IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  Comitato interministeriale  per la  programmazione economica  in
ordine all'armonizzazione  della politica economica nazionale  con le
politiche comunitarie, nonche' l'art. 5  che ha istituito il Fondo di
rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto l'art. 5, comma 3, del  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 641;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di  attuazione  della   legge  n.  183/1987  e   del  citato  decreto
legislativo n.  96/1993, in  materia di coordinamento  della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2052/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2081/93, relativo  ai
compiti dei fondi strutturali,  al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione di  un miglior  coordinamento anche  con gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4253/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2082/93, relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4254/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2083/93, relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visti i programmi operativi regionali approvati con decisioni della
commissione  delle Comunita'  europee concernenti  la concessione  di
contributi a  carico del FESR  per la realizzazione  degli interventi
strutturali nelle regioni dell'obiettivo 1;
  Vista la propria delibera 13  aprile 1994, concernente lo stato del
negoziato e i  provvedimenti di attuazione del  quadro comunitario di
sostegno  delle  regioni italiane  dell'obiettivo  1  per il  periodo
1994-1999;
  Viste  le proprie  delibere  23 giugno  1995, 8  agosto  1995 e  20
novembre 1995,  concernenti il programma degli  interventi finanziari
di competenza regionale da  effettuarsi negli anni 1994-1996, nonche'
la delibera  21 marzo 1997, concernente  il cofinanziamento nazionale
delle  maggiori  risorse  comunitarie  derivanti  dall'indicizzazione
attribuite alla regione Abruzzo;
  Viste le  proprie delibere  in data  12 luglio  1996 e  18 dicembre
1996, con  le quali e' stata,  tra l'altro, accantonata una  quota di
lire 2.000 miliardi a carico dei mutui previsti dalla citata legge n.
641/1996,  finalizzata alla  copertura della  quota di  finanziamento
nazionale  destinata  alla   realizzazione  dei  programmi  operativi
regionali e degli interventi nel  settore idrico, previsti dal quadro
comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;
  Considerata la necessita' di  disporre il cofinanziamento nazionale
degli interventi a  fronte FESR per il periodo  1997-1999, nonche' di
adeguare le  assegnazioni gia' stabilite  con le citate  delibere del
Comitato  interministeriale per  la programmazione  economica per  il
periodo 1994-1996 ai piani finanziari successivamente rimodulati;
  Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili
dalla Commissione europea nel contesto  delle citate decisioni per il
periodo 1997-1999,  ammontanti a  circa 1.754,918  Mecu a  valere sul
FESR,  occorre   provvedere  ad  assicurare  le   necessarie  risorse
nazionali  pubbliche, pari  a 1.880,953  Mecu, valutate  in 3.611,430
miliardi di lire;
  Considerata la necessita' di  ricorrere, relativamente alla quota a
carico  dello   Stato  per   il  medesimo  periodo   1997-1999,  alle
disponibilita'  del fondo  di rotazione  ex lege  n. 183/1987  per un
importo pari a 1.100,528 miliardi di lire nonche' alle disponibilita'
di cui  alla legge n. 641/1996,  - accantonate per un  importo pari a
2.000 miliardi con le  citate delibere Comitato interministeriale per
la programmazione  economica 12 luglio  e 18  dicembre 1996 -  per un
importo pari a 1.467,347 miliardi di  lire, in sintonia con la citata
delibera  del   Comitato  interministeriale  per   la  programmazione
economica 13 aprile 1994;
  Considerate  le assegnazioni  gia' disposte  a carico  del suddetto
Fondo  di rotazione  e  della  legge n.  488/1992  con le  richiamate
delibere  del   Comitato  interministeriale  per   la  programmazione
economica 23 giugno 1995, 8 agosto  1995, 20 novembre 1995 e 21 marzo
1997,  per il  periodo 1994-1996,  pari complessivamente  a 1.851,748
miliardi di lire;
  Considerata  l'esigenza  di  stabilire in  distinte  quote  annuali
l'intervento del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la  nota del  Ministero del  bilancio e  della programmazione
economica - Servizio per le politiche di coesione, n. 5/2649/R del 21
novembre 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  delle azioni  a  gestione  regionale
cofinanziate dal  FESR nelle  zone dell'obiettivo 1,  quali risultano
dai  programmi  operativi  approvati dalla  Commissione  europea,  e'
approvato  un  programma  di  interventi  finanziari  nazionali  pari
complessivamente  a  3.611,430  miliardi  di  lire,  per  il  periodo
1997-1999, come riportato, per ciascun anno, nell'allegata tabella 1,
che forma parte integrante della presente delibera.
  Al relativo  finanziamento nazionale  pubblico si provvede  come di
seguito specificato:
  a) 1.100,528 miliardi di lire, a  valere sulle risorse del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987;
  b) 1.467,347 miliardi  di lire, a valere sulle risorse  di cui alla
legge n. 641/1996;
  c) 1.043,555 miliardi di lire, con disponibilita' delle regioni.
  2. Le assegnazioni  gia' disposte per le  annualita' 1994-1996 sono
adeguate ai nuovi piani finanziari  e vengono rimodulate come risulta
dalla allegata tabella 2, che  forma anch'essa parte integrante della
presente delibera.
  3. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo
le  modalita'  previste  dalla  normativa'  vigente,  sulla  base  di
richieste inoltrate  dalle regioni interessate al  fondo medesimo. Le
erogazioni sono effettuate  al netto delle somme  trasferite a valere
sulle assegnazioni gia' disposte.
  4. Il predetto  Fondo e' autorizzato ad erogare  le quote stabilite
dalla presente  delibera anche negli  anni successivi, fino  a quando
perdura l'intervento comunitario. In  caso di rimodulazione dei piani
finanziari, ai  sensi dell'art.  25 del  regolamento CEE  n. 4253/88,
come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione
e' altresi' autorizzato  ad adeguare le quote  di propria competenza,
fermo restando il limite  dello stanziamento complessivo previsto per
ciascuna regione.
  5.  Le regioni  adottano  tutte le  iniziative  ed i  provvedimenti
necessari per  utilizzare entro le scadenze  previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.
  6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, effettuano  i necessari controlli. Il  Fondo di rotazione
potra' procedere ad ulteriori  controlli, avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
  7.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  sistema
informativo  della  Ragioneria  generale   dello  Stato,  secondo  le
modalita' vigenti.
  8. La  presente delibera annulla e  sostituisce, limitatamente alle
azioni cofinanziate dal FESR, i piani finanziari di cui alle delibere
adottate in data 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995 e 21
marzo 1997, fatti salvi gli effetti gia' prodotti.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 192