IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori titolari di tale trattamento, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di duecento unita', da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre il triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 del gia' citato art. 7 della legge n. 223/1991; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che, a parziale modifica dell'art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996, stabilisce che la proroga del trattamento di mobilita' e' accordata - comunque non oltre il 28 febbraio 1999 - in favore dei lavoratori di cui allo stesso art. 4, comma 12, la cui indennita' scada entro il 31 dicembre 1998, apprestando, a tal fine, risorse finanziarie pari ad un limite massimo di 12 miliardi di lire, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa; Vista la direttiva n. 103259 del 10 aprile 1996, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri di priorita' in ordine all'applicazione del piu' volte citato art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996; Ritenuta la validita' della suddetta direttiva ministeriale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 393/1997; Visto l'elenco nominativo - che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante - trasmesso dall'INPS, con nota del 4 dicembre 1997, ai fini della comunicazione dei nominativi dei lavoratori interessati al beneficio di cui trattasi; Ritenuta, pertanto, la necessita' di individuare i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui trattasi e di fissare, per ciascuno dei suddetti lavoratori, il periodo di fruizione della proroga dell'indennita' di mobilita'; Decreta: Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, di parziale modifica dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono individuati come beneficiari della fruizione della proroga di cui trattasi, trecentocinquantatre lavoratori interessati, i cui nominativi sono recati dall'allegato elenco - che costituisce parte integrante del presente decreto - per il periodo indicato, nello stesso elenco, per ciascuno dei suddetti lavoratori. L'INPS, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformera' ai criteri di priorita' stabiliti dalla direttiva ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa. L'INPS e' tenuto, altresi', a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per contribuzione figurativa, stanziati per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1997 Il Ministro: Treu