Ai  signori  sindaci dei comuni
                                  delle regioni:  Sicilia,  Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Molise,
                                  Puglia, Campania
                                      Ai signori direttori dei centri
                                  per  la  giustizia   minorile   di:
                                  Palermo,  Catanzaro,  Bari, Napoli,
                                  Cagliari
                                      e, p. c.:
                                      Alla Presidenza  del  Consiglio
                                  dei Ministri - Dipartimento per gli
                                  affari sociali
                                      Al   Ministero  dell'interno  -
                                  Direzione  generale   dei   servizi
                                  civili
                                      Al  Ministero  delle  finanze -
                                  Direzione generale del demanio
                                      Al  Ministero  della   pubblica
                                  istruzione   -   Ufficio   studi  e
                                  programmazione
                                      Ai  signori  Presidenti   delle
                                  giunte   delle   regioni:  Sicilia,
                                  Sardegna,   Calabria,   Basilicata,
                                  Puglia, Campania, Molise
                                      Ai   signori   commissari   del
                                  governo delle regioni:    Calabria,
                                  Basilicata,    Puglia,    Campania,
                                  Molise
                                      Al  signor  commissario   dello
                                  Stato della regione Sicilia
                                      Al  rappresentante  del Governo
                                  nella regione Sardegna
                                      Ai   signori   Presidenti   dei
                                  tribunali  per  i  minorenni  delle
                                  regioni:     Sicilia,     Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania, Molise
                                      Ai  signori  Procuratori  della
                                  Repubblica presso i tribunali per i
                                  minorenni  delle  regioni: Sicilia,
                                  Sardegna,   Calabria,   Basilicata,
                                  Puglia, Campania, Molise
                                      Ai  signori  Provveditori  agli
                                  studi   delle   regioni:   Sicilia,
                                  Sardegna,   Calabria,   Basilicata,
                                  Puglia, Campania, Molise
    Gli obiettivi che il legislatore si  prefigge  con  la  legge  19
luglio 1991, n.216, nella parte riguardante l'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile (art. 4) sono i seguenti:
    a)   attivazione   di   iniziative   volte   ad  aprire  concrete
opportunita' formative, lavorative e socializzanti per  i  minori  "a
rischio";
    b)   promozione   delle   capacita'   dei  Comuni  delle  Regioni
interessate di potenziare il sistema delle risorse gia' esistenti nel
territorio, attraverso la realizzazione di servizi di rete che vedano
una collaborazione attiva  tra  le  risorse  istituzionali,  sociali,
dell'associazionismo e del volontariato.
    Pertanto  i  Comuni  interessati dovranno presentare progetti che
siano inseriti all'interno dei piani locali di  politica  sociale  in
modo  da  realizzare  con  essi  una  compatibilita'  ed  un rapporto
coerente con gli specifici bisogni territoriali.
    Il raccordo interistituzionale, con l'associazionismo  privato  e
con  il  volontariato e' da ritenersi necessario per l'impostazione e
la realizzazione dei progetti  stessi,  al  fine  di  non  vanificare
l'intento   del   legislatore   e   di  non  deprimere  le  rilevanti
potenzialita' delle risorse delle comunita' locali.
    Per conseguenza, tenuto conto dei criteri concordati in seno alla
Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 216/91, la concessione dei
contributi sara'  deliberata  seguendo  le  procedure  ed  i  criteri
fissati  nella  presente circolare. La ripartizione del finanziamento
fra le regioni interessate, sara' fatta tenendo in considerazione: il
dato sulla  popolazione  minorile  residente,  il  numero  di  minori
coinvolti   in  attivita'  criminose,  cioe'  il  numero  dei  minori
denunciati alle procure della Repubblica presso  i  tribunali  per  i
minorenni,  il  numero dei minori che hanno fatto ingresso nei Centri
di Prima Accoglienza e negli Istituti Penali per i Minorenni.
    1) Procedure.
