Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6 lettera b) limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7 comma primo limitatamente alle parole: "del servizio ostetricoginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente" e comma secondo (Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale); 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonche' alle parole: "secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonche' alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5"; 11 comma primo (l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'art. 17, comma 2 del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazione dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), limitatamente alle parole: "limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva", cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazione dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), limitatamente alle parole: "E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazione, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94."?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 25 maggio 1970, n. 300, recante "Statuto dei lavoratori", limitatamente all'art. 31, comma II : "La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.", nonche' il D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione", limitatamente all'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "o cariche sindacali" e alle parole: "e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi"; comma 2: "Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale"; comma 5: "A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata."; comma 6: "La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro."; comma 7: "Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335."; comma 9, limitatamente alle parole: "cariche sindacali o"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'art. 303, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alle parole: "o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni", lettera b): "dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;", lettera c): "dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;", lettera d): "dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.", commi 2 e 3, limitatamente alle parole: "relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento", comma 4 ("La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non puo' superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni."); l'articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2, e 3 e i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4,", del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di procedura penale"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: - l'articolo 3, comma 2, limitatamente alle parole: "c) il consiglio di vigilanza;"; comma 3, limitatamente alle parole: "; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; comma 4 ("Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attivita' istituzionale dell'ente. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti."); comma 5, limitatamente alle parole: "; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza" e alle parole: "La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza."; comma 8, limitatamente alle parole: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazione delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4;", del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: "attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"; - l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.", del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", cosi' come convertito e modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'art. 13, comma 3 ("Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti e' istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area"), comma 4 ("Tale commissione e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed e' composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati."), comma 5 ("Ove l'area comprenda comuni appartenenti a piu' province, della commissione fanno parte oltreche' i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa e' presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area."), comma 6 ("Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinche' egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate"), e comma 7 ("Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE"), e l'art. 14, comma 10, limitatamente alle parole: "sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'art. 13,", del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti); l'art. 1, comma 2 ("Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale."), l'art. 2, l'art. 3, l'art. 4, l'art. 4-bis, l'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole: ", sentito il parere della commissione di cui all'art. 2,", e comma 10, limitatamente alle parole: "sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 e" del d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 899 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative); gli artt. 3, 4 e 5 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative); e dalla legge 4 novembre 1996, n. 566 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante "Istituzione del Consiglio del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato" e successive modificazioni?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"; il decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo"; nonche' la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", limitatamente all'articolo 23?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'art. 25, comma 5, limitatamente alle parole: "le liste di", comma 6, limitatamente alle parole: "le liste di", comma 7 ("Ciascuna lista non puo' essere composta da un mumero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio"), comma 8 ("Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista."), comma 9 ("In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello."), comma 10 ("Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale"), comma 11 ("I presentatori non sono eleggibili."), comma 14, limitatamente alle parole: "il voto di lista ed", "eventuale" e "nell'ambito della lista votata", l'art. 26, comma 3, limitatamente alle parole: "concorrenti" e "ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione", l'art. 26, comma 4, limitatamente alle parole: "verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista;" "altresi"', "esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e", "in eccedenza, secondo l'ordine inverso o quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista; ", "altresi"', "esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e", "in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli", "ammesse", l'art. 27, comma 1 ("L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo cosi' il quoziente elettorale.") e comma 2 ("Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha la maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianita' di servizio, al candidato piu' anziano di eta'."), e comma 3, limitatamente alle parole: "territoriale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede persorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale," e nella lettera c) limitatamente alle parole "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista", l'art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della lista", l'art. 39, comma 2 ("Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale, o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', si passa alle liste successive.") e comma 4, limitatamente alle parole: "e 2" e "territoriali ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e", della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti o movimenti politici", limitatamente a: articolo 1; articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5; comma 1, limitatamente alle parole: "effettuate mediante versamento bancario o postale"; articolo 8, comma 1 limitatamente alle parole: "o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1", comma 15 ("A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti ed i movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria"), comma 16, limitatamente alle parole: "Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo su redazione del rendiconto." e alle parole: ", che partecipano alla ripartizione delle risorse,", e comma 17 ("In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei Deputati ne da' comunicazione al Ministero del Tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti."); articolo 9, comma 1 ("L'ammontare del fondo riparito ai sensi dell'articolo 3 non puo' comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.")?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, comma 4, limitatamente alla parole: "L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati."; l'articolo 20, comma 1 ("La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, e' unica per tutte le attivita' istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come e' unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economicopatrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto."), comma 3 ("Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e' tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.") e comma 4, limitatamente alle parole: "altresi"', alle parole: "il conto consuntivo generale e" e alle parole: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37.", della legge 9 marzo 1989, n. 88, "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" e l'articolo 49, comma 1, limitatamente alle parole: ", cosi' come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali", del Decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n. 639, "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente; "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti: - art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; - art. 4, comma 2, n. 1, limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale", e n. 2: "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"; - art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; - art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole "delle liste"; - art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; - art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; - art. 18-bis; - art. 19; - art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonche' alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "piu' di una lista di candidati ne"'; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonche' alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; - art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista"; - art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi" n. 