IL DIRETTORE GENERALE
                    del Dipartimento delle dogane
                      e delle imposte indirette
  Visto  il  regolamento (CEE)  n.  3330/1991  del consiglio,  del  7
novembre 1991,  relativo alle  statistiche degli  scambi di  beni tra
Stati membri;
  Visto il regolamento  (CEE) n. 3046/1992 della  commissione, del 22
ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del
regolamento (CEE) n. 3330/1991;
  Visto il  regolamento (CE) n.  2385/1996 della commissione,  del 16
dicembre 1996,  che ha modificato  il regolamento (CEE)  n. 3046/1992
per quanto  riguarda la semplificazione dell'indicazione  della massa
netta;
  Visto il  regolamento (CE)  n. 860/1997  della Commissione,  del 14
maggio  1997, che  ha modificato  da ultimo  il regolamento  (CEE) n.
3046/1992 per quanto riguarda la menzione del valore delle merci;
  Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
sul  sistema comune  di imposta  sul valore  aggiunto, modificata  da
ultimo dalla direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996;
  Visto  il  regolamento (CEE)  n.  218/1992  del consiglio,  del  27
gennaio 1992, concernente la  cooperazione amministrativa nel settore
delle imposte indirette;
  Visto  l'art.  6   del  decreto-legge  23  gennaio   1993,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 1993, n. 75, che
stabilisce l'obbligo  per i  soggetti passivi all'imposta  sul valore
aggiunto  di presentare  agli uffici  doganali elenchi  riepilogativi
periodici  degli  scambi  di  beni  effettuati  con  i  soggetti  Iva
residenti  nei territori  degli altri  Stati membri  della CEE  e che
prevede  la compilazione  di detti  elenchi su  stampati conformi  ai
modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  il  decreto  21  ottobre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 251  del  24  ottobre 1992,  con  il  quale sono  stati
approvati  tali modelli  e  le  relative istruzioni  per  l'uso e  la
compilazione;
  Vista la nota del 15  ottobre 1997, prot. SP/1312.97, contenente la
richiesta  dell'Istituto nazionale  di statistica  per l'applicazione
delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 860/1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In applicazione  dell'art. 12 del regolamento  (CEE) n. 3046/92,
come  sostituito dall'art.  1 del  regolamento (CE)  n. 860/97,  sono
tenuti alla menzione del valore statistico:
  a)  per quanto  riguarda gli  elenchi riepilogativi  delle cessioni
intracomunitarie,   i  soggetti   che   hanno  realizzato   nell'anno
precedente   o,   in   caso   d'inizio   dell'attivita'   di   scambi
intracomunitari,  presumono  di  realizzare nell'anno  in  corso,  un
valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire;
  b)  per quanto  riguarda gli  elenchi riepilogativi  degli acquisti
intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente
o,  in  caso  d'inizio   dell'attivita'  di  scambi  intracomunitari,
presumono di  realizzare nell'anno  in corso,  un valore  annuo degli
arrivi superiore a 3,5 miliardi di lire.