    Per la richiesta di finanziamento per l'anno 1998, i Comuni delle
Regioni Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise -  Puglia
-  Campania,  dovranno  indirizzare  la  delibera  della  Giunta ed i
progetti proposti - in triplice copia -  al  Ministero  di  Grazia  e
Giustizia  -  Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, entro il 30
marzo 1998, tramite le seguenti competenti Direzioni dei  Centri  per
la Giustizia Minorile:
    -  per la Regione Sardegna: Direzione del Centro per la Giustizia
Minorile - via Dante n. 1 - Cagliari tel. 070/308001;
    - per le Regioni Campania e Molise: Direzione del Centro  per  la
Giustizia  Minorile  -  viale  Colli  Aminei,  44,  -  Napoli.   tel.
081/7413848;
    - per le Regioni Puglia e Basilicata: Direzione del Centro per la
Giustizia Minorile - Via Amendola 172/c Bari - Tel.    080/5484909  -
5484919;
    -  per  la Regione Sicilia: Direzione del Centro per la Giustizia
Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/225916;
    - per la Regione Calabria: Direzione del Centro per la  Giustizia
Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel. 0961/727706.
    Costituira'   parte   integrante   delle   predette  delibere  il
preventivo di spesa con l'elenco dettagliato delle  spese  necessarie
alla   realizzazione  del  progetto  per  il  quale  si  richiede  il
finanziamento.
    Presso i suddetti Centri  per  la  Giustizia  Minorile  i  Gruppi
Integrati   locali,   composti   dal  Direttore  del  Centro,  da  un
funzionario del servizio tecnico ed uno dei Servizi minorili, nonche'
da rappresentanti regionali, saranno  disponibili  per  un'azione  di
consulenza e di supporto tecnico anche nella fase di elaborazione dei
progetti.
    I  Gruppi Integrati sono chiamati, inoltre, a valutare il livello
tecnico e qualitativo  dei  progetti  presentati,  in  rapporto  alle
indicazioni  e  finalita'  della  presente circolare, nonche' la loro
rispondenza alle esigenze locali. Alle riunioni  saranno  invitati  a
partecipare anche i rappresentanti dei Comuni proponenti.
    Le  Direzioni  dei  Centri entro il 30 aprile 1998 trasmetteranno
all'Ufficio Centrale per la  Giustizia  Minorile  la  documentazione,
corredata   per   ciascun   progetto  da  un  verbale  relativo  alla
valutazione compiuta dai  Gruppi  Integrati,  completa  del  giudizio
motivato   sulla   ammissibilita'  o  meno  del  progetto  stesso  al
finanziamento.
    I suddetti progetti saranno riesaminati, in una seconda fase, dal
gruppo  tecnico  di   questo   Ufficio   Centrale   che   concludera'
l'istruttoria  con  la collaborazione di un delegato dell'Assessorato
ai Servizi Sociali delle Regioni interessate.    I  progetti  ammessi
saranno sottoposti per il necessario parere alla Commissione prevista
dall'art.  13,  comma 2 del D.L.vo 272/89 e alla Commissione prevista
dall'art. 2,  comma  5  della  legge  216/91.  Successivamente  sara'
disposto  il  finanziamento  con decreto ministeriale che, non appena
perfezionato,  sara'  pubblicato  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica.
    2) Caratteristiche dei progetti.
