Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi
le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1997  concernente la dichiarazione dello  stato di emergenza
nei comuni di San Demetrio  Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo
Albanese,  San Giorgio  Albanese,  Santa Sofia  d'Epiro e  Vaccarizzo
Albanese in provincia  di Cosenza colpiti dall'evento  sismico del 27
aprile 1996;
  Vista  l'ordinanza n.  2702 del  29 ottobre  1997 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997;
  Vista la nota n. 16 del 2 gennaio 1998 del sindaco del comune di S.
Demetrio Corone (Cosenza) con la quale si chiede la proroga di trenta
giorni dei termini di presentazione  delle domande del contributo per
gli interventi  sugli edifici privati  e di consentire la  stipula di
una  convenzione  con un  ingegnere  civile  a supporto  dell'ufficio
tecnico comunale;
  Considerato  che,  come segnalato  dal  sindaco  del comune  di  S.
Demetrio  Corone  (Cosenza), con  la  nota  di cui  sopra,  l'ufficio
tecnico comunale  non e'  nelle possibilita'  di seguire  gli aspetti
procedurali  dell'opera di  ricostruzione, e  pertanto e'  necessario
autorizzare la stipula di una convenzione con un tecnico esterno;
  Ritenuto di dover accogliere le predette richieste;
  Su proposta  del Sottosegretario di Stato  professor Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.  2702 del 29 ottobre 1997 e'
apportata la seguente modifica: le  parole "entro trenta giorni" sono
sostituite dalle parole "entro sessanta giorni".