IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da ultimo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista  la  legge 20  aprile  1976,  n.  195, recante  modifiche  ed
integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, con  il quale e'  stato approvato il regolamento  di esecuzione
della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971;
  Visto l'art. 16  della legge 25 novembre 1971, n.  1096 e l'art. 26
della legge  n. 195  del 20 aprile  1976 sopracitate  che subordinano
l'importazione   di  materiali   sementieri   provenienti  da   Paesi
extracomunitari   al   rilascio    preventivo   di   un   certificato
d'importazione   le  cui   modalita'   sono   stabilite  con   propri
provvedimenti  dal Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari  e
forestali,  in linea  con  gli accordi  comunitari e  internazionali,
fatto  salvo il  rispetto  delle norme  legislative, regolamentari  e
fitosanitarie  in  vigore  al momento  dell'emanazione  del  presente
decreto;
  Visto in  particolare l'art.  74 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, concernente  la
misure  di  protezione  contro  l'introduzione e  la  diffusione  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visto  il   decreto  ministeriale   4  giugno  1997,   relativo  al
trasferimento  alle  regioni  del  nullaosta  per  l'importazione  di
materiale sementiero originario dei Paesi terzi;
  Vista  la circolare  esplicativa al  decreto ministeriale  4 giugno
1997 del 22 luglio 1997 riguardante il trasferimento alle regioni del
nullaosta per  l'importazione di materiale sementiero  proveniente da
Paesi terzi;
  Considerati gli ulteriori punti di entrata interni per il controllo
all'importazione  di materiale  sementiero dei  Paesi terzi  proposti
dalle regioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I controlli  all'importazione dei prodotti sementieri  delle specie
elencate  nell'allegato  1 del  decreto  ministeriale  4 giugno  1997
provenienti  da Paesi  terzi, con  esclusione delle  sementi previste
all'allegato V  del decreto ministeriale 31  gennaio 1996, unitamente
agli  eventuali  controlli   fitosanitari,  possono  essere  altresi'
espletati  presso  gli ulteriori  punti  di  entrata interni  di  cui
all'allegato al presente decreto.