    I  progetti,  finalizzati ad attuare interventi che contrastino i
fenomeni di  cooptazione  dei  minorenni  da  parte  di  associazioni
criminali, devono presentare le seguenti caratteristiche:
    1.  la  fattibilita',  in termini di concretezza dell'intervento,
con  l'indicazione  precisa,  fra  l'altro,  dei  seguenti  elementi:
definizione   della   sede   e   delle   professionalita'  coinvolte,
esplicitazione della metodologia dell'intervento;
    2. la continuita', come garanzia di impegno da parte del Comune a
proseguire e sviluppare le attivita' oltre il previsto  finanziamento
ministeriale;
    3.  l'organicita'  come manifestazione di una coerenza interna al
progetto ed assunzione di una logica unitaria;
    4. l'individuazione delle aree di intervento  dove  risulti  piu'
elevato  il  grado  di  disagio  sociale  e  di devianza minorile. Il
progetto va quindi corredato da un'analisi della realta' locale;
    5. la flessibilita' dei modelli di  intervento  in  funzione  dei
reali bisogni della realta' giovanile locale;
    6. il collegamento territoriale di rete con i Comuni limitrofi ed
i  Consorzi  di Comuni per progetti polifunzionali capaci di incidere
realmente sulle situazioni considerate. In tal caso  il  progetto  va
corredato dalle delibere di tutti i Comuni coinvolti.
    3) Principi guida.
    I  progetti  possono  essere  destinati  sia a minori e gruppi di
minori in eta' compresa tra 11/18 anni sia a giovani  infraventunenni
-  in  considerazione di quanto previsto all'art.24 del D.L.vo 272/89
-, in condizione di forte deprivazione di  opportunita'  educative  e
sociali,  residenti  in aree dove il combinarsi di accentuati livelli
di  disgregazione  sociale  e  di  forte  presenza  di   criminalita'
organizzata determina alti tassi di devianza minorile.
    I principi cui i progetti devono attenersi sono:
    1.  utilizzo  e potenziamento del sistema delle opportunita' gia'
esistenti;
    2. protagonismo delle Regioni e dei Comuni:  interventi  inseriti
nei piani di politica sociale territoriale;
    3. integrazione interistituzionale: il raccordo istituzionale tra
gli  organismi  dello  Stato e le autonomie locali, in modo da creare
una cultura del contrasto  e  di  opposizione  alla  cooptazione  dei
minori  nella  criminalita'  organizzata attraverso la collaborazione
attiva con Istituzioni quali il Provveditorato agli Studi,  l'Ufficio
Provinciale del lavoro, ecc.;
    4.   attivazione  e  sostegno,  di  "Servizi"  piuttosto  che  di
"Strutture",  attraverso  un  modello  di  intervento   che   preveda
l'interazione   di   operatori   con  minori  e/o  gruppi  di  minori
nell'ambiente di vita di questi ultimi;
    5. coinvolgimento diretto della famiglia all'interno del  tessuto
progettuale,  sia  come  soggetto  attivo  che  come  destinataria di
consulenza e sostegno;
    6. coinvolgimento significativo nel  circuito  progettuale  delle
agenzie  di  socializzazione  come la scuola, nelle sue articolazioni
centrali  e  periferiche,  anche  relativamente  all'utilizzo   delle
strutture  scolastiche  di  cui  all'art. 1 della legge 216/91 con le
modalita' previste  dalla  circolare  del  Ministero  della  Pubblica
Istruzione n. 59 del 5 marzo 1992;
    7.  collaborazione  attiva  e diretta delle forze sociali locali.
dell'associazionismo e del volontariato;
    8. precariato  creativo  inteso  come  capacita'  di  educare  il
giovane al cambiamento e ad inventarsi il proprio futuro;
    9.  valorizzazione  di  attivita'  ludico-suprtive  per stimolare
l'aggregazione e la fantasia costruttiva;
    10. previsione di iniziative capaci di intervenire a favore delle
"nuove utenze": extracomunitari, nomadi, ecc.;
    11 .promozione  di  una  presa  di  coscienza  circa  i  problemi
connessi  alla  criminalita'  organizzata, sia nell'opinione pubblica
locale che tra gli operatori impegnati nel progetto.
    4) Contenuto dei progetti.
    Nell'ottica  dell'art.  4  della  richiamata  legge  216/91,   la
presente  circolare  mira  ad attivare servizi in contesti sociali ad
alto  rischio  di  criminalita'  minorile  che  prevedano  anche   il
coinvolgimento   dell'utenza   penale   minorile.  Pertanto,  saranno
privilegiati i progetti rivolti  specificamente  all'utenza  minorile
che  usufruisce  delle  misure cautelari non detentive e delle misure
alternative e sostitutive alla detenzione.
