IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione: Visto l'art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di lire 10 miliardi; Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 1997 che ha destinato lire 38 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991: Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato; Viste le domande presentate mel 1997 dalla societa' Salumificio Valtiberino, Icet Group, Solagrital, FBM Hudson italiana, Pietro Mazzoni; Vista in particolare l'istanza presentata dalla Innse macchine utensili S.p.a., in data 5 giugno 1997 per 64 unita' lavorative; Viste le comunicazioni relative alla reiezione delle istanze delle societa' Salumificio Valtiberino e Iciet Group; Considerato che la societa' Innse macchine utensili e' stata posta in amministrazione straordinaria in data 15 marzo 1994; Considerato che il Ministero dell'industria ha autorizzato l'esercizio di impresa fino al 15 marzo 1997; Considerato che in data 23 maggio 1997 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre1990 n. 428, e' stato stipulato un accordo per la cessione del complesso aziendale di Brescia della Innse macchine utensili a.s. alla Innse macchine utensili S.p.a. (gia Innse machine Tools S.p.a. controllata dalla Berardi S.p.a.) con il passaggio di almeno 58 unita' lavorative dell'unita' produttiva di Brescia alla societa' acquirente; Considerato che la Innse macchine utensile S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: Art. 1. L'lstituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla societa' Innse macchine utensili S.p.a. (gia Innse machine Tools S.p.a. controllata dalla Berardi S.p.a.) per 64 unita' lavorative del complesso aziendale di Brescia ex Innse macchine utensili in a.s., il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.