IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio 1965,  n. 963, modificata dalla  legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il  regolamento per l'esecuzione della  legge 14 luglio
1965, n. 963;
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 41, modificata  dalla legge 10
febbraio 1992,  n. 165, recante  piano per la razionalizzazione  e lo
sviluppo della pesca marittima;
  Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che
il Ministro per le politiche agricole,  al fine di regolare lo sforzo
di pesca  sulla base della  consistenza delle risorse  biologiche del
mare, tenuto conto delle indicazioni  contenute nella prima parte del
piano  nazionale della  pesca,  stabilisca, con  proprio decreto,  il
numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone
di pesca, degli attrezzi  utilizzati, delle specie catturabili, della
distanza della  costa, nonche'  adotti eventuali misure  di riduzione
del  numero delle  licenze oppure  di modifica  delle zone  di pesca,
delle specie o delle attrezzature consentite;
  Considerato che il  regolamento (CEE) n. 3760/92  del Consiglio del
20 dicembre 1992, che istituisce  un regime comunitario della pesca e
dell'acquacoltura, si  prefigge l'obiettivo generale di  proteggere e
conservare  le   risorse  acquatiche   marine  vive   disponibili  ed
accessibili,  nonche'  di  assicurarne lo  sfruttamento  razionale  e
responsabile su base sostenibile contribuendo a garantire un durevole
equilibrio tra  conservazione e  gestione delle  risorse e  sforzo di
pesca;
  Visto il Regolamento  (CEE) n. 1626/94 del Consiglio  del 27 giugno
1994, che  istituisce misure tecniche di  conservazione delle risorse
della pesca nel Mediterraneo;
  Visto il proprio  decreto 24 marzo 1997  concernente l'adozione del
quinto  piano triennale  della  pesca  marittima e  dell'acquacoltura
1997-99;
  Visto il  proprio decreto  31 luglio  1997 recante  disposizioni in
materia di licenze di pesca;
  Considerato  che  il  citato   piano  triennale  prevede,  tra  gli
strumenti di intervento per  la realizzazione dei previsti obiettivi,
una gestione  programmata delle  licenze di  pesca e  la istituzione,
anche in via sperimentale, dei distretti di pesca;
  Ritenuta  l'opportunita' che  il  sottocomitato per  le licenze  di
pesca, istituito con  il decreto ministeriale 31  luglio 1997 dinanzi
citato, si occupi anche della materia dei distretti di pesca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni  del decreto  ministeriale 31  luglio 1997,  in
materia di licenze di pesca, si applicano fino al 30 giugno 1998.