    Considerati i nuovi finanziamenti "per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e  l'adolescenza"  previsti  dalla  L.
285/97,  le  progettualita'  presentate  dovranno  essere coordinate,
anche per il tramite dei competenti Centri per la Giustizia  Minorile
e  delle Regioni interessate, alle iniziative promosse ai sensi della
citata normativa al fine di non produrre,  nell'ambito  dello  stesso
Comune, duplicazioni e/o sovrapposizioni.
    Nell'ambito  dei  principi  sopra  enunciati,  verra'  attribuita
preferenza ai progetti che prevedano la  realizzazione  di  "Servizi"
capaci  di  sensibilizzare  la  comunita'  sui  temi del disagio e di
attivare interventi finalizzati a prevenire processi di emarginazione
sociale utilizzando a tale scopo le seguenti modalita' operative:
    => promuovere la partecipazione sociale;
    =>  favorire  lo  sviluppo individuale e le relazioni del giovane
con il gruppo e del gruppo con la  comunita'  attraverso  momenti  di
aggregazione anche informale;
    =>  realizzare  iniziative  che  facilitino  il  confronto  e  la
condivisione dei problemi tra operatori ed utenti;
    => costruire collegamenti e circuiti  comunicativi  ed  operativi
tra i Servizi esistenti;
    =>  attivare connessioni di reti relazionali tra le varie realta'
del territorio per potenziare sinergie e far maturare la condivisione
comunitaria dei bisogni.
    Sono, pertanto, da prevedersi:
    - Servizi di educativa territoriale preposti al  sostegno  ed  al
trattamento   dei  minori  in  ambiente  esterno,  con  l'impiego  di
specifiche professionalita' quali:
    => Educatori di strada
    => Educatori domiciliari
    => Tutors, Assistenti Sociali e Psicologi
    che abbiano  l'obiettivo  di  elaborare  strategie  operative  di
intervento nel territorio e che:
    * agiscano nei luoghi propri di vita del giovane;
    *  agiscano  come  supporto  formativo tramite la condivisione di
percorsi di vita quotidiana del minore;
    *  realizzino  un'integrazione  con  i  servizi  e   le   agenzie
esistenti;
    * agiscano come stimolo alla crescita di una rete di rapporti con
operatori   istituzionali   (insegnanti)   e   non   (vigile  urbano,
commercianti della zona, ecc.)
    * individuino ed organizzino le risorse  e  le  opportunita'  del
territorio  nella  prospettiva di attuare un lavoro di rete in cui le
sinergie  tra  le  diverse  forze  in  gioco  trovino  una   concreta
realizzazione.
    -  Centri di Aggregazione e Polifunzionali rivolti anche a minori
sottoposti a provvedimenti penali. Tali centri dovranno prevedere una
programmazione che contempli:
    => una pluralita' di  attivita':  animazione,  ascolto,  sostegno
scolastico, sport, attivita' espressive, spazi autogestiti;
    => la consulenza alle famiglie;
    =>  la  costruzione  di  percorsi  educativi  personalizzati, per
l'attuazione di misure  cautelari  non  detentive  ed  alternative  e
sostitutive alla detenzione;
    => interventi specifici nei confronti dei minorenni stranieri.
    I Centri di Aggregazione dovranno costituirsi come "Laboratori di
creativita'  giovanile"  nel senso che il giovane non sia considerato
come  semplice  destinatario  e  consumatore  di  spazi  offerti,  ma
soggetto  autonomo  e  produttore creativo delle modalita' operative,
anche su confronto con  adulti  e  con  altre  agenzie  presenti  nel
territorio  che,  per  competenza  e titolarita', svolgono interventi
nell'area minorile.
    -  Praticantato  in  servizi  socialmente  utili  in  particolare
nell'ambito  della  difesa dell'ambiente e del verde pubblico, presso
associazioni di volontariato e privato sociale.
