IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 23 luglio 1991,  n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2,  della  sopra
richiamata legge n. 223/1991;
  Visto l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
che dispone  la proroga  del trattamento di  mobilita' in  favore dei
lavoratori titolari  di tale  trattamento, con  scadenza entro  il 31
dicembre 1996  e nel  limite massimo di  duecento unita',  da aziende
ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai
sensi dell'art. 7  della legge 1 marzo 1986, n.  64, ed operanti alla
data di approvazione dell'accordo stesso, fino alla realizzazione dei
progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre il triennio dalla
scadenza dei  termini di cui ai  commi 1 e  2 del gia' citato  art. 7
della legge n. 223/1991;
  Visto l'art.  1, comma  5, del decreto-legge  13 novembre  1997, n.
393, che, a  parziale modifica dell'art. 4, comma 12,  della legge n.
608/1996, stabilisce che  la proroga del trattamento  di mobilita' e'
accordata -  comunque non oltre il  28 febbraio 1999 -  in favore dei
lavoratori di  cui allo stesso  art. 4,  comma 12, la  cui indennita'
scada entro  il 31  dicembre 1998, apprestando,  a tal  fine, risorse
finanziarie pari  ad un limite  massimo di  12 miliardi di  lire, ivi
compresi gli oneri per la contribuzione figurativa;
  Vista la  direttiva n. 103259 del  10 aprile 1996, con  la quale il
Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, ha stabilito criteri
di priorita' in ordine all'applicazione del piu' volte citato art. 4,
comma 12, della legge n. 608/1996;
  Ritenuta la  validita' della suddetta direttiva  ministeriale anche
ai fini dell'applicazione dell'art. 1,  comma 5, del decreto-legge n.
393/1997;
  Visto l'elenco  nominativo - che  allegato al presente  decreto, ne
costituisce parte  integrante - trasmesso  dall'INPS, con nota  del 4
dicembre  1997,  ai  fini  della  comunicazione  dei  nominativi  dei
lavoratori interessati al beneficio di cui trattasi;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita' di  individuare  i  lavoratori
beneficiari  delle disposizioni  di cui  trattasi e  di fissare,  per
ciascuno  dei  suddetti lavoratori,  il  periodo  di fruizione  della
proroga dell'indennita' di mobilita';
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 1, comma  5, del decreto-legge 13 novembre 1997,
n. 393, di parziale modifica dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  sono individuati  come  beneficiari  della
fruizione  della   proroga  di  cui   trattasi,  trecentocinquantatre
lavoratori interessati,  i cui  nominativi sono  recati dall'allegato
elenco - che costituisce parte  integrante del presente decreto - per
il periodo indicato,  nello stesso elenco, per  ciascuno dei suddetti
lavoratori.
  L'INPS, ai fini dell'applicazione  della normativa in questione, si
uniformera'  ai  criteri  di   priorita'  stabiliti  dalla  direttiva
ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa.
  L'INPS e' tenuto, altresi', a controllare l'andamento dei flussi di
spesa afferenti  all'avvenuta erogazione della prestazione  di cui al
presente decreto,  ai fini del  rispetto del limite dei  12 miliardi,
ivi compresi  gli oneri  per contribuzione figurativa,  stanziati per
l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu