IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  5  gennaio  1994, n.  36,  che  detta  una  nuova
disciplina  intesa ad  assicurare  maggiore efficienza  nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
  Visto l'art.  2, comma 3, del  decreto-legge 17 marzo 1995,  n. 79,
convertito dalla legge  17 maggio 1995, n. 172, che  demanda a questo
Comitato di  fissare - sino all'elaborazione  del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri  e  limiti  per  la determinazione  e  l'adeguamento  delle
tariffe del  servizio idrico, con particolare  riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
  Vista la  legge 28  dicembre 1995,  n. 549,  che all'art.  3, commi
42-47,  reca disposizioni  in materia  di fissazione  della quota  di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
  Visto l'art. 6  del decreto-legge 25 marzo 1997,  n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un  piano  straordinario  di completamento  e  razionalizzazione  dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;
  Visto il  decreto legislativo  15 settembre  1997, n.  342, recante
disposizioni in materia di contabilita',  di equilibrio e di dissesto
finanziario degli enti locali;
  Vista la legge 8 ottobre 1997,  n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo e  la qualificazione degli interventi  e dell'occupazione in
campo ambientale e  che, all'art. 8, tra l'altro,  vincola i proventi
derivanti  dall'applicazione dell'art.  14, comma  1, della  legge n.
36/1994  alla  realizzazione  degli   interventi  inclusi  nel  piano
straordinario di cui sopra;
  Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio in data 21 maggio 1991,
relativa al trattamento delle acque reflue urbane;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996, con  il quale  sono state  adottate le  determinazioni previste
dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;
  Visto il decreto del Ministro dei  lavori pubblici in data 1 agosto
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996,
con  il quale  e'  stato approvato  il  metodo normalizzato  previsto
dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  10  maggio  1995  (Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha
formulato direttive per la  determinazione, in via transitoria, delle
tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;
  Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118 del 22  maggio 1996) e dell'8 maggio 1996  (Gazzetta Ufficiale n.
138  del  14  giugno  1996),   concernenti  -  rispettivamente  -  la
definizione  delle linee  guida  per la  regolazione  dei servizi  di
pubblica  utilita'  e  l'istituzione  del nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione di dette linee guida (NARS);
  Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176
del  29 luglio  1996) con  la  quale questo  Comitato, modificando  e
sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21
ed il  29 dicembre 1995,  ha dettato direttive per  la determinazione
delle tariffe degli acquedotti e di fognatura per il 1996;
  Viste  le  proprie delibere  in  data  27 novembre  1996  (Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate
direttive per le determinazioni  tariffarie relative ai servizi sopra
considerati per il 1997;
  Visto il decreto  del Ministro dei lavori pubblici  8 gennaio 1997,
n.  99,  contenente  il  regolamento  sui criteri  e  metodi  per  la
valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature;
  Visto  il parere  formulato dal  Consiglio di  Stato, nell'adunanza
dell'8 aprile  1997, in ordine all'applicabilita'  delle direttive di
questo  Comitato anche  alla fattispecie  della cessione  di acqua  a
subdistributori;
  Visto il  piano straordinario di completamento  e razionalizzazione
dei  sistemi di  collettamento  e depurazione,  che  - previo  parere
favorevole della conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato,
le regioni  e le  province autonome  di Trento e  Bolzano -  e' stato
adottato con decreto  del Ministro dell'ambiente il 29  luglio 1997 e
che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire;
  Viste le  raccomandazioni formulate  dal NARS  nella seduta  del 24
luglio 1997;
  Vista la  circolare del  Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato n.  3419/C del 9  settembre 1997, emanata  a seguito
delle richiamate raccomandazioni del  NARS, e concernente gli aumenti
della  quota  fissa  intervenuti  in  data  antecedente  alla  citata
delibera del 10 maggio 1995;
  Viste le  indicazioni in  materia di politica  tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 1998;
  Viste le ulteriori raccomandazioni  formulate dal NARS nella seduta
del 2 ottobre 1997;
  Vista la nota US/290 del 15 ottobre 1997, con la quale il Ministero
dei  lavori  pubblici  ha  trasmesso una  relazione  sullo  stato  di
attuazione della citata legge n.  36/1994, con riferimento tanto agli
adempimenti  di   propria  competenza  quanto  agli   adempimenti  di
competenza  regionale, rilevando  come la  complessiva situazione  di
ritardo  nella emanazione  - da  parte  delle regioni  - delle  forme
giuridiche di  cooperazione tra gli enti  locali per l'organizzazione
delle  strutture di  gestione,  nonche' di  disciplina degli  aspetti
relativi al personale ai sensi dell'art.  12, comma 3, della legge n.
