le indicazioni del NARS; Tenuto conto che il protocollo di accordo sul lavoro firmato dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996 considera il rilancio degli investimenti, fra l'altro, nel settore idrico anche nell'ottica congiunturale di promuovere una maggiore occupazione; Preso atto che molte regioni hanno proceduto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che un ulteriore impulso all'accelerazione del processo di attuazione della legge n. 36/1994 e' dato dalla disposizione di cui all'art. 8, comma 2, della citata legge n. 344/1997, che, in assenza di avvenuta determinazione da parte della regione interessata, identifica detto ambito con il territorio della provincia, salva la facolta' della regione stessa di procedere successivamente a diversa delimitazione; Preso atto peraltro che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti anche in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate; Preso atto che il NARS, nelle richiamate raccomandazioni, ha conseguentemente tracciato le linee di politica tariffaria per l'intero periodo transitorio al fine di proseguire con maggiore sistematicita' quel percorso, gia' avviato con la delibera del 26 giugno 1996, di progressivo avvicinamento ai criteri sanciti dalla legge n. 36/1994 ed ai piu' generali principi di tariffazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla propria delibera del 24 aprile 1996, assicurando nel contempo maggiori certezze agli operatori del settore; Preso atto che il metodo normalizzato definito dal citato decreto ministeriale del 1 agosto 1996 necessita di alcuni affinamenti intesi ad assicurarne una maggiore compatibilita' con le linee guida di cui alla suddetta delibera del 24 aprile 1996; Preso atto che, ai sensi del richiamato art. 3, commi 42 e seguenti della legge n. 549/1995, il canone di depurazione per le utenze civili resta invariato nella cifra fissa di lire 500 a metro cubo, mentre per le utenze industriali e' determinato mediante applicazione della formula tipo e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; Preso atto che il servizio idrico integrato deve perseguire obiettivi puntualmente definiti da direttive comunitarie e da leggi nazionali; Ritenuto di condividere le raccomandazioni del NARS, che tra l'altro segnala la necessita' di puntare in prospettiva, per l'intero settore idrico, al riequilibrio tra ricavi e costi sia attraverso processi di efficientamento sia attraverso un adeguamento e un riequilibrio tariffario che allineino le tre componenti (acquedotto, fognatura e depurazione) alla struttura dei costi e preso altresi' atto della necessita' di promuovere forme piu' razionali di utilizzo delle risorse idriche anche attraverso il riuso delle acque reflue; Ritenuto, nelle more dell'adozione di modifiche normative che consentano una disciplina complessiva della materia anche nel periodo transitorio, di dettare intanto direttive per la determinazione delle tariffe relative al 1998 sulla base del metodo del pricecap; Ritenuto, in tale contesto, di confermare transitoriamente l'articolazione tariffaria individuata, per il servizio acquedottistico, nelle deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 ottobre 1974, e nella deliberazione CIP n. 26/1975 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse quelle di cui alla citata circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuto di adottare per il servizio di fognatura la stessa impostazione e di confermare quindi di massima l'attuale sistematica, come tracciata dagli articoli 16 e seguenti della menzionata legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo peraltro che il volume di acqua venga determinato secondo le indicazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 36/1994; Ritenuto - in relazione alla dimensione del fabbisogno di investimenti del settore, gia' in parte evidenziata dal citato piano straordinario - di introdurre misure intese a riattivare, sebbene in misura certamente inadeguata a detto fabbisogno, un'effettiva politica degli investimenti tramite la previsione di incrementi aggiuntivi per l'effettuazione degli interventi definiti ammissibili, perche' considerati congrui con l'assetto a regime, e tramite l'applicazione di penalizzazioni nell'ipotesi di sottorealizzazione degli investimenti programmati; Ritenuto di dover promuovere il ricorso alle economie di scala derivante dall'integrazione verticale ed orizzontale del servizio idrico per ambiti, in coerenza con gli obiettivi della legge n. 36/1994 ed in considerazione delle ricordate disposizioni dell'art. 8, comma 2, della legge n. 344/1997, e ritenuto quindi di individuare prime misure di incentivazione per l'integrazione verticale della filiera (attivita' di acquedotto, fognatura e depurazione); Ritenuto di confermare per il 1998 il tasso di crescita obiettivo di produttivita' nella misura dell'1,1%, anche in relazione a stime effettuate sull'andamento medio della produttivita' di alcune aziende rilevanti, lasciando l'implementazione di un percorso di efficientamento delle singole gestioni alle autorita' di ambito che disporranno di piu' puntuali informazioni; Ritenuto, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica perseguiti dal legislatore, di prevedere verifiche sulle modalita' di utilizzo della quota di tariffa determinata dal citato art. 3, commi 42 e 47, della legge n. 549/1995, nonche' sull'effettiva applicazione e sulla corretta destinazione della quota di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994, anche al fine di consentire una puntuale