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; - art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; - art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3) limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4) limitatamente alle parole: "e le liste", n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; - art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste"; - art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; - art. 30, comma 1, n. 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: "C" e alle parole: "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi"; - art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; - art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; - art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonche"'; - art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; - art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; - art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; - art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; - art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."; - art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive"; - art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; - art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; - art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione propor zionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti"; - art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste" - art. 75, comma 1, limitatamente alle parol. Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso il Comitato promotore referendum, via Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonche', alle parole: ", 83"; Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: ", da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato."; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; Articolo 16, comma 4, primo periodo limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" e alle parole: ", nonche', la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19; Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonche', alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonche', alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "piu' di una lista di candidati ne"'; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonche', alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei canditati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25."; Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonche', alle parole: "e a ciascuna lista"; Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonche', alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonche', alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole: "e di tutte le liste" nonche' alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della stessa lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonche',"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonche' alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive"; Articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche', tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonche', alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83; Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.", alle parole: "Qualora ad una lista spettino piu posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonche' alle parole: "Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche', si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonche', alle parole: "di lista"; comma 5, limitatamente alle parole: "Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati,", nonche', alle parole: ", terzo, quarto e quinto periodo"? Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale"; comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali."; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale."?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 2, comma 1, limitatamente alla parola: "proporzionalmente", nonche' alle parole: "gruppi di"; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e", nonche' alle parole: "di ciascun gruppo"; comma 2, limitatamente al primo periodo: "La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15."; comma 3: "Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente"; comma 4, limitatamente alle parole: ", in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo,", alle parole: "del gruppo medesimo"; Articolo 19, comma 6, limitatamente alle parole: "con calcolo proporzionale", nonche' alle parole: "del medesimo gruppo". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della liberta"', limitatamente all'articolo 41-bis comma 2 ("Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza")?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" limitatamente all'articolo 18?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 10, comma 8: "Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39."; l'articolo 11, comma 1, limitatamente alle parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39"; l'articolo 16; l'articolo 18; l'articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: "con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 44 - cosi' come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti", e comma 5, limitatamente alle parole: "e versata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44, cosi' come modificato dal successivo punto 2)"; l'articolo 34; l'articolo 35; l'articolo 36; l'articolo 37; l'articolo 38; l'articolo 39; l'articolo 40; l'articolo 41; l'articolo 42; l'articolo 43; l'articolo 44; l'articolo 45; l'articolo 46; l'articolo 47; l'articolo 48; l'articolo 49; l'articolo 126; l'articolo 127; l'articolo 128; l'articolo 129; l'articolo 148, comma 2, limitatamente alle parole: "da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"; l'articolo 149; l'articolo 152; l'articolo 154; l'articolo 157, comma 7, limitatamente alle parole: "con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"; l'articolo 177, lettera e), limitatamente alle parole: "all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 531-536, comma 1, numero 3): "chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione", numero 4), limitatamente alle parole: ", o ne agevoli a tal fine la prostituzione", numero 5), limitatamente alle parole: ", o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita"', numero 6), limitatamente alle parole: "ovvero si intrometta per agevolarne la partenza", numero 8), limitatamente alle parole: "favorisca o" e comma 2 ("In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.") del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, codice penale, cosi' come sostituiti dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; e l'articolo 5, comma l ("Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda di lire diecimila le persone dell'uno e dell'altro sesso: 1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto; 2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.") e comma 2 ("Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.") della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", limitatamente a: articolo 17, comma 1, limitatamente alla parola: "coltivare,"; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "di piante di canapa indiana," e alle parole: ",II"; articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: "o cessione, a qualsiasi titolo," e alla parola: "II," e comma 4, limitatamente alla parola: ",II"; articolo 73, comma 1, limitatamente alla parola: "coltiva,", alle parole: ", cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce", alle parole: ", acquista, trasporta", alle parole: ", procura ad altri, invia", e alle parole: ", consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75", comma 2, limitatamente alla parola: "cede,", e comma 3, limitatamente alla parola: "coltiva,"; articolo 75; articolo 79, comma 1, limitatamente alle parole: "II e"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante "Disposizioni sulla stampa", limitatamente a: articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 16, commi 1 e 2, limitatamente alle parole: "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5," e alle parole: "La stessa pena si applica a"; articolo 18; articolo 19; articolo 22, nonche' della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 11, comma 7: "Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 4"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, limitatamente all'articolo 1, limitatamente alle parole: "e dei farmacisti"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ("Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali") e successive modificazioni?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il D.lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 limitatamente a: comma 26 ("Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2."), comma 27 ("Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto."), comma 28 ("Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento di una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno d'eta'. