Ai Ministeri
                                   Alle camere di commercio
                                   Alla Confindustria
                                   Alla Confapi
                                   Alle associazioni di categoria
  Si ricorda  che la  Convenzione di  Parigi sulla  proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro  distruzione e'  stata ratificata  dall'Italia con  la legge  n.
496/1995 successivamente modificata  con la legge n. 93  del 4 aprile
1997.
  In base alla suddetta normativa le aziende che producono, lavorano,
impiegano, importano  o esportano  i composti chimici  elencati nelle
tabelle 1, 2, 3, allegate alla Convenzione ed agli impianti descritti
nella parte IX dell'allegato sulle verifiche della Convenzione stessa
sono tenute  all'invio di dichiarazioni consuntive  per l'anno civile
precedente (nel caso specifico il 1997).
  Si precisa che per impianti  descritti nella parte IX dell'allegato
sulle verifiche si intendono quegli impianti che producono i composti
DOC  e PSF  che  sono stati  esclusi, al  contrario  dei composti  di
tabella  1,  2  e  3,  dall'obbligo  della  dichiarazione  preventiva
annuale.
  Si ricorda  che la definizione di  composto DOC e PSF  e' riportata
nelle  linee  guida della  circolare  4  aprile  1997, n.  37877  del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
pubblicata nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 81
dell'8 aprile 1997.
  Il  termine  entro  il  quale gli  operatori  interessati  dovranno
presentare a  questo Ministero  la dichiarazione  annuale consuntiva,
cade il 28 febbraio.
  Considerato  l'approssimarsi delle  date previste,  nell'intento di
facilitare le aziende coinvolte,  lo scrivente ufficio ha predisposto
gli  allegati  modelli che  potranno  essere  utilizzati sia  per  le
"dichiarazioni  consuntive" che  per  le "dichiarazioni  preventive".
Considerato  che gli  allegati  modelli costituiscono  l'elaborazione
ultima degli  obblighi derivanti dall'applicazione  della convenzione
di  Parigi, si  invitano gli  operatori  a non  utilizzare i  modelli
precedenti.
  Tali modelli  sono sostanzialmente simili a  quelli riportati nella
sopra menzionata  circolare, fatte  salve lievi modifiche.  Alcune di
tali  modifiche  sono  state  gia' introdotte  per  le  dichiarazioni
preventive (numeri da  1 a 3), altre costituiscono  una novita'. Tali
sono:
   1) indicazione del codice Istat;
  2) indicazione delle coordinate geografiche secondo Greenwich (rese
obbligatorie  a differenza  di  quanto  previsto nelle  dichiarazioni
iniziali);
  3) indicazione della produzione annua prevista per i composti della
tabella  3   (in  precedenza  era   stata  richiesta  la   fascia  di
produzione);
  4) esclusione della  soglia minima di dichiarazione  per i prodotti
di tabella 1, 2 e 3 importati e/o esportati (in altre parole dovranno
essere segnalati  tutti i flussi di  composti indipendentemente dalle
quantita');
  5) indicazione delle finalita' per i quali il composto di tabella 2
viene prodotto,  lavorato o  consumato secondo le  codifiche elencate
nella parte VII,  par. A, punto 8, lettera e),  che si riassumono nel
seguito:
    lavorazione e/o consumo in loco;
    vendita o trasferimento sul territorio;
    esportazione diretta;
    altri fini;
  6) indicazione,  solo per  le dichiarazioni preventive  relative ai
composti  di  tabella 2,  del  presumibile  periodo di  attivita'  da
svolgersi nell'anno civile seguente;
  7) indicazione delle finalita' per i quali il composto di tabella 3
viene prodotto  in conformita' a  quanto richiesto nella  parte VIII,
par. A, punto 8, lettera c), che nel caso delle sostanze in argomento
si limita a richiedere una indicazione generica;
  8) indicazione delle  produzioni annuali di composti DOC  e PSF (in
precedenza era stata richiesta la fascia di produzione).
  Per   quanto  riguarda   le  modalita'   di  compilazione,   si  fa
riferimento, ove non  in contrasto con gli  adempimenti connessi alle
dichiarazioni consuntive, alle linee  guida contenute nella circolare
ministeriale in precedenza richiamata.
  Le  dichiarazioni dovranno  essere spedite,  complete in  ogni loro
parte, entro  e non oltre  il termine previsto  mediante raccomandata
con avviso  di ricevimento  indirizzata a:  Ministero dell'industria,
commercio  ed  artigianato  -  Direzione  generale  per  lo  sviluppo
produttivo e la competitivita' -  Ufficio armi chimiche - Via Molise,
2 - 00187 Roma.
  I modelli dovranno  essere inviati in unica copia  firmati in tutte
le  pagine  dal legale  rappresentante  dell'impresa  o, in  caso  di
impresa individuale dal proprietario. Nel  caso in cui la proprieta',
sia essa di persona giuridica o  fisica, sia diversa dalla figura che
gestisce  l'azienda  (caso  ad  esempio di  affitto  di  azienda)  il
firmatario dovra' essere il gestore della stessa.
                                 Il direttore generale
                     per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                                        Visconti