IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 641; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del citato decreto legislativo n. 96/1993, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visti i programmi operativi regionali approvati con decisioni della commissione delle Comunita' europee concernenti la concessione di contributi a carico del FESR per la realizzazione degli interventi strutturali nelle regioni dell'obiettivo 1; Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999; Viste le proprie delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995 e 20 novembre 1995, concernenti il programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, nonche' la delibera 21 marzo 1997, concernente il cofinanziamento nazionale delle maggiori risorse comunitarie derivanti dall'indicizzazione attribuite alla regione Abruzzo; Viste le proprie delibere in data 12 luglio 1996 e 18 dicembre 1996, con le quali e' stata, tra l'altro, accantonata una quota di lire 2.000 miliardi a carico dei mutui previsti dalla citata legge n. 641/1996, finalizzata alla copertura della quota di finanziamento nazionale destinata alla realizzazione dei programmi operativi regionali e degli interventi nel settore idrico, previsti dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1; Considerata la necessita' di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi a fronte FESR per il periodo 1997-1999, nonche' di adeguare le assegnazioni gia' stabilite con le citate delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica per il periodo 1994-1996 ai piani finanziari successivamente rimodulati; Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle citate decisioni per il periodo 1997-1999, ammontanti a circa 1.754,918 Mecu a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, pari a 1.880,953 Mecu, valutate in 3.611,430 miliardi di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato per il medesimo periodo 1997-1999, alle disponibilita' del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per un importo pari a 1.100,528 miliardi di lire nonche' alle disponibilita' di cui alla legge n. 641/1996, - accantonate per un importo pari a 2.000 miliardi con le citate delibere Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio e 18 dicembre 1996 - per un importo pari a 1.467,347 miliardi di lire, in sintonia con la citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994; Considerate le assegnazioni gia' disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione e della legge n. 488/1992 con le richiamate delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995 e 21 marzo 1997, per il periodo 1994-1996, pari complessivamente a 1.851,748 miliardi di lire; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione; Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio per le politiche di coesione, n. 5/2649/R del 21 novembre 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FESR nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dai programmi operativi approvati dalla Commissione europea, e' approvato un programma di interventi finanziari nazionali pari complessivamente a 3.611,430 miliardi di lire, per il periodo 1997-1999, come riportato, per ciascun anno, nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera. Al relativo finanziamento nazionale pubblico si provvede come di seguito specificato: a) 1.100,528 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987; b) 1.467,347 miliardi di lire, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 641/1996; c) 1.043,555 miliardi di lire, con disponibilita' delle regioni. 2. Le assegnazioni gia' disposte per le annualita' 1994-1996 sono adeguate ai nuovi piani finanziari e vengono rimodulate come risulta dalla allegata tabella 2, che forma anch'essa parte integrante della presente delibera. 3. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita' previste dalla normativa' vigente, sulla base di richieste inoltrate dalle regioni interessate al fondo medesimo. Le erogazioni sono effettuate al netto delle somme trasferite a valere sulle assegnazioni gia' disposte. 4. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' altresi' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo previsto per ciascuna regione. 5. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. 6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. 7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. 8. La presente delibera annulla e sostituisce, limitatamente alle azioni cofinanziate dal FESR, i piani finanziari di cui alle delibere adottate in data 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995 e 21 marzo 1997, fatti salvi gli effetti gia' prodotti. Roma, 3 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 192