36/1994 non renda possibile, nonostante la ricordata approvazione del
metodo normalizzato, il passaggio al regime tariffario previsto dagli
articoli 13 e 14 della legge suddetta  alla data del 1 gennaio 1998 e
proponendo  quindi   di  prorogare  la  validita'   della  disciplina
transitoria rimessa  a questo  Comitato sulla base  delle indicazioni
emerse in sede NARS;
  Vista  la nota  n. 489020  del  16 ottobre  1997, con  la quale  il
Ministro  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato,  nel
condividere  le  raccomandazioni  formulate  dal  citato  Nucleo,  ha
dichiarato di farle proprie;
  Vista la  nota in data  16 ottobre 1997,  con la quale  il Ministro
delle finanze, dichiara di far proprie le indicazioni del NARS;
  Tenuto conto  che il protocollo  di accordo sul lavoro  firmato dal
Governo  e dalle  parti sociali  il  24 settembre  1996 considera  il
rilancio degli  investimenti, fra  l'altro, nel settore  idrico anche
nell'ottica congiunturale di promuovere una maggiore occupazione;
  Preso  atto che  molte regioni  hanno proceduto  alla delimitazione
degli  ambiti  territoriali  ottimali  e  che  un  ulteriore  impulso
all'accelerazione del  processo di attuazione della  legge n. 36/1994
e' dato dalla  disposizione di cui all'art. 8, comma  2, della citata
legge  n. 344/1997,  che, in  assenza di  avvenuta determinazione  da
parte  della  regione interessata,  identifica  detto  ambito con  il
territorio della provincia, salva la facolta' della regione stessa di
procedere successivamente a diversa delimitazione;
  Preso atto peraltro che i  poteri di direttiva tariffaria di questo
Comitato in materia sono destinati  comunque a non esaurirsi in tempi
ristretti anche in relazione  alla previsione legislativa di gestioni
salvaguardate;
  Preso  atto  che  il  NARS, nelle  richiamate  raccomandazioni,  ha
conseguentemente  tracciato  le  linee  di  politica  tariffaria  per
l'intero  periodo  transitorio al  fine  di  proseguire con  maggiore
sistematicita' quel  percorso, gia'  avviato con  la delibera  del 26
giugno 1996,  di progressivo  avvicinamento ai criteri  sanciti dalla
legge n.  36/1994 ed  ai piu' generali  principi di  tariffazione dei
servizi  di pubblica  utilita' di  cui alla  propria delibera  del 24
aprile  1996,   assicurando  nel  contempo  maggiori   certezze  agli
operatori del settore;
  Preso atto che  il metodo normalizzato definito  dal citato decreto
ministeriale del 1 agosto 1996 necessita di alcuni affinamenti intesi
ad assicurarne una maggiore compatibilita'  con le linee guida di cui
alla suddetta delibera del 24 aprile 1996;
  Preso atto che, ai sensi del richiamato art. 3, commi 42 e seguenti
della  legge n.  549/1995, il  canone  di depurazione  per le  utenze
civili resta  invariato nella cifra fissa  di lire 500 a  metro cubo,
mentre per le utenze industriali e' determinato mediante applicazione
della  formula   tipo  e  delle  relative   tariffe  stabilite  dalla
legislazione regionale in attuazione  dell'art. 17-bis della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
  Preso  atto  che  il  servizio  idrico  integrato  deve  perseguire
obiettivi puntualmente  definiti da direttive comunitarie  e da leggi
nazionali;
  Ritenuto  di  condividere  le  raccomandazioni del  NARS,  che  tra
l'altro segnala la necessita' di puntare in prospettiva, per l'intero
settore idrico,  al riequilibrio  tra ricavi  e costi  sia attraverso
