IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2052/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2081/93, relativo  ai
compiti dei Fondi strutturali,  al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione di  un miglior  coordinamento anche  con gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4253/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2082/93, relativo  al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4256/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2085/93, relativo  al
Fondo   europeo  agricolo   di  orientamento   e  garanzia,   sezione
orientamento;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (96)
4053/2  dell'8 dicembre  1996,  concernente il  contributo del  Fondo
europeo agricolo  di orientamento  e garanzia,  sezione orientamento,
concesso  all'Italia  in  relazione  all'ultimo  aggiornamento  delle
previsioni  di  spesa  per   gli  interventi  strutturali  comunitari
destinati alla parte agricola dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo
1),  di  cui   al  regolamento  CEE  n.   2328/1991,  sostituito  dal
regolamento CE n. 950/97;
  Viste  le  proprie  delibere  20  dicembre 1994  e  8  agosto  1995
concernenti, tra l'altro, il programma degli interventi finanziari da
effettuarsi negli  anni dal 1994  al 1996, relativamente  alle azioni
indirette dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1);
  Considerata la necessita' di  disporre il cofinanziamento nazionale
degli interventi  inerenti all'obiettivo 5a (zone  fuori obiettivo 1,
ivi compresa la regione Abruzzo) anche per le annualita' 1997, 1998 e
1999, al fine di consentire l'operativita' dei programmi per l'intero
periodo 1994-1999;
  Considerata,  inoltre, la  necessita' di  adeguare le  assegnazioni
gia' stabilite  con le  predette delibere,  in quanto  occorre tenere
conto dell'ultimo  piano finanziario  rimodulato ed approvato  con la
suddetta decisione, di  cui alla nota del Ministero  per le politiche
agricole n. 7817 del 10  novembre 1997, come riportato nella allegata
tabella 1;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti
a 494  Mecu per  il periodo  1994-1999, a  valere sul  FEOGA, sezione
orientamento,  occorre  provvedere  ad assicurare  le  corrispondenti
risorse   nazionali  pubbliche,   pari  a   971  Mecu,   valutate  in
1.878.628,285 milioni di lire;
  Considerata la necessita' di  ricorrere, relativamente alla quota a
carico dello  Stato, alle disponibilita'  del Fondo di  rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, in sintonia con la citata delibera 20 dicembre 1994;
  Vista la  citata nota  del Ministero per  le politiche  agricole n.
7817,  dalla   quale  risulta   che  a  seguito   della  ricognizione
sull'utilizzo delle  risorse assegnate  dal CIPE anteriormente  al 31
dicembre  1993 per  il cofinanziamento  degli interventi  di politica
agricola, a favore delle regioni  di cui all'obiettivo 5a (zone fuori
obiettivo  1), sussiste  una  residua disponibilita'  di risorse  non
rendicontate alla predetta  data pari a 105.877,158  milioni di lire,
come specificato nella allegata tabella 2;
  Considerate  le assegnazioni  gia' disposte  a carico  del suddetto
Fondo di rotazione ex lege n.  183/1987 con le richiamate delibere 20
dicembre 1994 e 8 agosto 1995, pari a 508.426 milioni di lire, per il
periodo 1994-1996 come riportato nella allegata tabella 3;
  Considerata la grave  calamita' naturale che ha  colpito le regioni
Marche ed Umbria, in conseguenza  della quale si rende necessario che
il  Fondo di  rotazione  assuma  a proprio  a  carico l'intera  quota
nazionale  pubblica  per  gli  anni  1997-1999,  con  riferimento  al
regolamento CE n. 950/97 e alla direttiva 159/72/CEE, in ordine a cui
e'  al momento  possibile la  quantificazione dell'onere  di norma  a
carico delle regioni stesse;
  Considerato,   pertanto,  che   occorre  provvedere   ad  ulteriori
assegnazioni per 740.905,331 milioni di  lire a valere sulla medesima
legge  n.  183/1987, tenuto  conto  che  dovranno essere  ridotte  di
22.319,024 milioni  di lire le  assegnazioni gia' autorizzate  per il
regolamento CE n. 950/97, art. 28 con delibera 8 agosto 1995 e per il
regolamento n. 952/97 con delibere 20  dicembre 1994 e 8 agosto 1995,
come indicato nella citata tabella 3;
  Considerata,  infine, l'esigenza  di  stabilire  in distinte  quote
annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30
giugno 1997,  nonche' la  richiamata nota  del Ministero  medesimo n.
7817 del 10 novembre 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini dell'attuazione delle azioni indirette dell'obiettivo 5a
(zone fuori  obiettivo 1),  di cui  ai regolamenti  CE n.  950/97 (ex
regolamento CEE n.  2328/91), n. 2200/96 (ex regolamento  CEE n. 1035
/72), n. 952/97 (ex regolamento CEE  n. 1360/78) ed alla direttiva n.
