IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  Consiglio  dell'Ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero  massimo delle onorificenze dell'Ordine  "Al merito della
Repubblica italiana"  che potranno essere  complessivamente conferite
nelle ricorrenze del  2 giugno e del 27 dicembre  1998 e' determinato
in 13.730 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
   Cavaliere di Gran Croce         n.    40
   Grande ufficiale                "     70
   Commendatore                    "  1.420
   Ufficiale                       "  2.500
   Cavaliere                       "  9.500
  La ripartizione tra  la Presidenza del Consiglio dei  Ministri ed i
vari  Ministeri, del  numero di  onorificenze stabilito  dal presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri,  a norma dell'art.  3 del decreto del  Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.