IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto il decreto 24 gennaio 1977 di recepimento della direttiva del
Consiglio  n. 76/758/CEE recante norme relative alla omologazione CEE
dei tipi di luci di ingombro, di luci di posizione anteriori, di luci
di posizione posteriori e di luci di arresto dei veicoli a  motore  e
dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977;
  Visto  il  decreto  6  dicembre 1989, di attuazione della direttiva
della  Commissione  n.  89/516/CEE,  recante  norme   relative   alla
omologazione  CEE  dei tipi di luci di ingombro, di luci di posizione
anteriori, di luci di posizione posteriori e di luci di  arresto  dei
veicoli  a  motore  e  relativi  rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989;
  Visto il decreto 8 maggio  1995,  di  recepimento  delle  direttive
92/53/CEE  e  93/81/CEE  recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative  all'omologazione  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  148
del 27 giugno 1995;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione n. 97/30/CE dell'11 giugno
1997 che adegua a  progresso  tecnico  la  direttiva  76/758/CEE  del
Consiglio  relativa  alle  luci  di  ingombro, alle luci di posizione
anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci  di  arresto
dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale CE L 171 del 30 giugno 1997;
  Visti i testi delle prescrizioni tecniche dei regolamenti n. 7,  n.
87  e  n.  91  della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  CE  L  203  del  30
luglio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  prescrizioni  del  presente decreto si applicano a tutte le
categorie di veicoli definite nell'allegato II al  decreto  8  maggio
1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.