IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971; Visto l'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'art. 26 della legge n. 195 del 20 aprile 1976 sopracitate che subordinano l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi extracomunitari al rilascio preventivo di un certificato d'importazione le cui modalita' sono stabilite con propri provvedimenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in linea con gli accordi comunitari e internazionali, fatto salvo il rispetto delle norme legislative, regolamentari e fitosanitarie in vigore al momento dell'emanazione del presente decreto; Visto in particolare l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente la misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997, relativo al trasferimento alle regioni del nullaosta per l'importazione di materiale sementiero originario dei Paesi terzi; Vista la circolare esplicativa al decreto ministeriale 4 giugno 1997 del 22 luglio 1997 riguardante il trasferimento alle regioni del nullaosta per l'importazione di materiale sementiero proveniente da Paesi terzi; Considerati gli ulteriori punti di entrata interni per il controllo all'importazione di materiale sementiero dei Paesi terzi proposti dalle regioni; Decreta: Art. 1. I controlli all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1997 provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi previste all'allegato V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, possono essere altresi' espletati presso gli ulteriori punti di entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.