Art. 1.
                   Oggetto del diritto di accesso
  Il diritto di accesso puo' essere esercitato sui documenti relativi
alle  materie  non  elencate  nel  "Regolamento  sulle  categorie  di
documenti amministrativi sottratti all'accesso", cui si fa rinvio.
  Nell'ambito delle  materie per  le quali  e' ammesso,  l'accesso e'
consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.