Al  Ministero    delle  politiche
                                  agricole  -  Direzione     generale
                                  delle   politiche   comunitarie   -
                                  Ufficio cereali
                                    Agli    assessorati     regionali
                                  dell'agricoltura       ed      alle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                   Alla Coldiretti
                                   Alla Confagricoltura
                                   Alla C.I.A.
                                   Alla Copagri
                                   All'A.I.SO.
                                   All'Assitol
  Con  riferimento al  paragrafo 4  della  circolare n.  D/686 del  9
settembre  1997  emanata dal  Ministero  delle  politiche agricole  -
Direzione generale  delle politiche  comunitarie, si rendono  note le
rappresentative applicabili nella campagna 1998/99 per i contratti di
semi di girasole, coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo
scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di
prodotti non destinati al consumo umano od animale.
  Ai fini della loro determinazione e' stata calcolata, conformemente
a quanto previsto  nella circolare di cui sopra,  la media ponderata,
per superficie coltivata, delle  rese non alimentari risultanti dalle
dichiarazioni  di raccolta  relative alle  campagne precedenti;  tali
rese sono  state maggiorate  solo in  alcune provincie  rispetto alla
campagna 1997/98.
  Si  precisa inoltre  che  per  i contratti  di  semi  di lino  sono
confermate,  non essendo  stati presentati  contratti nella  campagna
precedente, le rese stabilite per la  campagna 1997/98, per i semi di
crambe abyssinica e per quelli di brassica carinata vengono applicate
le rese fissate per i semi di  colza con circolare A.I.M.A. n. 19 del
1  dicembre 1997  e che  i contratti  di semi  di mais  dovranno fare
riferimento  al piano  di regionalizzazione,  conformemente a  quanto
previsto dalla circolare MI.R.A.A.F. n. D/1289 del 28 novembre 1995.
  Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o
piu' zone omogenee, dovra'  essere indicata, per ciascuna superficie,
l'unica e  corrispondente resa rappresentativa  fissata dall'A.I.MA.,
per quella  zona, evitando di  riportare nella casella  resa prevista
dati altrimenti incongruenti.
  A modifica di quanto previsto  nella circolare A.I.M.A. n. 19 prot.
n. 2736 del 1 dicembre 1997  si comunica che per la campagna 1998/99,
i contratti presentati per la  coltivazione di terreni messi a riposo
non dovranno riportare il codice  di identificazione univoco e devono
risultare depositati  presso l'A.I.M.A.  entro la  data del  31 marzo
1998.
  E'   necessario  inoltre,   che   il   produttore,  qualora   abbia
sottoscritto uno  o piu' contratti di  coltivazione (nofood), alleghi
una copia  del contratto  medesimo alla  domanda di  compensazione al
reddito, compili a tal fine la sez. VIII ed indichi obbligatoriamente
al punto  B/2 (ultima pagina),  il numero dei  contratti sottoscritti
con il primo trasformatore o collettore.
                                       Il direttore generale reggente
                                               Lazzareschi