IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del  29   giugno  1995   per  il   riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:
  Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997,
n. 157404, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 133  del 10 giugno
1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre
volontariamente i  propri prodotti al nuovo  regime di certificazione
in vigore dal 1 luglio 1997;
  Vista l'istanza  con la quale l'Istituto  di certificazione europea
S.r.l. - I.C.E.,  con sede in Castel Maggiore  (Bologna), via Bentini
n. 9,  in forza dell'art.  9 della  citata direttiva n.  95/16/CE, ha
richiesto  l'autorizzazione al  rilascio di  certificazioni ai  sensi
della direttiva medesima;
  Rilevato che  la documentazione allegata all'istanza  e' conforme a
quanto riportato nella citata  circolare del Ministero dell'industria
29 maggio 1997, n. 157404;
  Considerato  che sulla  base  delle  dichiarazioni contenute  nella
documentazione  presentata l'organismo  soddisfa ai  requisiti minimi
previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto  di  certificazione  europea  S.r.l.  -  I.C.E.,  e'
autorizzato  in  via provvisoria  al  rilascio  al certificazioni  CE
secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di
seguito elencati:
  allegato  V:  Esame CE  del  tipo  (modulo B),  limitatamente  agli
ascensori (lettera b);
   allegato VI: Esame finale;
   allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);
  allegato XII: Garanzia qualita'  prodotti per gli ascensori (modulo
E);
  allegato XIII: Garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H);
   allegato XIV: Garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione deve  essere  effettuata  secondo le  forme,
modalita'  e  procedure  stabilite   nei  pertinenti  articoli  della
direttiva n. 95/16/CE.
  3.   Con   periodicita'    trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate, e'  inviata al  Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  -  Direzione  generale  sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.