IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni   geografiche   tipiche   dei   vini   responsabile   del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei vini "Friuli" Grave ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1
ottobre 1985 e il decreto ministeriale 3 agosto 1993 con i quali sono
state  apportate  modifiche  al   disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata di che trattasi;
  Vista la domanda  avanzata dagli interessati intesa  ad ottenere la
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Friuli" Grave;
  Visto il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei   vini  e  la  proposta   di  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Friuli" Grave pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1997;
  Viste  le  istanze  presentate  avverso il  suddetto  parere  dalla
regione  Friuli-Venezia Giulia  e  dal Consorzio  tutela vini  d.o.c.
"Friuli" Grave relativamente ad alcuni  disposti degli articoli 1, 3,
4, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;
  Visti il parere integrativo del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini con il quale il medesimo,  a seguito di
supplemento  istruttorio, ha  accolto per  intero le  istanze di  cui
sopra e il disciplinare di  produzione riproposto con gli emendamenti
richiesti,  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale  n.  204,  del  2
settembre 1997;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Friuli"  Grave, in  conformita'  ai  pareri del  citato
Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;
  Considerato che  l'art. 4  del citato  regolamento 20  aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  o
modificate con de creto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata  "Friuli" Grave,  approvato  con  decreto del  Presidente
della  Repubblica 20  luglio  1970 e  successivamente modificato  con
decreti del Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1979  e 1 ottobre
1985  e con  decreto ministeriale  3  agosto 1993  e' sostituito  per
intero dal testo annesso al presente  decreto le cui norme entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.