159/72/CEE, per  il periodo  1994-1999 e'  approvato un  programma di
interventi  finanziari  nazionali  pubblici pari  complessivamente  a
1.878.628,285 milioni di lire, come  riportato per ciascun anno nella
allegata  tabella  1  che   forma  parte  integrante  della  presente
delibera, unitamente alle successive allegate tabelle 2 e 3.
  Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato:
  a)  105.877,158   milioni  di  lire  con   risorse  provenienti  da
assegnazioni  CIPE anteriori  al  31 dicembre  1993,  a valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione ex  lege  183/1987,  resesi
disponibili per  la nuova  programmazione in quanto  non rendicontate
entro tale data, come riportato nella tabella 2;
  b) 508.426,000 milioni di lire  con risorse gia' assegnate a valere
sulle disponibilita' del suddetto Fondo  di rotazione con le delibere
20  dicembre  1994 e  8  agosto  1995,  come indicato  nella  tabella
riepilogativa 3;
  c)  740.905,331 milioni  di lire  con nuove  assegnazioni a  valere
sulle risorse del  Fondo medesimo, come risulta  dalla citata tabella
3, comprensivi, per  il periodo 1997-1999, delle  quote delle regioni
Marche ed Umbria, pari a 37.445,685 milioni di lire;
  d) 523.419,796 milioni  di lire con disponibilita'  delle regioni e
province autonome, come riportato nella suddetta tabella l.
  2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste inoltrate al Fondo medesimo  dal Ministero per le politiche
agricole che  provvedera' alla ripartizione dei  finanziamenti tra le
regioni  e le  province  autonome interessate  per  le iniziative  di
competenza   regionale,  nonche'   all'individuazione  dei   soggetti
beneficiari   per   le   iniziative   di   carattere   multiregionale
(regolamento n.  950/97, art. 28  e regolamento n.  2200/96), tenendo
conto dei livelli di spesa raggiunti.
  Le predette erogazioni sono effettuate  al netto delle somme di cui
alla  tabella 2,  trasferite  dal Fondo  in  eccedenza rispetto  alle
rendicontazioni  al 31  dicembre 1993  risultanti dalla  ricognizione
richiamata in premessa,  nonche' di quelle trasferite  a valere sulle
assegnazioni gia'  disposte per  la programmazione 1994-1996,  di cui
alla tabella 3.
  3. Per la conclusiva definizione  dei rapporti intercorrenti tra il
Fondo  di rotazione  e le  regioni e  province autonome,  il predetto
Fondo e' autorizzato ad erogare direttamente le somme rendicontate al
31 dicembre 1993 e non ancora trasferite, come indicato nella tabella
2. Eventuali differenze che verranno riscontrate rispetto ai relativi
rimborsi  disposti   dalla  Commissione  europea  daranno   luogo  ad
ulteriori   conguagli  con   le  regioni   e  le   province  autonome
interessate,   mediante  imputazione   all'ultima  annualita'   degli
interventi.
  4.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di  rimodulazione dei piani finanziari,  ai sensi dell'art.
25 del  regolamento CEE n.  4253/88, come modificato  dal regolamento
CEE  n. 2082/93,  il Fondo  e' autorizzato  ad adeguare  le quote  di
propria  competenza,  fermo  restando il  limite  dello  stanziamento
complessivo di cui alla presente delibera.
  5.  Le  regioni,  le  province  autonome ed  il  Ministero  per  le
politiche agricole  adottano tutte  le iniziative ed  i provvedimenti
necessari per  utilizzare entro le scadenze  previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi ai programmi.
  6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, effettuano  i necessari controlli. Il  Fondo di rotazione
potra' procedere ad ulteriori  controlli, avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
  7.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  sistema
informativo  della  Ragioneria  generale   dello  Stato,  secondo  le
modalita' vigenti.
  8.   L'attuazione   dei    regolamenti   delle   azioni   indirette
dell'obiettivo  5a, relativi  ai  periodi precedenti  al 31  dicembre
1993, che non sono confluiti nella nuova programmazione 1994-1999, e'
oggetto  di ricognizione  da  parte del  Ministero  per le  politiche
agricole, allo scopo di definire i rapporti finanziari tra i soggetti
interessati, regioni e province autonome, e il Fondo di rotazione.
  9. La presente delibera annulla  e sostituisce il piano finanziario
di cui  all'allegato 2  delle delibere  20 dicembre  1994 e  8 agosto
1995, fatti salvi gli effetti gia' prodotti.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 190