quantificazione degli introiti riservati al finanziamento del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione ai sensi del richiamato art. 8 della legge n. 344/1997; Vista la delibera adottata da questo Comitato, alla stregua delle considerazioni esposte, il 16 ottobre 1997; Tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Corte dei conti in ordine all'opportunita' di definire piu' puntualmente le conseguenze riconducibili all'esito negativo delle verifiche effettuate dall'UPICA in tema di determinazione delle tariffe acquedottistiche; Ritenuto, in conformita' a dette indicazioni, di prevedere misure piu' incisive a tutela dell'utenza e ritenuto, per comodita' di consultazione, di riprodurre in unico testo anche le disposizioni della precedente delibera che non vengono modificate; Delibera: La delibera adottata da questo comitato il 16 ottobre 1997, non pubblicata, viene integrata e sostituita dal testo seguente: 1. Gestione separata dei servizi di acquedotto e di fognatura 1.1. Servizio di acquedotto Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonche' gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera. 1.1.1. Determinazione delle tariffe 1.1.1.1. Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche' della articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffarioterritoriali esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni. 1.1.1.2. I costi da considerare per il calcolo della tariffa base sono quelli relativi all'esercizio finanziario cui si riferiscono le tariffe, detratti i ricavi diversi da tariffa relativi al medesimo esercizio, quali allacciamenti, contributi vari, interessi attivi, quote mensili di utenza di cui al punto 6 del provvedimento CIP n. 45/1974. I costi unitari sono ricavati tenendo conto del quantitativo di acqua che si prevede di vendere. 1.1.1.3. Ai fini della individuazione dei costi di cui al punto precedente, per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento si tiene conto dei costi annui, al netto di eventuali deficit pregressi, desumibili dai bilanci consuntivi degli esercizi precedenti e degli incrementi di costi risultanti dal preventivo. 1.1.1.4. I costi di cui al punto 1.1.1.2. riguardano, oltre alla gestione, anche l'attivita' di investimento, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnicofinanziario, limitatamente agli interventi programmati antecedentemente alle presenti direttive. Gli investimenti relativi al 1998 potranno essere computati solo nei limiti precisati al punto successivo. 1.1.2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari 1.1.2.1. Per l'anno 1998 gli incrementi tariffari non debbono superare lo 0,7% pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'. Tale limite non vale per gli enti locali dissestati o in situazioni strutturalmente deficitarie che, con l'incremento tariffario cosi' calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura obbligatoria dei costi di gestione del servizio. Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare dell'8 febbraio 1997, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, e successive eventuali modificazioni che vengano apportate ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342. 1.1.2.2. Puo' essere previsto un incremento ulteriore nell'eventualita' che debbano essere effettuati gli investimenti di cui appresso ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora gli investimenti stessi raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per il medesimo anno 1998. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. I valori di investimento da considerare sono quelli necessari per garantire la qualita' del servizio e l'efficienza degli impianti: le categorie di interventi da considerare ammissibili sono incluse nella parte A dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Nell'ipotesi che al 31 dicembre 1997 non risulti realizzato il volume di investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario calcolato per il 1996 ai sensi della delibera 26 giugno 1996 o del 2 periodo del punto 2.4 della delibera 27 novembre 1996, all'incremento complessivo per il 1998, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti effettivamente realizzato. La formula per individuare puntualmente la maggiorazione per investimenti migliorativi del servizio e' riportata nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. 1.1.2.3. Gli incrementi tariffari di cui sopra sono applicati sulle tariffe vigenti, purche' le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera del 27 novembre 1996. 1.1.3. Prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso Il "prezzo" di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori resta regolato dalle direttive di cui alla presente delibera. 1.1.4. Procedure 1.1.4.1. Gli enti locali e loro consorzi o, se abilitati per legge o dagli atti convenzionali, gli enti gestori calcolano, sotto la propria responsabilita' e nel rispetto delle relative procedure, le nuove tariffe sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti. Provvedono inoltre alla pubblicazione delle tariffe stesse sul F.A.L. o sul B.U.R. 1.1.4.2. L'atto di determinazione delle nuove tariffe ed i valori numerici per il calcolo delle stesse, corredati dalla relativa documentazione giustificativa, sono trasmessi dai soggetti interessati all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) competente per territorio, contestualmente all'invio in pubblicazione dei nuovi valori tariffari. Per gli acquedotti interprovinciali o interregionali e' competente l'UPICA nella cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede legale del gestore. 