IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Viste le direttive n. 87/405/CEE,  n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE, n.
88/180/CEE, n.  88/181/CEE, concernenti rispettivamente  le emissioni
sonore delle gru a torre, escavatori  idraulici e a fune, apripista e
pale caricatrici e tosaerba;
  Visti i decreti legislativi  di attuazione delle predette direttive
comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;
  Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994,
n. 316, 25 marzo 1994, n.  317, concernenti le condizioni e modalita'
per  le autorizzazioni  agli  organismi nazionali  al rilascio  delle
relative certificazioni;
  Vista la  richiesta presentata  dalla societa' C.E.S.M.A.  - Centro
servizi  meccanica per  l'agricoltura, Soc.  cons. a  r.l., con  sede
legale in  via Gorizia n. 49  - Reggio Emilia e  laboratorio di prova
denominato  Ce. Lab.,  con sede  in Reggio  Emilia, via  Caduti delle
Reggiane n. 23;
  Rilevato  che  la documentazione  pervenuta  e'  conforme a  quanto
indicato nei citati decreti ministeriali;
  Considerato che  la societa' C.E.S.M.A. -  Centro servizi meccanica
per l'agricoltura, Soc. cons. a r.l.,  con sede legale in via Gorizia
n. 49 - Reggio Emilia e laboratorio di prova denominato Ce. Lab., con
sede in Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 23, ha dichiarato
di soddisfare ai  criteri minimi per la  designazione degli organismi
di controllo;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.  La   societa'  C.E.S.M.A.   -  Centro  servizi   meccanica  per
l'agricoltura, Soc. cons.  a r.l., con sede legale in  via Gorizia n.
49 -  Reggio Emilia e laboratorio  di prova denominato Ce.  Lab., con
sede  in  Reggio  Emilia,  via   Caduti  delle  Reggiane  n.  23,  e'
autorizzata  al rilascio  delle certificazioni  CE per  i livelli  di
rumore  emessi  dai  seguenti  tipi  di  macchine  individuate  dalle
direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
  escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti
di cui  al precedente  comma sono  effettuati secondo  le forme  e le
modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati
emessi  e'  inviata   con  periodicita'  trimestrale  all'Ispettorato
tecnico    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato.
  3.  Gli  estremi  delle certificazioni  rilasciate  sono  riportate
nell'apposito   registro   vidimato  dall'Ispettorato   tecnico   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  Tutti gli  atti relativi  all'attivita' di  certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova  devono essere conservati per un periodo
non  inferiore a  cinque  anni. L'Ispettorato  tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato ed il Ministero del
lavoro  e della  previdenza sociale  si riservano  la verifica  della
permanenza dei requisiti per la certificazione.
  5.   Nel  caso   di   accertata  inadeguatezza   sia  tecnica   che
professionale la  presente autorizzazione  viene sospesa  con effetto
immediato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1998
                                      Il direttore generale: Visconti