Al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla Copagri All'A.I.SO. All'Assitol Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rappresentative applicabili nella campagna 1998/99 per i contratti di semi di girasole, coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano od animale. Ai fini della loro determinazione e' stata calcolata, conformemente a quanto previsto nella circolare di cui sopra, la media ponderata, per superficie coltivata, delle rese non alimentari risultanti dalle dichiarazioni di raccolta relative alle campagne precedenti; tali rese sono state maggiorate solo in alcune provincie rispetto alla campagna 1997/98. Si precisa inoltre che per i contratti di semi di lino sono confermate, non essendo stati presentati contratti nella campagna precedente, le rese stabilite per la campagna 1997/98, per i semi di crambe abyssinica e per quelli di brassica carinata vengono applicate le rese fissate per i semi di colza con circolare A.I.M.A. n. 19 del 1 dicembre 1997 e che i contratti di semi di mais dovranno fare riferimento al piano di regionalizzazione, conformemente a quanto previsto dalla circolare MI.R.A.A.F. n. D/1289 del 28 novembre 1995. Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.I.MA., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti. A modifica di quanto previsto nella circolare A.I.M.A. n. 19 prot. n. 2736 del 1 dicembre 1997 si comunica che per la campagna 1998/99, i contratti presentati per la coltivazione di terreni messi a riposo non dovranno riportare il codice di identificazione univoco e devono risultare depositati presso l'A.I.M.A. entro la data del 31 marzo 1998. E' necessario inoltre, che il produttore, qualora abbia sottoscritto uno o piu' contratti di coltivazione (nofood), alleghi una copia del contratto medesimo alla domanda di compensazione al reddito, compili a tal fine la sez. VIII ed indichi obbligatoriamente al punto B/2 (ultima pagina), il numero dei contratti sottoscritti con il primo trasformatore o collettore. Il direttore generale reggente Lazzareschi