IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti i decreti ministeriali del 31 agosto 1994 e del 13 ottobre 1994 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 207 del 5 settembre 1994, e n. 244 del 18 ottobre 1994, concernenti le modalita' di riscossione e versamento delle oblazioni previste dall'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468; Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nel testo modificato dall'art. 14, comma 1-bis, della legge 22 marzo 1995, n. 85; Visto l'art. 2, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, sono regolate le modalita' ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione della violazione edilizia da parte dei soggetti non residenti in Italia; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento per la definizione delle violazioni edilizie di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalita' stabilite nei decreti ministeriali del 31 agosto 1994 e del 13 ottobre 1994, citati nelle premesse, ovvero tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In ogni caso vanno eseguiti tanti versamenti quante sono le domande anche se le unita' immobiliari sono ubicate sul territorio dello stesso comune e devono essere disposti in lire italiane, per un importo pari all'oblazione dovuta, a favore dell'"Ufficio P.T. di Roma EUR"; per i vaglia postali emessi negli Stati Uniti d'America il versamento deve essere disposto per un importo corrispondente alla somma dovuta in lire italiane. Agli effetti della tempestivita' del versamento dell'oblazione da parte del richiedente si ha riguardo alla data di emissione all'estero dei predetti vaglia. 2. Nella causale di versamento dei moduli di vaglia di cui al comma 1, devono essere indicati, oltre al predetto Ente Poste italiane, quale beneficiano, ed alla sua sede in Roma, i seguenti elementi: l'importo versato; il cognome e il nome ovvero la ragione sociale o denominazione del richiedente; lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa localita' ed indirizzo; il codice fiscale italiano del richiedente ovvero, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la causale del versamento usando la frase "Oblazione abusivismo edilizio"; il comune ove e' ubicato l'immobile e il suo indirizzo; se trattasi di versamento in acconto o in unica soluzione e in caso di versamento rateale, il numero della rata. 3. Il costo delle operazioni postali di cui al comma 1 e' a carico del richiedente.