IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la regola  48.6 del  cap.  III, parte  C, della  convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione  IMO A. 689(17) adottata il 6  novembre 1991 e
successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificata
dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza, in  data 17  dicembre  1997, della  ditta Ital  -
Pro.Ra.Mar., con  sede in  Genova, via Ponte  Reale, 1/19,  intesa ad
ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per la gru per battelli
d'emergenza denominata "SCH10/4";
  Vista  la nota  in data  1  febbraio 1997  della societa'  Ned-Neck
Marine  b.v. con  sede  in Olanda,  con la  quale  ha nominato  quale
proprio rappresentante  per l'Italia  la societa' Ital  - Pro.Ra.Mar.
S.r.l. con sede in Genova, via Ponte Reale, 1/19;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica,
in data 4 dicembre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarata di  "tipo approvato" la gru  per battelli d'emergenza
denominata "SCH10/4", fabbricata dalla  societa' Ned-Neck Marine b.v.
con  sede  in Olanda  della  quale  e'  rappresentante in  Italia  la
societa' Ital - Pro.Ra. Mar. S.r.l. sopracitata.
  La predetta gru per battelli d'emergenza dovra' essere costruita in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa.  Nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione  commerciale  della   gru  per  battelli  d'emergenza
"SCH10/4";
   carico massimo di lavoro: (CL = 9,81kN);
  marchio:   "tipo  approvato   Ministero  dei   trasporti  e   della
navigazione"  ai  sensi  della  Solas 74(83)  e  risoluzione  IMO  A.
689(17);
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.