1.1.4.3. L'UPICA verifica, anche a campione, in misura comunque non inferiore al 10% dei provvedimenti pervenuti relativamente al 1998, gli incrementi tariffari di cui alla presente delibera e l'articolazione tariffaria. La verifica e' comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che gestisce il servizio fruisca dell'incremento aggiuntivo previsto al punto 1.1.2.2. 1.1.4.4. Ai fini di cui al precedente punto 1.1.4.3 l'UPICA richiede la documentazione e le informazioni aggiuntive ritenute necessarie e formula le proprie osservazioni fissando il termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta per ottemperare alla richiesta stessa e per presentare eventuali controdeduzioni. Ove rilevi la non conformita' delle tariffe determinate e pubblicate, l'UPICA diffida l'ente o l'impresa che gestisce il servizio interessato a provvedere, entro i trenta giorni successivi, ai conseguenti adempimenti di rettifica ed a procedere all'immediata pubblicazione del relativo provvedimento sul F.A.L. o sul B.U.R.: in occasione della prima fatturazione utile dovranno essere effettuati i conguagli per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del provvedimento rettificato e la data di decorrenza del provvedimento di rettifica. Contestualmente all'invio della diffida l'UPICA da' comunicazione di tale invio alle associazioni dei consumatori. Qualora l'ente o l'impresa interessata non adotti il provvedimento di rettifica nel termine sopra indicato, l'UPICA attivera' tutte le misure previste dalla vigente legislazione, ivi inclusa la denunzia alla competente autorita' giudiziaria. Analoga procedura verra' seguita nell'ipotesi che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio non ottemperi all'invito di fornire la documentazione e le informazioni aggiuntive richieste dall'UPICA entro il termine indicato al presente punto. 1.1.4.5. Nel caso di comuni serviti da piu' acquedotti, ove gia' siano costituite casse conguaglio prezzi al fine di assicurare a tutti gli utenti del comune parita' di trattamento tariffario, le casse conguaglio prezzi continuano ad operare presso l'UPICA competente per territorio. Nella citata fattispecie le domande di adeguamento tariffario sono presentate al suddetto UPICA, che, valutatane la congruita', procede alla definizione della tariffa base unificata e della conseguente articolazione tariffaria unificata valida per compensazioni tra i diversi acquedotti mediante la utilizzazione della cassa conguaglio. Alla pubblicazione delle nuove tariffe unificate provvede l'UPICA. 1.2. Servizi di fognatura Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive. 1.2.1. Utenze civili Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo puo' essere incrementata sino ad un massimo dello 0,7%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'. L'importo massimo deve essere comunque applicato nei comuni in cui la percentuale di copertura dei costi di gestione sia pari o inferiore all'80% o che non presentino un sistema di fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti, ai fini del completamento del sistema fognante stesso. Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto, il volume dell'acqua scaricata e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994. 1.2.2. Utenze industriali Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa e' determinata, sulla base della quantita' delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe gia' stabilite sulla base di detta formula. In ogni caso l'incremento non potra' superare, nel 1998, lo 0,7%. 1.2.3. Aumenti aggiuntivi per investimenti In aggiunta agli aumenti scaturenti dalle disposizioni di cui ai punti precedenti possono essere applicati incrementi fino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora debbano essere effettuati investimenti strettamente necessari per garantire la normale efficienza degli impianti e per realizzare gli obiettivi qualitativi fissati dalla vigente legislazione, in particolare mediante estensione della rete per allacci di nuove utenze: le categorie di intervento da considerare ammissibili sono ricomprese nella parte A del citato allegato 1. L'aumento massimo puo' essere applicato in presenza di investimenti che raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Nell'ipotesi che al 31 dicembre 1997 non sia stato realizzato il volume di investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario calcolato per il 1996 ai sensi della delibera 26 giugno 1996 o del 2 periodo del punto 3 della delibera 27 novembre 1996, all'incremento complessivo per il 1998, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto e il volume di investimenti effettivamente realizzato. 1.2.4. Base applicazione Gli incrementi tariffari di cui ai punti precedenti sono applicati sulle tariffe vigenti purche' le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla delibera del 27 novembre 1996. 1.2.5. Disciplina impianti non completati I gestori che, ai sensi della delibera 27 novembre 1996, in presenza di impianti non completati e funzionali hanno applicato la quota massima prevista per il servizio di fognatura possono determinare gli aumenti di cui ai punti precedenti solo se dimostrano di aver proceduto ad accantonare o a destinare i ricavi eccedenti le necessita' gestionali ad interventi di completamento della rete. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare da emanare entro sessanta giorni dall'adozione della presente delibera, individuera' per le gestioni non integrate le relative modalita' di verifica. 