IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti i  decreti ministeriali del 31  agosto 1994 e del  13 ottobre
1994 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 207 del
5  settembre 1994,  e  n. 244  del 18  ottobre  1994, concernenti  le
modalita'  di  riscossione  e  versamento  delle  oblazioni  previste
dall'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468;
  Visto l'art. 39  della legge 23 dicembre 1994,  n. 724, concernente
misure  di  razionalizzazione  della   finanza  pubblica,  nel  testo
modificato dall'art. 14,  comma 1-bis, della legge 22  marzo 1995, n.
85;
  Visto l'art. 2, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
la quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto  con il  Ministro  dei  lavori pubblici  e  il Ministro  del
tesoro, sono  regolate le  modalita' ed i  termini per  il versamento
dell'oblazione per la definizione  della violazione edilizia da parte
dei soggetti non residenti in Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  soggetti non  residenti nel  territorio dello  Stato italiano
possono effettuare  il pagamento per la  definizione delle violazioni
edilizie di  cui all'art. 39  della legge  23 dicembre 1994,  n. 724,
secondo le modalita' stabilite nei decreti ministeriali del 31 agosto
1994 e  del 13  ottobre 1994, citati  nelle premesse,  ovvero tramite
vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento
in  conto corrente.  In  ogni caso  vanno  eseguiti tanti  versamenti
quante sono  le domande anche  se le unita' immobiliari  sono ubicate
sul territorio dello  stesso comune e devono essere  disposti in lire
italiane,  per  un  importo   pari  all'oblazione  dovuta,  a  favore
dell'"Ufficio P.T.  di Roma EUR";  per i vaglia postali  emessi negli
Stati  Uniti d'America  il  versamento deve  essere  disposto per  un
importo  corrispondente  alla somma  dovuta  in  lire italiane.  Agli
effetti della  tempestivita' del  versamento dell'oblazione  da parte
del richiedente si ha riguardo  alla data di emissione all'estero dei
predetti vaglia.
  2. Nella causale di versamento dei moduli di vaglia di cui al comma
1, devono  essere indicati,  oltre al  predetto Ente  Poste italiane,
quale beneficiano,  ed alla  sua sede in  Roma, i  seguenti elementi:
l'importo versato; il  cognome e il nome ovvero la  ragione sociale o
denominazione del  richiedente; lo Stato  estero di residenza  con la
specificazione  della  relativa  localita' ed  indirizzo;  il  codice
fiscale italiano  del richiedente ovvero,  in mancanza, il  codice di
identificazione fiscale  rilasciato dallo Stato estero  di residenza,
se posseduto;  la causale del  versamento usando la  frase "Oblazione
abusivismo edilizio";  il comune ove  e' ubicato l'immobile e  il suo
indirizzo; se trattasi di versamento  in acconto o in unica soluzione
e in caso di versamento rateale, il numero della rata.
  3. Il costo delle operazioni postali di  cui al comma 1 e' a carico
del richiedente.