IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che all'art. 1 sancisce la privativa dello Stato sulla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; Visto l'art. 4 del predetto codice postale che attribuisce all'amministrazione la facolta' di provvedere alla prestazione dei servizi riservati sia direttamente che tramite concessionari; Visto l'art. 29 del medesimo codice postale che attribuisce all'amministrazione la facolta' di rilasciare concessioni per servizi specifici; Visti gli articoli 2 e 11 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, il quale ha operato la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico nonche' la riorganizzazione del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, che ha approvato il regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, che individua le competenze degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ora denominato Ministero delle comunicazioni per effetto dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997 con il quale e' stata disposta una proroga delle concessioni postali di cui all'art. 29, punto 1, del ripetuto codice postale; Considerato che alcune delle concessioni, assentite ai sensi dell'art. 29, punto 4, del citato codice postale per l'esercizio dei casellari privati finalizzato alla distribuzione delle corrispondenze postali, sono in scadenza al 31 dicembre 1997 e che i rispettivi titolari hanno avanzato domanda di rinnovo; Riconosciuta la necessita' che, in attesa della definizione del quadro regolamentare conseguente alle recenti modifiche normative intervenute nel settore postale ed agli orientamenti emersi in sede comunitaria, i concessionari di casellari privati dispongano di elementi certi in ordine alla prosecuzione della loro attivita' per un periodo temporale sufficientemente congruo, alle medesime condizioni stabilite nel capitolato d'oneri a suo tempo sottoscritto; Riconosciuta, altresi', l'opportunita' di uniformare le date di scadenza delle concessioni di casellari privati in atto, cosi' come disposto con il sopracitato decreto 5 agosto 1997 per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 1, del codice postale; Decreta: Art. 1. 1. Le concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati, rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 4, del codice citato in premessa, in scadenza nell'anno 1997 e nel corso dell'anno 1998, sono prorogate al 31 dicembre 1998.