2. Gestione integrata dei servizi di acquedotto e fognatura 2.1. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari I soggetti che gestiscano contemporaneamente i servizi considerati al punto 1 e che risultino abilitati alla determinazione delle relative tariffe possono derogare ai limiti previsti, distintamente, ai punti 1.1.2.1. e 1.2.1. per i servizi di acquedotto e per il servizio di fognatura (utenze civili) purche' la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai due servizi non travalichi i limiti stessi: a tal fine viene attribuito il peso, rispettivamente, dell'82,4% al servizio di acquedotto e del 17,6% al servizio di fognatura (utenze civili). Detta media ponderata di aumento ( Delta T) risulta pertanto cosi' determinata: Delta T = pi(greco) a. Delta Ta + pi(greco) f. Delta Tf Dove: pi(greco) a = coefficiente di incidenza media nazionale (spesa famiglia) del servizio di acquedotto (pari, come esposto, all'82,4%); Delta Ta = incremento percentuale della quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto; pi(greco) f = coefficiente di incidenza media nazionale del servizio di fognatura (17,6%); Delta Tf = incremento percentuale della quota relativa al servizio di fognatura. La possibilita' per il gestore che opera sui due servizi idrici di cui sopra di scegliere valori di incremento diversi per i servizi stessi consente al medesimo di ottimizzare le tariffe in relazione alla struttura dei relativi costi. 2.2. Investimenti ammissibili Il vincolo circa gli investimenti ammissibili posto, rispettivamente, ai precedenti punti 1.1.2.2 e 1.2.3 non opera nei confronti dei gestori che gestiscono tutti e tre i servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione). Nella parte B del citato allegato 1 sono definite le categorie di investimenti che possono essere effettuate ai sensi del comma precedente, ferme restando le direttive di cui al punto 1 sul tetto massimo del 5% e sulla concreta quantificazione dell'incremento aggiuntivo in base al rapporto tra volume degli investimenti e fatturato previsto. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Ministero dell'ambiente, con circolare da emanare entro sessanta giorni dalla adozione della presente delibera, individuera' le relative modalita' di verifica: detta circolare definira' anche, per le gestioni integrate, le modalita' delle verifiche di cui ai punti 1.2.5 e 3.3. 2.3. Clausola di rinvio Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste, rispettivamente, ai punti 1.1 e 1.2. 3. Disposizioni finali 3.1. Decorrenza aumenti Gli incrementi conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai punti precedenti saranno applicati in due tranches: la prima, pari ai 2/3 dell'incremento complessivo, dal 1 gennaio 1998 e la seconda, corrispondente al residuo terzo, dal 1 luglio successivo. Le penalizzazioni previste in caso di sottorealizzazione degli investimenti programmati saranno scomputate dalla seconda tranche, essendo a tale data pienamente disponibili i dati a consuntivo. 3.2. Riconoscibilita' degli investimenti Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione dell'apposito incremento tariffario previsto dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse pubbliche, statali o comunitarie. Possono essere comunque considerati, ai fini dell'incremento di cui sopra, gli investimenti ricompresi nei documenti di programma del relativo ambito territoriale ottimale. Ai fini di una verifica dell'attuazione dei programmi di investimento nei settori considerati, nonche' di un efficace monitoraggio delle tariffe deliberate, il NARS procedera' ad un'indagine sui costi di produzione e sugli effetti degli aumenti adottati, nei confronti di un campione significativo di enti locali ovvero di enti gestori. 3.3. Servizio depurazione: verifiche Ai fini di poter quantificare i proventi accantonati derivanti dal canone di depurazione e destinabili al finanziamento del piano straordinario specificato in premessa, nella circolare prevista al punto 1.2.5 per le gestioni non integrate verranno individuate anche le modalita' per verificare che i soggetti interessati abbiano utilizzato correttamente la quota di tariffa per depurazione determinata dall'art. 3, commi 43-47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per necessita' gestionali dell'impianto ed abbiano proceduto ad accantonare o destinare l'eccedenza al miglioramento degli impianti, con particolare riferimento all'adeguamento degli impianti ai livelli depurativi richiesti dalle norme piu' avanzate (c.d. trattamento terziario). Nella suddetta circolare verranno altresi' individuate le modalita' per verificare che gli enti gestori, nelle ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994, abbiano applicato la quota di tariffa prevista ed effettuato il relativo accantonamento. La circolare indichera' le misure da applicare agli enti gestori nel caso che le verifiche di cui ai commi precedenti diano esito negativo. Invita il NARS ad approfondire, con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, le linee di ridefinizione del metodo normalizzato che assicurino una piena coerenza del metodo stesso con la regolamentazione tariffaria dei servizi di pubblica utilita' dettata con la delibera del 24 aprile 1996, meglio specificata in premessa, ed a sottoporre a questo Comitato le proprie proposte al riguardo entro il prossimo 31 dicembre in vista della formulazione di indirizzi ai sensi dell'art. 21 della richiamata legge n. 36/1994. Roma, 18 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 95