IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto il  codice postale  e delle telecomunicazioni,  approvato con
decreto del  Presidente della Repubblica  29 marzo 1973, n.  156, che
all'art.  1  sancisce  la   privativa  dello  Stato  sulla  raccolta,
trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
  Visto  l'art.  4  del   predetto  codice  postale  che  attribuisce
all'amministrazione la  facolta' di  provvedere alla  prestazione dei
servizi riservati sia direttamente che tramite concessionari;
  Visto  l'art.  29  del  medesimo  codice  postale  che  attribuisce
all'amministrazione la facolta' di rilasciare concessioni per servizi
specifici;
  Visti gli articoli 2  e 11 della legge 29 gennaio  1994, n. 71, che
ha convertito, con  modificazioni, il decreto legge  1 dicembre 1993,
n. 487,  il quale  ha operato la  trasformazione dell'amministrazione
delle  poste e  delle  telecomunicazioni in  ente pubblico  economico
nonche' la riorganizzazione del Ministero;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166, che ha approvato  il regolamento concernente la riorganizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4 settembre 1996, n. 537, che individua le competenze degli uffici di
livello   dirigenziale   del   Ministero    delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, ora  denominato Ministero delle  comunicazioni per
effetto dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto il  decreto del Ministro  delle comunicazioni 5  agosto 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997 con il
quale e' stata disposta una  proroga delle concessioni postali di cui
all'art. 29, punto 1, del ripetuto codice postale;
  Considerato  che  alcune  delle  concessioni,  assentite  ai  sensi
dell'art. 29, punto 4, del  citato codice postale per l'esercizio dei
casellari privati finalizzato alla distribuzione delle corrispondenze
postali, sono  in scadenza  al 31  dicembre 1997  e che  i rispettivi
titolari hanno avanzato domanda di rinnovo;
  Riconosciuta  la necessita'  che, in  attesa della  definizione del
quadro  regolamentare conseguente  alle  recenti modifiche  normative
intervenute nel settore  postale ed agli orientamenti  emersi in sede
comunitaria,  i  concessionari  di casellari  privati  dispongano  di
elementi certi in  ordine alla prosecuzione della  loro attivita' per
un   periodo  temporale   sufficientemente  congruo,   alle  medesime
condizioni stabilite nel capitolato d'oneri a suo tempo sottoscritto;
  Riconosciuta,  altresi', l'opportunita'  di uniformare  le date  di
scadenza delle concessioni  di casellari privati in  atto, cosi' come
disposto con il sopracitato decreto  5 agosto 1997 per le concessioni
rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 1, del codice postale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  concessioni  postali relative  all'esercizio  di  casellari
privati, rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 4, del codice citato
in premessa, in  scadenza nell'anno 1997 e nel  corso dell'anno 1998,
sono prorogate al 31 dicembre 1998.