    -  Inserimenti  lavorativi, formalizzati attraverso un contratto,
presso  imprese  o  cooperative  artigiane  ed   agricole,   esercizi
commerciali, reperendone preventivamente la disponibilita'.
    -  Tirocini formativi con borse lavoro anch'essi presso imprese o
cooperative artigiane ed agricole, esercizi commerciali,  reperendone
preventivamente la disponibilita'.
    Servizi di Mediazione sociale e/o penale i cui obiettivi siano:
     =>  offrire  ai  giovani  uno spazio in cui possano esprimere le
situazioni conflittuali alla  presenza  di  interlocutori  capaci  di
fornire strumenti per elaborarle e gestirle e di attivare un processo
che  non debba necessariamente essere risolutore delle problematiche,
ma che si adoperi affinche',  tra  le  parti,  si  aprano  canali  di
comunicazione interrotti;
    =>  offrire  uno  spazio  di  incontro  tra vittima ed autore del
reato, al fine di dare l'opportunita' di  un  dialogo  tra  le  parti
nella  prospettiva  della riparazione. Cio' affinche' l'autore giunga
alla  comprensione  dei  risvolti  etici   e   giuridici   dei   suoi
comportamenti  e  la vittima senta accolti i propri sentimenti legati
al fatto-reato;
    => formare mediatori sul territorio, cioe'  figure  in  grado  di
appropriarsi  direttamente  della funzione di mediare il conflitto in
ambito sociale e/o penale.
    - Servizi rivolti ai minori stranieri di sostegno ed integrazione
sociale per contrastare l'emarginazione e la devianza, con interventi
volti a:
    => promuovere rapporti con le istituzioni  che  si  occupano  del
problema,  con  i servizi scolastici, educativi, ricreativi, di tempo
libero, ecc.;
    =>  agevolare  la  conoscenza  e  l'aggiornamento  della   lingua
italiana;
    =>  agevolare,  ai  fini dell'inserimento dei minori e delle loro
famiglie nel tessuto sociale,  la  frequenza  nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado;
    => favorire la partecipazione a corsi di formazione professionale
regionale ai fini dell'inserimento lavorativo;
    =>  promuovere l'utilizzo del mediatore culturale come figura che
puo' facilitare l'inserimento sociale del minore straniero.
    Servizi di Informazione rivolti alle famiglie finalizzati a:
    => facilitare ed  intensificare  il  processo  di  dialogo  e  di
comunicazione con le associazioni e le risorse locali;
    =>   incoraggiare   la   partecipazione   delle   famiglie   alla
programmazione di  attivita'  che  saranno  realizzate  insieme  alle
stesse;
    =>  favorire  il  riconoscimento  del  ruolo di ogni membro della
famiglia    e    agevolare    l'attivazione    di     processi     di
responsabilizzazione.
    Servizi di Segretariato Sociale attraverso la costituzione di uno
"sportello" che rappresenti uno strumento per:
    =>  stabilire  un  contatto  con  il  minore  finalizzato  a dare
informazioni sulle risorse disponibili nel territorio;
    => ricevere a sua volta informazioni su esigenze e  problematiche
generali;
    =>  stabilire  con  il  minore  un rapporto capace di attivare un
intervento a carattere psicosociale;
    -  Servizi  di  Informazione/Orientamento  per  i  giovani   che,
adottando un approccio centrato sul giovane stesso, siano in grado di
aiutarlo  a  superare  le difficolta' di orientamento e di scelta che
incontra soprattutto  quando  si  trova  in  condizioni  marginali  o
svantaggiate.
    A tale scopo fornisce informazioni e consulenza relativamente a:
    =>   manifestazioni  culturali,  studio,  viaggi,  lavoro,  tempo
libero;
    => difficolta' relazionali: con  la  famiglia,  i  coetanei,  gli
adulti;
    => difficolta' scolastiche e di lavoro: orientamento scolastico e
professionale,  mettendo  a  disposizione  elementi  e  strumenti per
facilitare  la  progettualita'  del  minore  in  ambito   scolastico,
lavorativo ecc.