processi  di  efficientamento  sia  attraverso un  adeguamento  e  un
riequilibrio tariffario che allineino  le tre componenti (acquedotto,
fognatura e  depurazione) alla struttura  dei costi e  preso altresi'
atto della necessita' di promuovere  forme piu' razionali di utilizzo
delle risorse idriche anche attraverso il riuso delle acque reflue;
  Ritenuto,  nelle  more  dell'adozione di  modifiche  normative  che
consentano una disciplina complessiva della materia anche nel periodo
transitorio, di dettare intanto direttive per la determinazione delle
tariffe relative al 1998 sulla base del metodo del pricecap;
  Ritenuto,   in  tale   contesto,  di   confermare  transitoriamente
l'articolazione    tariffaria    individuata,   per    il    servizio
acquedottistico, nelle  deliberazioni del  CIP n.  45 e  n. 46  del 4
ottobre  1974, pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 266  dell'11
ottobre 1974, e  nella deliberazione CIP n.  26/1975 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche
ed integrazioni, ivi incluse quelle  di cui alla citata circolare del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Ritenuto  di  adottare  per  il servizio  di  fognatura  la  stessa
impostazione e di confermare quindi di massima l'attuale sistematica,
come tracciata dagli articoli 16 e seguenti della menzionata legge n.
319/1976 e successive modifiche  ed integrazioni, prevedendo peraltro
che il  volume di acqua  venga determinato secondo le  indicazioni di
cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 36/1994;
  Ritenuto  -   in  relazione  alla  dimensione   del  fabbisogno  di
investimenti del settore, gia' in  parte evidenziata dal citato piano
straordinario - di introdurre misure  intese a riattivare, sebbene in
misura  certamente   inadeguata  a  detto   fabbisogno,  un'effettiva
politica  degli  investimenti  tramite la  previsione  di  incrementi
aggiuntivi per l'effettuazione degli interventi definiti ammissibili,
perche'  considerati  congrui  con  l'assetto  a  regime,  e  tramite
l'applicazione di  penalizzazioni nell'ipotesi  di sottorealizzazione
degli investimenti programmati;
  Ritenuto  di dover  promuovere il  ricorso alle  economie di  scala
derivante  dall'integrazione verticale  ed  orizzontale del  servizio
idrico  per ambiti,  in coerenza  con  gli obiettivi  della legge  n.
36/1994 ed  in considerazione delle ricordate  disposizioni dell'art.
8, comma 2, della legge n. 344/1997, e ritenuto quindi di individuare
prime  misure di  incentivazione per  l'integrazione verticale  della
filiera (attivita' di acquedotto, fognatura e depurazione);
  Ritenuto di confermare  per il 1998 il tasso  di crescita obiettivo
di produttivita' nella  misura dell'1,1%, anche in  relazione a stime
effettuate sull'andamento medio della produttivita' di alcune aziende
rilevanti,   lasciando   l'implementazione    di   un   percorso   di
efficientamento delle  singole gestioni alle autorita'  di ambito che
disporranno di piu' puntuali informazioni;
  Ritenuto,  in coerenza  con  gli obiettivi  di razionalizzazione  e
contenimento  della spesa  pubblica  perseguiti  dal legislatore,  di
prevedere  verifiche  sulle  modalita'  di utilizzo  della  quota  di
tariffa determinata dal citato art. 3,  commi 42 e 47, della legge n.
549/1995,  nonche'  sull'effettiva   applicazione  e  sulla  corretta
destinazione della quota di cui all'art.  14, comma 1, della legge n.
