IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del  29   giugno  1995   per  il   riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
  Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997,
n. 157404,  pubblicata con  Gazzetta Ufficiale n.  133 del  10 giugno
1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre
volontariamente i  propri prodotti al nuovo  regime di certificazione
in vigore dal 1 luglio 1997;
  Vista  l'istanza con  la quale  la societa'  O.C.E. -  Organismo di
certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21, in
forza dell'art.  9 della citata  direttiva n. 95/16/CE,  ha richiesto
l'autorizzazione  al  rilascio  di   certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Rilevato che  la documentazione allegata all'istanza  e' conforme a
quanto riportato nella citata  circolare del Ministero dell'industria
29 maggio 1997, n. 157404;
  Considerato  che sulla  base  delle  dichiarazioni contenute  nella
documentazione  presentata l'organismo  soddisfa ai  requisiti minimi
previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.,
e' autorizzato  in via provvisoria  al rilascio di  certificazioni CE
secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di
seguito elencati:
   allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);
   allegato VI: Esame finale;
   allegato VIII: Garanzia qualita' prodotti (modulo E);
  allegato IX: Garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
   allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);
  allegato XI: Conformita' al tipo con controllo per campione (modulo
C);
  allegato XII: Garanzia qualita'  prodotti per gli ascensori (modulo
E);
  allegato XIII: Garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H);
   allegato XIV: Garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione deve  essere  effettuata  secondo le  forme,
modalita'  e  procedure  stabilite   nei  pertinenti  articoli  della
direttiva n. 95/16/CE.
  3.   Con   periodicita'    trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate, e'  inviata al  Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  -  Direzione  generale  sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.