IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge; Vista la domanda degli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Val di Mazara"; Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini sul disciplinare sopra richiamato e sulla opportunita' di addivenire ad un riconoscimento nazionale; Vista la proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Val di Mazara" a denominazione di origine controllata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 5 maggio 1995 - serie generale - n. 103; Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 prevede che il riconoscimento della denominazione di origine controllata e l'approvazione del disciplinare di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole quale centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che la denominazione "Val di Mazara" e' stata a suo tempo presentata alla commissione dell'Unione europea ai fini dell'attivazione della protezione a livello comunitario, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Tenuto conto dell'orientamento negativo manifestato dalla commissione dell'Unione europea in merito alla ammissibilita' della domanda "Val di Mazara" ad essere esaminata con la procedura dell'art. 17; Considerato che la commissione dell'Unione europea e' stata invitata a prendere in carico la medesima istanza di riconoscimento della denominazione "Val di Mazara" ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento n. 2081/92; Ravvisata l'opportunita' di evitare soluzioni di continuita' nella protezione a livello nazionale della denominazione "Val di Mazara"; Considerato che il regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta' da parte degli Stati membri di accordare a titolo transitorio una protezione a livello nazionale alle denominazioni trasmesse alle competenti sedi comunitarie per la registrazione nella categoria delle D.O.P. in attesa del completamento delle relative procedure; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Val di Mazara" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponda ai requisiti stabiliti dal predetto disciplinare di produzione. I produttori che intendano porre in commercio il prodotto con la denominazione di origine controllata "Val di Mazara" ottenuto dalle olive prodotte nel corso dell'attuale campagna oleicola possono presentare le denuncie degli oliveti e denuncia delle olive entro il 31 gennaio 1998. Per quanto attiene le altre modalita' operative per l'applicazione della disciplina della denominazione di origine controllata, valgono i chiarimenti contenuti nella circolare n. 1 del 15 gennaio 1997, protocollo n. 60067. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 1998 Il Ministro: Pinto