36/1994,  anche al  fine di  consentire una  puntuale quantificazione
degli introiti riservati al  finanziamento del piano straordinario di
completamento  e razionalizzazione  dei  sistemi  di collettamento  e
depurazione ai sensi del richiamato art. 8 della legge n. 344/1997;
  Vista la delibera  adottata da questo Comitato,  alla stregua delle
considerazioni esposte, il 16 ottobre 1997;
  Tenuto conto delle  indicazioni formulate dalla Corte  dei conti in
ordine all'opportunita' di definire  piu' puntualmente le conseguenze
riconducibili   all'esito   negativo   delle   verifiche   effettuate
dall'UPICA in tema di determinazione delle tariffe acquedottistiche;
  Ritenuto, in  conformita' a dette indicazioni,  di prevedere misure
piu'  incisive a  tutela  dell'utenza e  ritenuto,  per comodita'  di
consultazione,  di riprodurre  in unico  testo anche  le disposizioni
della precedente delibera che non vengono modificate;
                              Delibera:
  La delibera  adottata da  questo comitato il  16 ottobre  1997, non
pubblicata, viene integrata e sostituita dal testo seguente:
  1. Gestione separata dei servizi di acquedotto e di fognatura
 1.1. Servizio di acquedotto
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998  gli enti  interessati e le  imprese che  gestiscono il
servizio,   nonche'  gli   uffici  provinciali   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato si attengono  alle direttive di cui alla
presente delibera.
 1.1.1. Determinazione delle tariffe
  1.1.1.1. Ai  fini della determinazione della  tariffa base, nonche'
della articolazione  tariffaria e  delle norme afferenti  il servizio
continuano   ad   applicarsi,   nel   rispetto   delle   aggregazioni
tariffarioterritoriali   esistenti   e  salvo   quanto   diversamente
stabilito nella  presente delibera,  i provvedimenti CIP  n. 45/1974,
46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
  1.1.1.2. I costi  da considerare per il calcolo  della tariffa base
sono quelli relativi all'esercizio  finanziario cui si riferiscono le
tariffe, detratti  i ricavi diversi  da tariffa relativi  al medesimo
esercizio,  quali allacciamenti,  contributi vari,  interessi attivi,
quote mensili  di utenza di cui  al punto 6 del  provvedimento CIP n.
45/1974. I costi unitari sono ricavati tenendo conto del quantitativo
di acqua che si prevede di vendere.
  1.1.1.3. Ai  fini della  individuazione dei costi  di cui  al punto
precedente, per ciascuno degli  esercizi finanziari di riferimento si
tiene conto dei costi annui, al netto di eventuali deficit pregressi,
desumibili dai  bilanci consuntivi degli esercizi  precedenti e degli
incrementi di costi risultanti dal preventivo.
  1.1.1.4. I  costi di cui  al punto 1.1.1.2. riguardano,  oltre alla
gestione, anche  l'attivita' di investimento, ivi  compresi gli oneri
di  ammortamento  tecnicofinanziario, limitatamente  agli  interventi
programmati   antecedentemente    alle   presenti    direttive.   Gli
investimenti  relativi al  1998  potranno essere  computati solo  nei
limiti precisati al punto successivo.
 1.1.2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari
  1.1.2.1.  Per  l'anno 1998  gli  incrementi  tariffari non  debbono
superare  lo 0,7%  pari alla  differenza tra  il tasso  di inflazione
programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'.
  Tale limite non vale per gli enti locali dissestati o in situazioni
strutturalmente  deficitarie che,  con l'incremento  tariffario cosi'
calcolato, non  raggiungono le percentuali di  copertura obbligatoria
dei  costi di  gestione del  servizio.  Ai fini  di cui  sopra si  fa
riferimento  ai  criteri  di  dimostrazione del  tasso  di  copertura
definiti dal Ministero dell'interno  con la circolare dell'8 febbraio
1997, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
1997, e  successive eventuali modificazioni che  vengano apportate ai
sensi del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.
  1.1.2.2.   Puo'    essere   previsto   un    incremento   ulteriore
nell'eventualita' che  debbano essere effettuati gli  investimenti di
cui appresso ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad
un massimo di ulteriori 5  punti percentuali qualora gli investimenti
stessi raggiungano almeno 1/3 del  fatturato previsto per il medesimo
anno  1998.   Nel  caso   di  rapporti   inferiori  si   procede  per
interpolazione lineare.
