Considerata l'opportunita' di valutare, nell'interesse dei beneficiari, con maggiore anticipo le attivita' musicali e di danza che si svolgono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario; La circolare n. 10 del 5 dicembre 1994 e' cosi' modificata, a partire dall'anno 1999: "I termini di cui all'art. 1 e all'art. 18 sono sostituiti tutti da quello perentorio - ai sensi del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3 - del 31 ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dell'attivita'". Entro e non oltre tale termine dovra' essere prodotta anche la documentazione prevista dalle norme regolamentari per ogni singolo settore. Per i festival e le rassegne, compresi quelli di danza, la documentazione di cui sopra potra' essere inviata fino a novanta giorni prima del loro inizio, restando fermo per la domanda il termine del 31 ottobre. Eventuali irregolarita', ritenute non essenziali dall'Amministrazione, potranno essere sanate su iniziativa degli utenti entro il 30 novembre. Per i teatri di tradizione e per l'attivita' lirica ordinaria il termine del 31 ottobre e' spostato al 28 febbraio dell'anno successivo, limitatamente alla documentazione di assunzione diretta di responsabilita' e di parziale copertura finanziaria da parte degli organizzatori. Il Ministro delegato per lo spettacolo Veltroni