IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996,  n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici  di cui all'art 8, comma 4,  ed all'art. 25,
comma 9,  della legge  23 luglio  1991, n. 223,  nei casi  di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della
procedura di  cui all'art.  47, comma  5, della  legge n.  428/1990 e
delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione:
  Visto l'art. 2, comma 9, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha prorogato  al 31 dicembre 1997  il termine per la  concessione dei
benefici di cui al capoverso  precedente ed ha preordinato allo scopo
la somma di lire 10 miliardi;
  Visto  il decreto  interministeriale  del 10  ottobre  1997 che  ha
destinato lire 38 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per
adesione di  cui all'art. 20, comma  1, della legge n.  724/1994 alla
concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996,
dei benefici di  cui agli articoli 8,  comma 4, e 25,  comma 9, della
legge n. 223/1991:
  Visto  il  decreto  16  novembre  1995 recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato;
  Viste  le domande  presentate mel  1997 dalla  societa' Salumificio
Valtiberino,  Icet Group,  Solagrital,  FBM  Hudson italiana,  Pietro
Mazzoni;
  Vista  in particolare  l'istanza  presentata  dalla Innse  macchine
utensili S.p.a., in data 5 giugno 1997 per 64 unita' lavorative;
  Viste le comunicazioni relative  alla reiezione delle istanze delle
societa' Salumificio Valtiberino e Iciet Group;
  Considerato che la societa' Innse  macchine utensili e' stata posta
in amministrazione straordinaria in data 15 marzo 1994;
  Considerato   che  il   Ministero  dell'industria   ha  autorizzato
l'esercizio di impresa fino al 15 marzo 1997;
  Considerato che  in data  23 maggio 1997  al Ministero  del lavoro,
nell'ambito  della  procedura  di  cui all'art.  47  della  legge  29
dicembre1990 n.  428, e' stato  stipulato un accordo per  la cessione
del complesso aziendale di Brescia della Innse macchine utensili a.s.
alla Innse macchine  utensili S.p.a. (gia Innse  machine Tools S.p.a.
controllata  dalla Berardi  S.p.a.)  con il  passaggio  di almeno  58
unita'  lavorative dell'unita'  produttiva di  Brescia alla  societa'
acquirente;
  Considerato  che  la  Innse  macchine utensile  S.p.a.  non  ha  le
caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'lstituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere alla societa' Innse macchine utensili S.p.a. (gia Innse
machine Tools S.p.a. controllata dalla  Berardi S.p.a.) per 64 unita'
lavorative  del  complesso aziendale  di  Brescia  ex Innse  macchine
utensili  in  a.s., il  cui  rapporto  di  lavoro continua  ai  sensi
dell'art. 47, comma  5, della legge n. 428/1990,  i benefici previsti
dall'art. 8, comma 4, e dall'art.  25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223.