A seguito  dell'emanazione della  legge 10  novembre 1997,  n. 415,
pubblicata nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 283
del 4  dicembre 1997 che ha  autorizzato la ratifica italiana,  si e'
provveduto  a  depositare  lo  strumento  di  ratifica  italiano  del
trattato  sulla   Carta  europea   dell'energia,  con   atto  finale,
protocollo e  decisioni, firmato in  Lisbona il 17 dicembre  1994, in
data 16 dicembre 1997.
  All'atto   del  deposito   l'Italia   ha   formulato  la   seguente
dichiarazione, che si riporta in francese con traduzione in italiano:
  "L'Italie, au  sens de l'article 26,  alinea 3, lettre b,  sub ii),
declare  quelle  ne  donnera  pas  son consentement  a'  ce  que  les
differends surgis  entre un  investisseur et uen  Partie contractante
soient  soumis a'  arbitrage  ou a'  la conciliation  internationale,
lorsque ledit investisseur a deja' saisi du differend:
  a) les Cours ou les tribunaux administratifs italiens; ou
  b)  a mis  en oeuvre  une procedure  applicable a'  la solution  du
differend dejaa convenue precedemment.
  A ce propos, il y a lieu de distinguer entre deux hypotheses:
  1) si  le jugement relatif  au differend est encore  pendant devant
des organes judictionnels ou de conciliation internes, l'investisseur
pourra se dessaisir, par desistement au  cours du proces ou en dehors
du  proces,   de  l'action   juridictionnelle  ou  de   la  procedure
d'arbitrage,  en   recourant  a'  d'autres  formes   d'hypotheses  de
conciliation;
  2)  si  un jugement,  ou  en  tous les  cas  un  constat de  nature
executive est deja' intervenu au  sujet du differend, la conciliation
ou l'arbitrage international ne sont plus admis.
  Les  enonciations cidessus  exposees trouvent  leur fondement  soit
dans  le  principe du  "ne bis in idem" (en vue  d'eviter que pour la
meme  instance deux  jugements soient  emis: la  decision du  college
arbitral et  la sentence), soit dans  celui de l'incontrovertibilite'
du   "decisum"  qui   fait  etat   egalement  dans    les   relations
substantielles  emtre les  parties, sous  reserve de  la possibilite'
pour ces memes parties, dans le cadre du proces et en dehors du meme,
d'activer les moyens normaux d'opposition".
  "L'Italia, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera b), sub ii),
dichiara di  non prestare il  consenso a sottoporre  le controversie,
sorte tra  un investitore  ed una  Parte contraente,  all'arbitrato o
alla  conciliazione  internazionale, allorche'  l'investitore  stesso
abbia gia' sottoposto la controversia:
     a) alle Corti o ai tribunali amministrativi italiani;
  b)  o abbia  esperito una  procedura applicabile  per la  soluzione
della controversia gia' concordata in precedenza.
   A tal proposito occorre distinguere due ipotesi:
  1) se il giudizio sulla  controversia e' ancora pendente davanti ad
organi  giurisdizionali  o  di conciliazione  interni,  l'investitore
potra' abbandonare, con la  rinuncia processuale od extraprocessuale,
l'azione  giurisdizionale o  la  procedura  arbitrale, ricorrendo  ad
altre forme di ipotesi conciliativa;
  2)  se, sulla  controversia, sia  gia' intervenuto  un giudicato  o
comunque un accertamento avente natura esecutiva non puo' piu' essere
ammessa una conciliazione o arbitrato internazionale.
  Le  affermazioni sopra  esposte  trovano la  loro  ragione sia  nel
principio del  ne bis  in idem (evitandosi  che sulla  stessa istanza
siano emessi  due giudicati:  lodo e sentenza),  sia in  quello della
incontrovertibilita'  del decisum,  che fa  stato anche  nei rapporti
sostanziali  tra  le parti,  salva  la  possibilita' per  le  stesse,
nell'ambito processuale ed in  quello extraprocessuale, di esperire i
normali mezzi di impugnativa".
  Ai sensi dell'art. 44, l'atto  sunnominato entrera' in vigore il 16
aprile 1998.