IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreo del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in materia di borse di lavoro; Visti l'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e l'art. 9-octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, in tema di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione; Vista la delibera n. 30 resa dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 21 gennaio 1998; Considerato che le citate fattispecie lavorative sono caratterizzate dall'assenza di un rapporto di lavoro subordinato e di una retribuzione effettiva, da una durata predeterminata e dalla estrema varieta' delle lavorazioni effettuate; Ritenuta la necessita' di favorire l'impiego delle occasioni di lavoro su menzionate, attraverso un contenimento dei costi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori di cui trattasi; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai datori di lavoro, per le borse di lavoro, e ai soggetti utilizzatori, per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, e' concessa una riduzione del 50 per cento del premio INAIL, determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte. Roma, 12 febbraio 1998 Il Ministro: Treu