IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio la misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori puo' essere adeguata in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quello successivo, agosto 1991-agosto 1994, e che pertanto occorre provvedere in relazione al periodo agosto 1988-agosto 1994; Rilevato che l'ISTAT, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1994, e' pari a 37,4 per cento; Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto ministeriale; Decreta: Gli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di L. 24.732 per la prima vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick p. Il Ministro del tesoro Pennacchi