  I valori di  investimento da considerare sono  quelli necessari per
garantire la qualita' del servizio  e l'efficienza degli impianti: le
categorie di interventi da considerare ammissibili sono incluse nella
parte A  dell'allegato 1, che  forma parte integrante  della presente
delibera.
  Nell'ipotesi  che al  31 dicembre  1997 non  risulti realizzato  il
volume  di   investimenti  considerato  in  sede   di  determinazione
dell'aumento tariffario calcolato per il 1996 ai sensi della delibera
26  giugno 1996  o del  2  periodo del  punto 2.4  della delibera  27
novembre  1996, all'incremento  complessivo per  il 1998,  come sopra
calcolato,  viene  applicato  un fattore  correttivo  negativo,  pari
all'incremento  tariffario  corrispondente  alla  differenza  tra  il
volume  di  investimenti  previsto   ed  il  volume  di  investimenti
effettivamente realizzato.
  La  formula  per  individuare  puntualmente  la  maggiorazione  per
investimenti migliorativi del servizio  e' riportata nell'allegato 2,
che forma parte integrante della presente delibera.
  1.1.2.3. Gli incrementi tariffari di cui sopra sono applicati sulle
tariffe  vigenti, purche'  le stesse  non siano  superiori ai  valori
risultanti  dall'attuazione  delle  direttive   di  cui  alla  citata
delibera del 27 novembre 1996.
 1.1.3. Prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso
  Il   "prezzo"  di   cessione   dell'acqua   all'ingrosso  ad   enti
subdistributori resta  regolato dalle direttive di  cui alla presente
delibera.
 1.1.4. Procedure
  1.1.4.1. Gli enti locali e loro  consorzi o, se abilitati per legge
o  dagli atti  convenzionali, gli  enti gestori  calcolano, sotto  la
propria responsabilita'  e nel rispetto delle  relative procedure, le
nuove  tariffe sulla  base dei  criteri di  cui ai  punti precedenti.
Provvedono inoltre alla pubblicazione delle tariffe stesse sul F.A.L.
o sul B.U.R.
  1.1.4.2. L'atto di  determinazione delle nuove tariffe  ed i valori
numerici  per  il  calcolo  delle stesse,  corredati  dalla  relativa
documentazione   giustificativa,   sono    trasmessi   dai   soggetti
interessati all'ufficio  provinciale dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato (UPICA)  competente per  territorio, contestualmente
all'invio  in  pubblicazione  dei  nuovi valori  tariffari.  Per  gli
acquedotti  interprovinciali o  interregionali e'  competente l'UPICA
nella cui circoscrizione  territoriale e' ubicata la  sede legale del
gestore.
  1.1.4.3. L'UPICA verifica, anche a campione, in misura comunque non
inferiore al  10% dei provvedimenti pervenuti  relativamente al 1998,
gli   incrementi  tariffari   di   cui  alla   presente  delibera   e
l'articolazione tariffaria.  La verifica e' comunque  obbligatoria in
tutti  i casi  in cui  l'ente o  l'impresa che  gestisce il  servizio
fruisca dell'incremento aggiuntivo previsto al punto 1.1.2.2.
  1.1.4.4.  Ai  fini  di  cui al  precedente  punto  1.1.4.3  l'UPICA
richiede  la documentazione  e  le  informazioni aggiuntive  ritenute
necessarie e formula  le proprie osservazioni fissando  il termine di
venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta per ottemperare
alla richiesta stessa e per presentare eventuali controdeduzioni.
  Ove  rilevi   la  non  conformita'  delle   tariffe  determinate  e
pubblicate,  l'UPICA  diffida  l'ente  o l'impresa  che  gestisce  il
servizio interessato a provvedere,  entro i trenta giorni successivi,
ai conseguenti adempimenti di  rettifica ed a procedere all'immediata
pubblicazione del relativo provvedimento sul  F.A.L. o sul B.U.R.: in
occasione della prima fatturazione utile dovranno essere effettuati i
conguagli per il  periodo intercorrente dalla data  di decorrenza del
provvedimento rettificato  e la data di  decorrenza del provvedimento
di  rettifica. Contestualmente  all'invio della  diffida l'UPICA  da'
comunicazione  di  tale  invio  alle  associazioni  dei  consumatori.
