IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la legge  29  dicembre  1962, n.  1745,  che istituisce  una
ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'
per azioni ed in particolare gli articoli  7, 8, 9 e 11 che prevedono
l' obbligo  di trasmissione di comunicazioni  allo schedario generale
dei titoli azionari;
  Visto il  decreto ministeriale 20 settembre  1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del 26  settembre 1997, che  ha previsto,  per le
comunicazioni  il cui  presupposto sorge  a decorrere  dal 1  gennaio
1998,  l'obbligo della  trasmissione dei  dati mediante  collegamento
telematico o mediante supporto magnetico;
  Visto  l'art.  2,  comma  11,  del  suddetto  decreto,  che  rinvia
all'emanazione   di    un   successivo   decreto    ministeriale   la
determinazione  delle specifiche  tecniche  e  relative modalita'  di
attuazione del collegamento telematico, delle specifiche tecniche per
la segnalazione delle posizioni  riscontrate irregolari nonche' delle
specifiche  tecniche e  del modello  di accompagnamento  dei supporti
magnetici;
  Considerato che l'art. 27-ter, comma  8, del decreto del Presidente
della  Repubblica 29  settembre 1973,  n.  600, ha  previsto che  gli
intermediari non  residenti aderenti  al sistema  Monte titoli  e gli
intermediari  non  residenti  che  aderiscono  a  sistemi  esteri  di
deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli, con riferimento
agli utili di cui e' deliberata  la distribuzione dal 1 gennaio 1998,
provvedono ad effettuare le comunicazioni  di cui trattasi tramite un
rappresentante fiscale in Italia dagli stessi nominato;
  Considerato che  l'art. 12,  comma 13,  del decreto  legislativo 21
novembre 1997,  n. 461, pubblicato  sul supplemento ordinario  n. 2/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998, ha altresi' previsto
che con uno o piu' decreti  del Ministro delle finanze, da emanarsi a
partire  dalla   suddetta  data  di  pubblicazione,   possono  essere
stabilite   nuove  modalita'   per  l'effettuazione   delle  predette
comunicazioni, con possibilita' di introdurre l'obbligo di effettuare
le stesse nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta;
  Considerato che ragioni di semplificazione fanno ritenere opportuna
l'introduzione del  suddetto obbligo  e che,  pertanto, non  si rende
piu'  necessaria l'emanazione  del decreto  previsto dall'art.  2 del
decreto ministeriale 20 settembre 1997;
  Rilevato che l'art. 105, comna 7, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986,  n. 917, prevede  che nelle comunicazioni di  cui alla
legge  29  dicembre  1962,  n.  1745, o,  in  mancanza,  in  apposita
comunicazione,  deve essere  separatamente  indicato l'importo  degli
utili  distribuiti  per  il  quale   non  e'  attribuito  ai  soci  o
partecipanti  il  credito d'imposta  di  cui  all'art. 14  ovvero  e'
attribuito il  credito d'imposta  limitato di  cui agli  articoli 11,
comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico;
  Ritenuta altresi' la necessita' di approvare uno schema generale di
certificazione degli  utili corrisposti, da rilasciare  al percettore
per  gli effetti  di cui  all'art. 7-bis  del decreto  del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  soggetti tenuti all'obbligo  delle comunicazioni di  cui alla
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, il cui presupposto sorge a decorrere
dal 1 gennaio 1998, effettuano le stesse nel modello di dichiarazione
del sostituto d'imposta con le modalita' e entro il termine stabilito
dall'art. 9 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
  2.  I soggetti  di cui  al comma  1 acquisiscono  e conservano,  in
aggiunta ai dati e alle notizie previsti dai modelli Rad/B, approvati
con decreto ministeriale 23 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del  9 ottobre 1993,  anche i dati previsti  dall'art. 105,
comma 7,  del testo  unico delle imposte  sui redditi,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'art. 2 del decreto  ministeriale 20 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1997, e' abrogato.