Art. 1. Oggetto del diritto di accesso Il diritto di accesso puo' essere esercitato sui documenti relativi alle materie non elencate nel "Regolamento sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso", cui si fa rinvio. Nell'ambito delle materie per le quali e' ammesso, l'accesso e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.