Ai Ministeri Alle camere di commercio Alla Confindustria Alla Confapi Alle associazioni di categoria Si ricorda che la Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e' stata ratificata dall'Italia con la legge n. 496/1995 successivamente modificata con la legge n. 93 del 4 aprile 1997. In base alla suddetta normativa le aziende che producono, lavorano, impiegano, importano o esportano i composti chimici elencati nelle tabelle 1, 2, 3, allegate alla Convenzione ed agli impianti descritti nella parte IX dell'allegato sulle verifiche della Convenzione stessa sono tenute all'invio di dichiarazioni consuntive per l'anno civile precedente (nel caso specifico il 1997). Si precisa che per impianti descritti nella parte IX dell'allegato sulle verifiche si intendono quegli impianti che producono i composti DOC e PSF che sono stati esclusi, al contrario dei composti di tabella 1, 2 e 3, dall'obbligo della dichiarazione preventiva annuale. Si ricorda che la definizione di composto DOC e PSF e' riportata nelle linee guida della circolare 4 aprile 1997, n. 37877 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997. Il termine entro il quale gli operatori interessati dovranno presentare a questo Ministero la dichiarazione annuale consuntiva, cade il 28 febbraio. Considerato l'approssimarsi delle date previste, nell'intento di facilitare le aziende coinvolte, lo scrivente ufficio ha predisposto gli allegati modelli che potranno essere utilizzati sia per le "dichiarazioni consuntive" che per le "dichiarazioni preventive". Considerato che gli allegati modelli costituiscono l'elaborazione ultima degli obblighi derivanti dall'applicazione della convenzione di Parigi, si invitano gli operatori a non utilizzare i modelli precedenti. Tali modelli sono sostanzialmente simili a quelli riportati nella sopra menzionata circolare, fatte salve lievi modifiche. Alcune di tali modifiche sono state gia' introdotte per le dichiarazioni preventive (numeri da 1 a 3), altre costituiscono una novita'. Tali sono: 1) indicazione del codice Istat; 2) indicazione delle coordinate geografiche secondo Greenwich (rese obbligatorie a differenza di quanto previsto nelle dichiarazioni iniziali); 3) indicazione della produzione annua prevista per i composti della tabella 3 (in precedenza era stata richiesta la fascia di produzione); 4) esclusione della soglia minima di dichiarazione per i prodotti di tabella 1, 2 e 3 importati e/o esportati (in altre parole dovranno essere segnalati tutti i flussi di composti indipendentemente dalle quantita'); 5) indicazione delle finalita' per i quali il composto di tabella 2 viene prodotto, lavorato o consumato secondo le codifiche elencate nella parte VII, par. A, punto 8, lettera e), che si riassumono nel seguito: lavorazione e/o consumo in loco; vendita o trasferimento sul territorio; esportazione diretta; altri fini; 6) indicazione, solo per le dichiarazioni preventive relative ai composti di tabella 2, del presumibile periodo di attivita' da svolgersi nell'anno civile seguente; 7) indicazione delle finalita' per i quali il composto di tabella 3 viene prodotto in conformita' a quanto richiesto nella parte VIII, par. A, punto 8, lettera c), che nel caso delle sostanze in argomento si limita a richiedere una indicazione generica; 8) indicazione delle produzioni annuali di composti DOC e PSF (in precedenza era stata richiesta la fascia di produzione). Per quanto riguarda le modalita' di compilazione, si fa riferimento, ove non in contrasto con gli adempimenti connessi alle dichiarazioni consuntive, alle linee guida contenute nella circolare ministeriale in precedenza richiamata. Le dichiarazioni dovranno essere spedite, complete in ogni loro parte, entro e non oltre il termine previsto mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ministero dell'industria, commercio ed artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ufficio armi chimiche - Via Molise, 2 - 00187 Roma. I modelli dovranno essere inviati in unica copia firmati in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di impresa individuale dal proprietario. Nel caso in cui la proprieta', sia essa di persona giuridica o fisica, sia diversa dalla figura che gestisce l'azienda (caso ad esempio di affitto di azienda) il firmatario dovra' essere il gestore della stessa. Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Visconti