IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' per azioni ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 11 che prevedono l' obbligo di trasmissione di comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari; Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1997, che ha previsto, per le comunicazioni il cui presupposto sorge a decorrere dal 1 gennaio 1998, l'obbligo della trasmissione dei dati mediante collegamento telematico o mediante supporto magnetico; Visto l'art. 2, comma 11, del suddetto decreto, che rinvia all'emanazione di un successivo decreto ministeriale la determinazione delle specifiche tecniche e relative modalita' di attuazione del collegamento telematico, delle specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari nonche' delle specifiche tecniche e del modello di accompagnamento dei supporti magnetici; Considerato che l'art. 27-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha previsto che gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli, con riferimento agli utili di cui e' deliberata la distribuzione dal 1 gennaio 1998, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui trattasi tramite un rappresentante fiscale in Italia dagli stessi nominato; Considerato che l'art. 12, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2/L alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998, ha altresi' previsto che con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi a partire dalla suddetta data di pubblicazione, possono essere stabilite nuove modalita' per l'effettuazione delle predette comunicazioni, con possibilita' di introdurre l'obbligo di effettuare le stesse nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta; Considerato che ragioni di semplificazione fanno ritenere opportuna l'introduzione del suddetto obbligo e che, pertanto, non si rende piu' necessaria l'emanazione del decreto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1997; Rilevato che l'art. 105, comna 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che nelle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, deve essere separatamente indicato l'importo degli utili distribuiti per il quale non e' attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico; Ritenuta altresi' la necessita' di approvare uno schema generale di certificazione degli utili corrisposti, da rilasciare al percettore per gli effetti di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, il cui presupposto sorge a decorrere dal 1 gennaio 1998, effettuano le stesse nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta con le modalita' e entro il termine stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono e conservano, in aggiunta ai dati e alle notizie previsti dai modelli Rad/B, approvati con decreto ministeriale 23 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1993, anche i dati previsti dall'art. 105, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. L'art. 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1997, e' abrogato.