Con  decreto  ministeriale   n.  23961  del  16   gennaio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1995 al  18 novembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Italfarmaco, con sede in Milano  e unita' di
Cinisello Balsamo, (Milano), Milano, rete  esterna I.S.F. - Sesto San
Giovanni (Milano),  per i  quali e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari a 440 unita', su un organico
complessivo di 629 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 21879 del 18 dicembre 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Italfarmaco,  a corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23962  del  16   gennaio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 gennaio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista  dall'art.  6,  comma  3,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre  1996,  n. 608,  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Iritecna  - Gruppo  Iritecna,  con sede  in
Genova e unita' di Roma, per  i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta' che  stabilisce, per  4 mesi,  la riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8
unita', su un organico complessivo di 199 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Iritecna -  Gruppo Iritecna,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  c), del  decreto ministeriale  23 dicembre  1994, registrato
dalla Corte  dei conti il 9  febbraio 1995, registro n.  1, foglio n.
40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23963  del  16   gennaio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 30 settembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Iritecna  - Gruppo  Iritecna,  con sede  in
Genova, unita' di  Roma, per i quali e' stato  stipulato un contratto
di  solidarieta' che  stabilisce, per  8 mesi,  la riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
20 unita' su un organico complessivo di 218 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Iritecna -  Gruppo Iritecna,  a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  c), del  decreto ministeriale  23 dicembre  1994, registrato
dalla Corte  dei conti il 9  febbraio 1995, registro n.  1, foglio n.
40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24023  del  27   gennaio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dall'11 marzo 1997 al 10  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco tessile,
con sede in Savigliano (Cuneo) e  unita' di Savigliano (Cuneo), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  10 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di
86 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco tessile, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n.  608, ne limiti finanziari posti  dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24024,  del  27  gennaio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 settembre 1996 al  31 agosto 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Disco, con sede
in Misterbianco (Catania) e unita' di  Modica (Ragusa) per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 26,66 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di  lavoratori pari  a 9 unita',  di cui 2  parttime da  20 a
13,33 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 61 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Disco,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24025  del  27   gennaio  1998  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 18 settembre  1997 al  17 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge, 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre 1996,  n. 608, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla a
r.l. Istituto cooperativo vigilanza con sede in Rotondella (Matera) e
unita'  di Rotondella  (Matera), per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,90 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
47 unita', su un organico complessivo di 52 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla a  r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del  decreto-legge   1  novembre   1996,  n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge,  28 novembre  1996, n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24026  del  27   gennaio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore   dei  lavoratori   dipendenti   dalla   Industria
manifatturiera  biellese -  I.M.B., con  sede in  Milano e  unita' di
Sesto S. Giovanni  (Milano) e Bollate (Milano), per i  quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  128 unita',  su  un organico  complessivo di  134
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Industria  manifatturiera  biellese  -
I.M.B., a  corrispondere il particolare beneficio  previsto dal comma
4, art. 6  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24027  del  27   gennaio  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1997 al 31  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in   favore  dei  lavoratori  dipendenti   dalla  Encyclopaedia
Britannica (Italy)  Ltd., con sede  in Roma e  unita' di Roma,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro  da 38,7 ore
settimanali a 29,06 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di  lavoratori pari a  61 unita', di cui  6 parttime da  25 a
18,75, 1  parttime da  22,5 a  16,87, 2 parttime  da 20  a 15,  su un
organico complessivo di 66 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla Encyclopaedia  Britannica (Italy) Ltd., a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24028  del 27 gennaio 1998 e' annullato
il decreto ministeriale datato 24  giugno 1996, n. 20972, adottato in
favore dei  dipendenti dalla S.p.a.  Etnoteam Adriatica, con  sede in
Camerano (Ancona) e unita' in Camerano (Ancona).