IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro per le politiche agricole, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, stabilisca, con proprio decreto, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza della costa, nonche' adotti eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite; Considerato che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili ed accessibili, nonche' di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile contribuendo a garantire un durevole equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse e sforzo di pesca; Visto il Regolamento (CEE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il proprio decreto 24 marzo 1997 concernente l'adozione del quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997-99; Visto il proprio decreto 31 luglio 1997 recante disposizioni in materia di licenze di pesca; Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione dei previsti obiettivi, una gestione programmata delle licenze di pesca e la istituzione, anche in via sperimentale, dei distretti di pesca; Ritenuta l'opportunita' che il sottocomitato per le licenze di pesca, istituito con il decreto ministeriale 31 luglio 1997 dinanzi citato, si occupi anche della materia dei distretti di pesca; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni del decreto ministeriale 31 luglio 1997, in materia di licenze di pesca, si applicano fino al 30 giugno 1998.