Qualora l'ente o l'impresa interessata non adotti il provvedimento di
rettifica  nel termine  sopra  indicato, l'UPICA  attivera' tutte  le
misure previste  dalla vigente legislazione, ivi  inclusa la denunzia
alla competente autorita' giudiziaria.
  Analoga  procedura   verra'  seguita  nell'ipotesi  che   l'ente  o
l'impresa  che  gestisce  il  servizio non  ottemperi  all'invito  di
fornire  la documentazione  e  le  informazioni aggiuntive  richieste
dall'UPICA entro il termine indicato al presente punto.
  1.1.4.5. Nel  caso di comuni  serviti da piu' acquedotti,  ove gia'
siano  costituite casse  conguaglio prezzi  al fine  di assicurare  a
tutti gli  utenti del  comune parita'  di trattamento  tariffario, le
casse  conguaglio   prezzi  continuano  ad  operare   presso  l'UPICA
competente  per territorio.  Nella citata  fattispecie le  domande di
adeguamento  tariffario  sono  presentate  al  suddetto  UPICA,  che,
valutatane la congruita', procede alla definizione della tariffa base
unificata  e  della  conseguente articolazione  tariffaria  unificata
valida  per  compensazioni  tra  i  diversi  acquedotti  mediante  la
utilizzazione della cassa conguaglio.  Alla pubblicazione delle nuove
tariffe unificate provvede l'UPICA.
 1.2. Servizi di fognatura
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15  della legge n. 36/1994  e comunque non oltre  il 31 dicembre
1997 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa
di settore  - gli enti  gestori determinano  le quote di  servizio di
fognatura sulla base delle seguenti direttive.
 1.2.1. Utenze civili
  Per le  utenze relative agli insediamenti  classificati come civili
dall'art.  1-quater  del  decreto-legge   10  agosto  1976,  n.  544,
convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo
puo' essere  incrementata sino  ad un massimo  dello 0,7%,  pari alla
differenza  tra il  tasso di  inflazione programmato  ed il  tasso di
crescita obiettivo della produttivita'.
  L'importo massimo deve essere comunque  applicato nei comuni in cui
la  percentuale  di  copertura  dei  costi di  gestione  sia  pari  o
inferiore  all'80%  o che  non  presentino  un sistema  di  fognatura
completato e funzionale  esteso a tutte le utenze  residenti, ai fini
del completamento del sistema fognante stesso.
  Per la  determinazione della  quota tariffaria  di cui  al presente
punto,  il  volume  dell'acqua  scaricata  e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.
 1.2.2. Utenze industriali
  Per  le  utenze  relative   agli  insediamenti  classificati  quali
insediamenti o  complessi produttivi ai sensi  dell'art. 1-quater del
citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976,
la quota di tariffa e'  determinata, sulla base della quantita' delle
acque  reflue scaricate,  mediante  applicazione  della formula  tipo
fissata con decreto  del Presidente della Repubblica  24 maggio 1977,
in attuazione dell'art. 17-bis, comma  1, della legge 10 maggio 1976,
n. 319, e successive modificazioni  ed integrazioni, e delle relative
tariffe gia' stabilite sulla base di detta formula.
  In ogni caso l'incremento non potra' superare, nel 1998, lo 0,7%.
 1.2.3. Aumenti aggiuntivi per investimenti
  In aggiunta  agli aumenti scaturenti  dalle disposizioni di  cui ai
punti  precedenti  possono essere  applicati  incrementi  fino ad  un
massimo  di  ulteriori 5  punti  percentuali  qualora debbano  essere
effettuati  investimenti  strettamente  necessari  per  garantire  la
normale  efficienza degli  impianti  e per  realizzare gli  obiettivi
qualitativi  fissati  dalla   vigente  legislazione,  in  particolare
mediante  estensione  della rete  per  allacci  di nuove  utenze:  le
categorie di  intervento da  considerare ammissibili  sono ricomprese
nella parte A del citato allegato 1.
  L'aumento massimo puo' essere applicato in presenza di investimenti
che raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996.