    => problemi di droga e di alcool;
    => problemi psicosociali.
    -  Attivita'  sperimentali  innovative direttamente connesse alle
finalita' e agli obiettivi previsti  dall'art.4  della  legge  216/91
"interventi  di  prevenzione  della delinquenza, di risocializzazione
dell'area penale minorile".
    I Servizi di "Segretariato  Sociale"  "Informazione/Orientamento"
"di   informazione   rivolti   alle   famiglie"  "rivolti  ai  minori
stranieri", poiche' finanziabili ai sensi  della  legge  285/97,  non
saranno  ritenuti  prioritari  se non strutturati per rispondere alle
esigenze di un'utenza fortemente a rischio.
    All'interno  dei  progetti  possono  essere  previste  iniziative
"mirate"  di aggiornamento e di formazione del personale direttamente
coinvolto limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, in quanto il
personale deve essere gia' qualificato ed in grado di operare.
    I corsi dovranno essere attuati in istituti gestiti dalle Regioni
o in sedi qualificate ed  istituzionalmente  riconosciute  a  livello
nazionale  e  prevedere  un programma di formazione multidisciplinare
capace:
    => di stimolare un  approccio  significativo  alle  problematiche
giovanili,  attraverso  l'analisi dei contesti e delle situazioni per
l'elaborazione di adeguati programmi di intervento;
    => di fornire strumenti operativi  e  tecniche  di  intervento  a
livello individuale, di gruppo e di comunita'.
    5) Articolazione dei progetti.
    I progetti dovranno indicare:
    a)  le motivazioni a sostegno: analisi qualitativa e quantitativa
delle  condizioni  socio-culturali  e  ambientali  in  cui  si  vuole
intervenire,  condizioni  di  rischio,  rapporti  con  l'area penale,
eventuali possibili rapporti con la criminalita' organizzata, ecc.;
    b) le finalita' e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito  della
prevenzione  secondaria  e  terziaria.  Per esempio lo sviluppo della
facolta' dell'individuo di auto-orientarsi, il raggiungimento  di  un
adeguato  livello  di  stima  di  se',  la  mediazione  (intesa  come
riconciliazione-integrazione con  i  valori,  le  regole  di  cui  la
societa'  e'  portatrice)  tra  il  minore  e la comunita' adulta, lo
sviluppo di competenze  relazionali  e  cognitive,  lo  stimolo  alla
crescita di una rete di rapporti con operatori istituzionali e non;
    c)  l'area  geografica  cui  si riferiscono: quartiere, frazione,
comune;
    d) l'utenza destinataria in termini qualitativi  (fascia  d'eta',
minori  denunciati,  evasori  dell'obbligo  scolastico, situazioni di
nuclei familiari problematici, ecc.) e quantitativi (numero di minori
destinatari);
    e) la metodologia e gli strumenti concreti, in senso materiale  e
qualitativo, attraverso i quali si intende procedere: la costituzione
di  un'equipe  di  coordinamento,  le istituzioni territoriali con le
quali  si  intende  collegarsi   (privato   sociale   organizzato   e
volontariato,  forze  produttive),  progettazione di un intervento di
rete. ecc;
    f)  la  tipologia  dei  servizi  e  strutture  che  si  intendono
attivare,  specificando,  qualora  siano  previste  piu'  iniziative,
l'ordine di priorita' delle stesse nell'ambito del progetto;
    g) il personale che si intende impiegare e le eventuali attivita'
di formazione e di aggiornamento previste;
    h) le strutture e gli spazi designati e quelli  gia'  disponibili
facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica;
    i)  l'indicazione  dei  tempi  di  attuazione  con  previsione di
continuita' al  termine  dei  finanziamenti  ministeriali.    Saranno
privilegiati   quei  progetti  che  prevedano  l'impegno  del  Comune
(assunto  nella  delibera)  a  proseguire  le  attivita'   finanziate
utilizzando proprie risorse;
    j)  la ripartizione analitica ed annuale dei costi, suddivisi per
singole  voci  di  spesa:  personale,  locazione,  materiale,   ecc.,
allegando  copia  del  modello riportato nella presente circolare, da
compilarsi per ciascuna attivita' prevista dal progetto;
    k)  gli  indicatori  fissati  per  la  verifica  dei   risultati.
