IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto  del  10  settembre  1984  di  recepimento della
direttiva  del  Consiglio  n.  76/756/CEE  e  delle  direttive  della
Commissione n. 80/233/CEE, n. 82/244/CEE, n. 83/276/CEE e n. 84/8/CEE
recante  norme  relative  alla  omologazione parziale CEE dei tipi di
veicolo  a  motore  e  dei  relativi  rimorchi  per  quanto  riguarda
l'installazione  dei  dispositivi  di illuminazione e di segnalazione
luminosa,  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985;
  Visto  il  decreto  21  luglio  1989, di attuazione della direttiva
della  Commissione  n.  89/278/CEE,  recante  norme   relative   alla
omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi
rimorchi  per  quanto  riguarda  l'installazione  dei  dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989;
  Visto  il  decreto  30  dicembre  1992  n.  576 di attuazione della
direttiva della Commissione n.  91/663/CEE,  recante  norme  relative
alla  omologazione  parziale  CEE  dei tipi di veicolo a motore e dei
relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi
di illuminazione e segnalazione luminosa, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993;
  Visto  il  decreto  8  maggio  1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE e 93/81/CEE, recanti modifiche della  direttiva  70/156/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi
pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 148
del 27 giugno 1995;
  Vista la direttiva della Commissione  n.  97/28/CE  dell'11  giugno
1997  che  adegua  a  progresso  tecnico  la direttiva 76/756/CEE del
Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione
e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  CE L 171 del 30 giugno
1997;
  Visto il testo delle prescrizioni tecniche del  regolamento  n.  48
della   Commissione   economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CE  L  203  del  30  luglio
1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  prescrizioni  del  presente decreto si applicano a tutte le
categorie di veicoli definite nell'allegato II al  decreto  8  maggio
1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.