  Nel  caso  di  rapporti  inferiori si  procede  per  interpolazione
lineare.
  Nell'ipotesi che  al 31 dicembre  1997 non sia stato  realizzato il
volume  di   investimenti  considerato  in  sede   di  determinazione
dell'aumento tariffario calcolato per il 1996 ai sensi della delibera
26 giugno 1996 o del 2 periodo del punto 3 della delibera 27 novembre
1996, all'incremento  complessivo per il 1998,  come sopra calcolato,
viene applicato  un fattore correttivo negativo,  pari all'incremento
tariffario   corrispondente  alla   differenza  tra   il  volume   di
investimenti  previsto e  il  volume  di investimenti  effettivamente
realizzato.
 1.2.4. Base applicazione
  Gli incrementi tariffari di cui  ai punti precedenti sono applicati
sulle tariffe vigenti purche' le stesse non siano superiori ai valori
risultanti dall'attuazione  delle direttive di cui  alla delibera del
27 novembre 1996.
 1.2.5. Disciplina impianti non completati
  I  gestori  che, ai  sensi  della  delibera  27 novembre  1996,  in
presenza di impianti  non completati e funzionali  hanno applicato la
quota  massima   prevista  per  il  servizio   di  fognatura  possono
determinare gli aumenti di cui ai punti precedenti solo se dimostrano
di aver proceduto ad accantonare o  a destinare i ricavi eccedenti le
necessita' gestionali ad interventi di completamento della rete.
  Il Ministero  dell'ambiente, d'intesa  con il Ministero  dei lavori
pubblici  e   con  il  Ministero  dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato,  con circolare  da  emanare  entro sessanta  giorni
dall'adozione della  presente delibera, individuera' per  le gestioni
non integrate le relative modalita' di verifica.
2. Gestione integrata dei servizi di acquedotto e fognatura
 2.1. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari
  I soggetti che gestiscano  contemporaneamente i servizi considerati
al  punto  1 e  che  risultino  abilitati alla  determinazione  delle
relative tariffe possono derogare  ai limiti previsti, distintamente,
ai  punti 1.1.2.1.  e 1.2.1.  per i  servizi di  acquedotto e  per il
servizio  di fognatura  (utenze  civili) purche'  la media  ponderata
degli incrementi tariffari applicati ai  due servizi non travalichi i
limiti stessi: a tal fine  viene attribuito il peso, rispettivamente,
dell'82,4%  al servizio  di acquedotto  e  del 17,6%  al servizio  di
fognatura (utenze civili).
  Detta media ponderata di aumento  ( Delta T) risulta pertanto cosi'
determinata:
    Delta T = pi(greco) a. Delta Ta + pi(greco) f. Delta Tf
  Dove:
    pi(greco) a  = coefficiente di incidenza media nazionale
                   (spesa famiglia) del servizio di acquedotto (pari,
                   come esposto, all'82,4%);
    Delta Ta     = incremento percentuale della quota  di tariffa
                   relativa al servizio di acquedotto;
    pi(greco) f  = coefficiente di incidenza media nazionale del
                   servizio di fognatura (17,6%);
    Delta Tf     = incremento percentuale della quota relativa al
                   servizio di fognatura.
  La possibilita' per il gestore che  opera sui due servizi idrici di
cui sopra  di scegliere  valori di incremento  diversi per  i servizi
stessi consente  al medesimo di  ottimizzare le tariffe  in relazione
alla struttura dei relativi costi.
 2.2. Investimenti ammissibili
  Il    vincolo   circa    gli   investimenti    ammissibili   posto,
rispettivamente, ai  precedenti punti 1.1.2.2  e 1.2.3 non  opera nei
confronti dei  gestori che  gestiscono tutti e  tre i  servizi idrici
(acquedotto, fognatura e depurazione).