L'assenza,   la   mancanza   di  chiarezza  o  l'incompletezza  degli
indicatori predeterminati, dei  criteri  e  delle  modalita'  per  la
verifica  dei  risultati in itinere e finali, e' motivo di esclusione
del progetto.
    6) Destinazione dei contributi.
    Saranno privilegiati  i  progetti  che  prevedano  l'utilizzo  di
strutture  e  locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di
edilizia pubblica (comunale, provinciale,  regionale,  statale  e  di
enti  ed  organizzazioni  pubbliche)  idonei ad accogliere le diverse
attivita' previste dai progetti.
    In assenza della disponibilita di strutture  pubbliche,  potranno
essere  ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri
di locazione per l'utilizzazione di locali di proprieta'  privata,  i
quali  dovranno  tuttavia  essere  adeguati  alle  necessita' ed alle
articolazioni operative dei progetti proposti, o resi tali a  cura  e
spese della proprieta'.
    In  tale  ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento
complessivo, le spese riferite all'esclusiva  manutenzione  ordinaria
delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione
le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri
di attivita' e/o accoglienza per minori.
    Nell'ottica  gia'  puntualizzata  di  favorire  la  creazione  di
Servizi piuttosto che di strutture, sono  ammesse  le  spese  per  il
personale  qualificato  -  in  possesso dei requisiti previsti per la
qualifica ricoperta  -  nella  quantita'  ritenuta  indispensabile  e
funzionale   alle  finalita'  dei  progetti.  A  tal  fine  i  Comuni
finanziati  stipuleranno  convenzioni  con associazioni e cooperative
del privato sociale organizzato o del volontariato.
    Saranno altresi' ammesse le seguenti tipologie di spesa:
    1. oneri di assicurazione e gestione ordinaria;
    2. oneri per l'acquisto di beni strumentali di  cui  si  dimostri
l'effettiva  necessita',  la  congruenza  economica  e  l'adeguatezza
rispetto alle iniziative da intraprendere;
    3. oneri per l'acquisto di materiale  e  attrezzature  di  facile
consumo;
    4.  oneri derivanti dal rimborso spese per l'impiego di volontari
purche' preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991.
    5. oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza.
    6. oneri per gli  incentivi  ai  ragazzi  che  frequentano  e  si
impegnano  in  attivita'  lavorative  o  di  studio (L. 3.500 - 5.000
l'ora).
    I  Comuni  proponenti  individueranno  in  ciascun  progetto   la
destinazione patrimoniale degli strumenti, delle attrezzature e degli
altri beni materiali acquistati tramite il finanziamento ricevuto.
    7) Criteri di preferenza
    Nell'ambito   dei  progetti  che  possiedono  tutti  i  requisiti
quantitativi e qualitativi indicati dalla  presente  circolare  e,  a
parita' di valutazione, avranno priorita' i progetti che:
    1. siano rivolti ad aree riconosciute particolarmente a rischio;
    2. prevedano anche la presenza dell'utenza penale minorile;
    3.  prevedano  l'utilizzo  di strutture e locali gia' disponibili
facenti  parte  del  patrimonio  di  edilizia   pubblica   (comunale,
provinciale,   regionale,   statale,  e  di  enti  ed  organizzazioni
pubbliche) idonei ad accogliere le  diverse  attivita'  previste  dai
progetti,  ovvero  i  beni  immobili  sequestrati alla mafia, secondo
quanto previsto dalla legge n.109 del 07.03.96 pubblicata sulla  G.U.
