L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 gennaio 1998; Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economicofinanziari di soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; Premesso che sono disponibili e utilizzati processi e soluzioni tecnologiche per la valorizzazione energetica di rifiuti e combustibili derivati in centrali termoelettriche; Considerata l'esigenza che nelle centrali termoelettriche si utilizzino combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purche' tale utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive integrazioni e modificazioni; Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamentonella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, che ha, tra l'altro, sostituito il contributo onere termico riconosciuto alle imprese produttricidistributrici con il contributo costi energia e introdotto un nuovo sistema di determinazione dei contributi; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1998; Ritenuta l'opportunita' di contribuire a dare soluzioni efficaci allo smaltimento dei rifiuti anche tenuto conto delle particolari situazioni di emergenza in regioni o parti del territorio nazionale; Ritenuto inoltre che nel riconoscimento del contributo costi energia di cui sopra, non siano da mantenere distinzioni tra i combustibili utilizzati nelle centrali termoelettriche; Delibera: Art. 1. Riconoscimento del contributo costi energia a rifiuti e altri combustibili Alle imprese produttricidistributrici di energia elettrica e' riconosciuto il contributo costi energia di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, per l'energia elettrica prodotta mediante utilizzo di rifiuti e di altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purche' il loro utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive modificazioni e integrazioni.