  Nella parte B  del citato allegato 1 sono definite  le categorie di
investimenti  che  possono  essere  effettuate  ai  sensi  del  comma
precedente, ferme restando  le direttive di cui al punto  1 sul tetto
massimo  del  5%  e sulla  concreta  quantificazione  dell'incremento
aggiuntivo  in  base al  rapporto  tra  volume degli  investimenti  e
fatturato  previsto. Il  Ministero  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con
il Ministero  dell'ambiente, con circolare da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  adozione  della  presente  delibera,  individuera'  le
relative modalita' di verifica:  detta circolare definira' anche, per
le gestioni integrate,  le modalita' delle verifiche di  cui ai punti
1.2.5 e 3.3.
 2.3. Clausola di rinvio
  Resta   ferma  l'applicazione   delle  altre   direttive  previste,
rispettivamente, ai punti 1.1 e 1.2.
 3. Disposizioni finali
 3.1. Decorrenza aumenti
  Gli incrementi conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai
punti precedenti saranno applicati in due tranches: la prima, pari ai
2/3 dell'incremento  complessivo, dal  1 gennaio  1998 e  la seconda,
corrispondente  al  residuo  terzo,   dal  1  luglio  successivo.  Le
penalizzazioni   previste  in   caso   di  sottorealizzazione   degli
investimenti  programmati saranno  scomputate dalla  seconda tranche,
essendo a tale data pienamente disponibili i dati a consuntivo.
 3.2. Riconoscibilita' degli investimenti
  Gli  investimenti  programmati  cui  viene  fatto  riferimento  per
l'applicazione  dell'apposito  incremento tariffario  previsto  dalla
presente delibera  sono quelli assunti  dal gestore a  proprio carico
diretto e che  risultino aggiuntivi rispetto a  quelli finanziati con
risorse pubbliche, statali o comunitarie.
  Possono essere comunque considerati, ai fini dell'incremento di cui
sopra,  gli investimenti  ricompresi nei  documenti di  programma del
relativo ambito territoriale ottimale.
  Ai  fini   di  una   verifica  dell'attuazione  dei   programmi  di
investimento  nei   settori  considerati,  nonche'  di   un  efficace
monitoraggio  delle   tariffe  deliberate,  il  NARS   procedera'  ad
un'indagine sui  costi di  produzione e  sugli effetti  degli aumenti
adottati, nei confronti  di un campione significativo  di enti locali
ovvero di enti gestori.
 3.3. Servizio depurazione: verifiche
  Ai fini di poter quantificare  i proventi accantonati derivanti dal
canone  di  depurazione  e  destinabili al  finanziamento  del  piano
straordinario specificato  in premessa,  nella circolare  prevista al
punto 1.2.5 per le gestioni  non integrate verranno individuate anche
le  modalita'  per  verificare  che i  soggetti  interessati  abbiano
utilizzato  correttamente   la  quota  di  tariffa   per  depurazione
determinata dall'art. 3,  commi 43-47, della legge  28 dicembre 1995,
n. 549, per necessita'  gestionali dell'impianto ed abbiano proceduto
ad  accantonare  o  destinare   l'eccedenza  al  miglioramento  degli
impianti, con particolare  riferimento all'adeguamento degli impianti
ai  livelli  depurativi richiesti  dalle  norme  piu' avanzate  (c.d.
trattamento terziario).
  Nella suddetta circolare verranno altresi' individuate le modalita'
per verificare  che gli enti  gestori, nelle ipotesi di  cui all'art.
14, comma  1, della legge n.  36/1994, abbiano applicato la  quota di
tariffa prevista ed effettuato il relativo accantonamento.
  La circolare  indichera' le misure  da applicare agli  enti gestori
nel caso  che le  verifiche di  cui ai  commi precedenti  diano esito
negativo.
  Invita il  NARS ad approfondire,  con il Comitato per  la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche, le  linee di ridefinizione del metodo
normalizzato che assicurino una piena  coerenza del metodo stesso con
la  regolamentazione  tariffaria  dei servizi  di  pubblica  utilita'
dettata con  la delibera  del 24 aprile  1996, meglio  specificata in
premessa, ed  a sottoporre a  questo Comitato le proprie  proposte al
riguardo entro il prossimo 31 dicembre in vista della formulazione di
indirizzi ai sensi dell'art. 21 della richiamata legge n. 36/1994.
   Roma, 18 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 95