IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Viste le direttive n. 87/405/CEE,  n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE; n.
88/180/CEE, n.  88/181/CEE, concernenti rispettivamente  le emissioni
sonore delle gru a torre, escavatori  idraulici e a fune, apripista e
pale caricatrici e tosaerba;
  Visti i decreti legislativi  di attuazione delle predette direttive
comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;
  Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994,
n. 316, 25 marzo 1994, n.  317, concernenti le condizioni e modalita'
per  le autorizzazioni  agli  organismi nazionali  al rilascio  delle
relative certificazioni;
  Vista  la  richiesta  presentata dalla  societa'  Istituto  servizi
europei  tecnologici  -  I.S.E.T.   S.n.c.,  con  sede  in  Concordia
(Modena), via Ciro Menotti n. 10;
  Rilevato  che  la documentazione  pervenuta  e'  conforme a  quanto
indicato nei citati decreti ministeriali;
  Considerato che la societa'  Istituto servizi europei tecnologici -
I.S.E.T. S.n.c., con sede in  Concordia (Modena), via Ciro Menotti n.
10, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione
degli organismi di controllo;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.  La societa'  Istituto  servizi europei  tecnologici -  I.S.E.T.
S.n.c., con  sede in Concordia (Modena),  via Ciro Menotti n.  10, e'
autorizzata  al rilascio  delle certificazioni  CE per  i livelli  di
rumore  emessi  dai  seguenti  tipi  di  macchine  individuate  dalle
direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
  escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti
di cui  al precedente  comma sono  effettuati secondo  le forme  e le
modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati
emessi  e'  inviata   con  periodicita'  trimestrale  all'Ispettorato
tecnico    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato.
  3.  Gli  estremi  delle certificazioni  rilasciate  sono  riportate
nell'apposito   registro   vidimato  dall'Ispettorato   tecnico   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  Tutti gli  atti relativi  all'attivita' di  certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova  devono essere conservati per un periodo
non  inferiore a  cinque  anni. L'Ispettorato  tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell' artigianato ed il Ministero del
lavoro e previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza
dei requisiti per la certificazione.
  5.   Nel  caso   di   accertata  inadeguatezza   sia  tecnica   che
professionale la  presente autorizzazione  viene sospesa  con effetto
immediato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1998
                                      Il direttore generale: Visconti