IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Friuli" Grave ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1 ottobre 1985 e il decreto ministeriale 3 agosto 1993 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi; Vista la domanda avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997; Viste le istanze presentate avverso il suddetto parere dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dal Consorzio tutela vini d.o.c. "Friuli" Grave relativamente ad alcuni disposti degli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Visti il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo, a seguito di supplemento istruttorio, ha accolto per intero le istanze di cui sopra e il disciplinare di produzione riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 204, del 2 settembre 1997; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave, in conformita' ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con de creto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1 ottobre 1985 e con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.