Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  2, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con la  modifica apportata dalla legge di
conversione, che  di quella modificata dal  decreto, trascritta nella
nota.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  La modifica  apportata dalla legge  di conversione e'  stampata con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. All'articolo 1,  comma 13, della legge 28 marzo  1997, n. 86, le
parole: "e quelle relative agli  esercizi finanziari 1994 e 1995 sono
prorogate per i tre anni  successivi agli esercizi considerati." sono
sostituite  dalle   seguenti:  "e   quelle  relative   agli  esercizi
finanziari   1994  e   1995   sono  prorogate   fino  alla   chiusura
dell'esercizio finanziario 1998.".
          Riferimenti normativi
            -  Il  testo dell'art. 1, comma 13,  della legge 28 marzo
          1997, n. 86 (Sanatoria   degli   effetti    prodotti    dai
          decretilegge    adottati   in materia   di   prevenzione  e
          recupero dalle   tossicodipendenze   e    di  funzionamento
          dei     SERT),    come  modificato    dall'art.    1    del
          decreto-legge 19 dicembre 1997, n 438, e' il seguente:
            "13.  Alla  gestione dei  fondi   mediante   apertura  di
          credito   si applica  il disposto  di cui  all'art.  61-bis
          del    regio  decreto    18  novembre    1923,    n.  2440,
          introdotto  dall'art.  3 del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno  1972, n. 627. In  deroga alle vigenti
          norme  sulla contabilita' dello  Stato le somme accreditate
          in contabilita'  speciale  ai prefetti  per  il   pagamento
          dei    progetti finanziati ai   sensi degli articoli 132  e
          134 del testo   unico sulle tossicodipendenze,    approvato
          con   decreto  del   Presidente  della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n. 309, relativamente  all'esercizio  1993,  residui
          1992,    possono  essere mantenute   per il  1994 e per  il
          1995.    Tenuto  conto    della  particolare  natura    dei
          progetti,   in    deroga  alle  vigenti    norme      sulla
          contabilita'   dello  Stato,  per    le  somme  accreditate
          ai  funzionari  delegati ai sensi del presente articolo, la
          gestione    e la   rendicontazione   delle   somme relative
          all'esercizio finanziario  1993  sono   prorogate   per   i
          quattro  anni  successivi all'esercizio  medesimo e  quelle
          relative    agli esercizi   finanziari 1994   e  1995  sono
          prorogate  fino  alla  chiusura  dell'esercizio finanziario
          1998".