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'."), comma 29 ("I lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva."), comma 30 ("All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.") e comma 36 ("I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.") della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 23; l'articolo 24, comma 1, limitatamente alle parole: "di cui all'articolo 23"; l'articolo 30, della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico", limitatamente agli articoli 1 e 2, nonche' la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico" limitatamente agli articoli 3, 4, 5, e 7, limitatamente al comma 8: "Il trasferimento della tito- larita' dell'esercizio di farmacia privata e' consentito dopo che siano trascorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo quanto previsto dai commi 9 e 10"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", limitatamente all'articolo 4?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" limitatamente all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilita' delle esigenze delle attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo;" e all'articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: ", nonche' con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva"; nonche' il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente all'articolo 3-bis, comma 2: "La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione."; la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente all'articolo 8, comma 2-bis, limitatamente alle parole: "e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva" nonche' alle parole "con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi", comma 6: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora: un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva."; comma 10, limitatamente alle parole: "e la concessionaria pubblica"; comma 15, limitatamente alle parole: ", sia per la concessionaria pubblica sia"; comma 16: ("Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi."); comma 17: ("Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.") e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: ", con la concessionaria pubblica", nonche' il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: ", e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, comma 2 ("Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l"'Automobile Club d'Italia" costituito in ente morale."); l'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "di cui all'articolo 11 del presente decreto"; l'articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole: "di cui all'articolo 11 del presente decreto"; l'articolo 11, commi 1 ("Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. e' istituito un Pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione") e 2 ("In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole."); l'articolo 12, limitatamente alle parole: "di cui all'articolo precedente"; l'articolo 13, comma 1 ("Per l'iscrizione di ogni autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico, l'A.C.I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla fabbrica."); l'articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 15, commi 1 e 2, limitatamente alle parole: "tenuto dall'A.C.I."; l'articolo 17, comma 3 ("L'autenticazione puo' essere fatta dai funzionari dell'A.C.I. all'uopo delegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal Podesta' o dal Giudice conciliatore competenti per territorio."); l'articolo 18, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 19, limitatamente alle parole "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 20, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 21, comma 1, limitatamente alle parole: "dalla sede provinciale dell'A.C.I." e comma 2, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 22, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 23; l'articolo 24; l'articolo 25; l'articolo 27; l'articolo 28; l'articolo 30, comma 1, limitatamente alle parole: "e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del Pubblico registro automobilistico" e comma 2 ("Al Ministro per le finanze sono concesse le facolta' necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e per l'emanazione delle altre norme occorrenti all'esecuzione della convenzione stessa.") del regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi del reale Automobile Club d'Italia"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", limitatamente a: articolo 121, comma 3, limitatamente alle parole: "costituiti da tre docenti su due classi" e "; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi"; articolo 128, comma 3, limitatamente alle parole: "e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti," e alle parole: ", assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.", comma 6 ("La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie opportunita' formative."), e comma 7 ("Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria."); articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128" e comma 3 ("I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121."); articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121", comma 5 ("Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni."), comma 6, limitatamente alle parole: "per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo", e comma 9, limitatamente alle parole: ", nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, "; articolo 396, comma 3, limitatamente alle parole: "e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti," e ", assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'art. 190, comma 2 ("Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle puo' essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione."), l'art. 192, comma 6, limitatamente alle parole ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura", l'art. 191, e l'art. 198 limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.", del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: - l'articolo 63, comma 2 ("I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM."); comma 3, limitatamente alle parole: "di cui al comma precedente", alle parole: "per l'assistenza di malattia," e alle parole: ", valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma", della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; - l'articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi" e alle parole: "aggiuntive rispetto a quelle" e, secondo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi"; comma 2, limitatamente alla parola: "integrativo"; comma 3, limitatamente alla parola: "integrativi"; comma 4, limitatamente alla parola: "integrativi", del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", cosi' come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: - la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza", limitatamente a: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "delle forze armate dello Stato e" nonche' alle parole "concorrere alla difesa politicomilitare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;"; articolo 2, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed" nonche' alle parole: "di concerto col Ministro per la difesa", comma 2, limitatamente alle parole: "Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza." e comma 3, limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di Finanza."; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma 2: "Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e' assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente."; articolo 7; articolo 8, comma 1, limitatamente alla parola: "altre" e comma 2, limitatamente alle parole: "non militari"; articolo 9, limitatamente alle parole: "sottufficiali e truppa"; articolo 10; articolo 12; - l'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alle parole: "della Guardia di Finanza"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, e all'articolo 25, comma 1 ("i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al venti per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese")?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: - l'art. 152, comma 1, limitatamente alle parole: "anche a pena di decadenza," e comma 2, limitatamente alle parole: "stabiliti dalla legge" e alle parole: "ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente"; l'articolo 153 e l'articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: "ordinatorio", e comma 1, limitatamente alle parole: "che non sia stabilito a pena di decadenza", del r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: "Approvazione del Codice di procedura civile"; - l'art. 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei casi previsti dalla legge" e comma 2, limitatamente alle parole: "a pena di decadenza"; l'art. 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di decadenza", del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'articolo 2, comma 18, limitatamente alle parole: ", privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1", e alle parole: ", con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione", della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311 (Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 17 febbraio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 1 comma ("Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.") e 2 comma ("I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.") dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), l'art. 33, comma 12 ("Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge."), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e l'art. 1, comma 4 ("I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianita' di iscrizione maturata."), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso Comitato promotore referendum, via di Torre Argentina, 76, tel. 689791.