IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Visto il regolamento (CEE) n. 3330/1991 del consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri; Visto il regolamento (CEE) n. 3046/1992 della commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/1991; Visto il regolamento (CE) n. 2385/1996 della commissione, del 16 dicembre 1996, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione della massa netta; Visto il regolamento (CE) n. 860/1997 della Commissione, del 14 maggio 1997, che ha modificato da ultimo il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la menzione del valore delle merci; Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996; Visto il regolamento (CEE) n. 218/1992 del consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti Iva residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione; Vista la nota del 15 ottobre 1997, prot. SP/1312.97, contenente la richiesta dell'Istituto nazionale di statistica per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 860/1997; Decreta: Art. 1. 1. In applicazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3046/92, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 860/97, sono tenuti alla menzione del valore statistico: a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire; b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3,5 miliardi di lire.