n.58  del  9.3.96  e  dal  successivo  regolamento  di attuazione del
Ministero dell'Interno (Decreto n. 248 del 9.6.97);
    4. presentino un preventivo di spesa piu' contenuto;
    5. manifestino l'impegno del Comune, espresso nella  delibera,  a
continuare   le   attivita'   del   progetto  anche  al  termine  dei
finanziamenti ministeriali e ad anticipare le  tranches  prima  della
erogazione  dei  fondi da parte del Ministero, nonche' ad attingere a
diverse fonti di finanziamento;
    6. siano proposti da Comuni che presentino per la prima volta  un
progetto o che abbiano dimostrato di avere la capacita' di realizzare
le  progettualita'  in  modo costruttivo ed adeguato al contesto o di
affidarne l'attuazione ad Associazioni di provata affidabilita'.
    8) Criteri di esclusione:
    Non saranno ammessi al finanziamento i progetti:
    1.  che  prevedono  interventi  esclusivamente  finalizzati  alla
prevenzione  primaria,  senza  alcun  riferimento ai minori dell'area
penale o a rischio di devianza;
    2. gia' finanziati negli esercizi degli  anni  precedenti  e  non
ancora   attivati,   in   quanto   si  ritiene  di  dover  verificare
l'esecuzione  degli  stessi  prima   di   procedere   ad   un   nuovo
finanziamento;
    3.  che  prevedono  inserimenti lavorativi e di formazione lavoro
inferiori ad una annualita' o per i quali la Regione ha previsto  uno
stanziamento di fondi;
    4.  che  risultino,  al  momento della valutazione, finanziati ai
sensi della legge 285/97;
    5.  le  cui  delibere  comunali  non   contengono   l'indicazione
dettagliata  delle  spese  previste  per  l'attuazione  dello stesso,
attraverso  la   compilazione   dell'allegato   prospetto   economico
analitico  e  della  destinazione  patrimoniale  dei  beni acquistati
mediante il finanziamento concesso;
    6. che non siano articolati secondo quanto previsto al  paragrafo
5).
    Saranno, inoltre, escluse le istanze dei Comuni che richiederanno
il finanziamento per lo stesso progetto sia al Ministero dell'Interno
-  ai  sensi  degli  artt.  1  e  2 - che all'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile - ai sensi dell'art. 4 della legge 216/91.
    Il finanziamento sara' assicurato dalle competenti Direzioni  dei
Centri  per la Giustizia Minorile con pagamento a mezzo di ordinativi
emessi dalle  sezioni  di  Tesoreria  dello  Stato  presso  la  Banca
d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti modalita':
    A.  il  40%  della  somma  complessiva sulla base del progetto di
fattibilita' presentato dal Comune, del  relativo  parere  favorevole
del gruppo integrato locale, della stipula del protocollo d'intesa e,
quindi,  della  richiesta da parte del Comune di accreditamento della
prima tranche;
    B. il 30% della somma finanziata dopo quattro mesi, su  richiesta
di  accreditamento  da  parte del Comune - con riferimento alle spese
sostenute -, corredata da una relazione di verifica  sullo  stato  di
avanzamento  del progetto da parte del responsabile tecnico designato
dal Comune stesso  e  del  parere  favorevole  del  gruppo  integrato
locale;
    C.  il  rimanente  30% su richiesta di accreditamento del Comune,
previa presentazione del rendiconto  finale  delle  spese  sostenute,
approvato   con  delibera,  accompagnato  da  una  relazione  tecnica
conclusiva di verifica sulle attivita' realizzate  e  la  contestuale
valutazione  fornita  dal  gruppo  integrato.  La  presentazione  del
rendiconto finale delle spese sostenute e' necessaria alla Corte  dei
Conti per l'effettuazione dei relativi controlli di competenza.
    La  presente circolare, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana anche in attuazione delle  norme  contenute
nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                                        Il direttore generale:
                                                MAGNO