IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (96) 4053/2 dell'8 dicembre 1996, concernente il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, concesso all'Italia in relazione all'ultimo aggiornamento delle previsioni di spesa per gli interventi strutturali comunitari destinati alla parte agricola dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1), di cui al regolamento CEE n. 2328/1991, sostituito dal regolamento CE n. 950/97; Viste le proprie delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995 concernenti, tra l'altro, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni dal 1994 al 1996, relativamente alle azioni indirette dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1); Considerata la necessita' di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi inerenti all'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1, ivi compresa la regione Abruzzo) anche per le annualita' 1997, 1998 e 1999, al fine di consentire l'operativita' dei programmi per l'intero periodo 1994-1999; Considerata, inoltre, la necessita' di adeguare le assegnazioni gia' stabilite con le predette delibere, in quanto occorre tenere conto dell'ultimo piano finanziario rimodulato ed approvato con la suddetta decisione, di cui alla nota del Ministero per le politiche agricole n. 7817 del 10 novembre 1997, come riportato nella allegata tabella 1; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 494 Mecu per il periodo 1994-1999, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 971 Mecu, valutate in 1.878.628,285 milioni di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, in sintonia con la citata delibera 20 dicembre 1994; Vista la citata nota del Ministero per le politiche agricole n. 7817, dalla quale risulta che a seguito della ricognizione sull'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE anteriormente al 31 dicembre 1993 per il cofinanziamento degli interventi di politica agricola, a favore delle regioni di cui all'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1), sussiste una residua disponibilita' di risorse non rendicontate alla predetta data pari a 105.877,158 milioni di lire, come specificato nella allegata tabella 2; Considerate le assegnazioni gia' disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 con le richiamate delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, pari a 508.426 milioni di lire, per il periodo 1994-1996 come riportato nella allegata tabella 3; Considerata la grave calamita' naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, in conseguenza della quale si rende necessario che il Fondo di rotazione assuma a proprio a carico l'intera quota nazionale pubblica per gli anni 1997-1999, con riferimento al regolamento CE n. 950/97 e alla direttiva 159/72/CEE, in ordine a cui e' al momento possibile la quantificazione dell'onere di norma a carico delle regioni stesse; Considerato, pertanto, che occorre provvedere ad ulteriori assegnazioni per 740.905,331 milioni di lire a valere sulla medesima legge n. 183/1987, tenuto conto che dovranno essere ridotte di 22.319,024 milioni di lire le assegnazioni gia' autorizzate per il regolamento CE n. 950/97, art. 28 con delibera 8 agosto 1995 e per il regolamento n. 952/97 con delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, come indicato nella citata tabella 3; Considerata, infine, l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione; Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30 giugno 1997, nonche' la richiamata nota del Ministero medesimo n. 7817 del 10 novembre 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione delle azioni indirette dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1), di cui ai regolamenti CE n. 950/97 (ex regolamento CEE n. 2328/91), n. 2200/96 (ex regolamento CEE n. 1035 /72), n. 952/97 (ex regolamento CEE n. 1360/78) ed alla direttiva n. 159/72/CEE, per il periodo 1994-1999 e' approvato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari complessivamente a 1.878.628,285 milioni di lire, come riportato per ciascun anno nella allegata tabella 1 che forma parte integrante della presente delibera, unitamente alle successive allegate tabelle 2 e 3. Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato: a) 105.877,158 milioni di lire con risorse provenienti da assegnazioni CIPE anteriori al 31 dicembre 1993, a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, resesi disponibili per la nuova programmazione in quanto non rendicontate entro tale data, come riportato nella tabella 2; b) 508.426,000 milioni di lire con risorse gia' assegnate a valere sulle disponibilita' del suddetto Fondo di rotazione con le delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, come indicato nella tabella riepilogativa 3; c) 740.905,331 milioni di lire con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo medesimo, come risulta dalla citata tabella 3, comprensivi, per il periodo 1997-1999, delle quote delle regioni Marche ed Umbria, pari a 37.445,685 milioni di lire; d) 523.419,796 milioni di lire con disponibilita' delle regioni e province autonome, come riportato nella suddetta tabella l. 2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo dal Ministero per le politiche agricole che provvedera' alla ripartizione dei finanziamenti tra le regioni e le province autonome interessate per le iniziative di competenza regionale, nonche' all'individuazione dei soggetti beneficiari per le iniziative di carattere multiregionale (regolamento n. 950/97, art. 28 e regolamento n. 2200/96), tenendo conto dei livelli di spesa raggiunti. Le predette erogazioni sono effettuate al netto delle somme di cui alla tabella 2, trasferite dal Fondo in eccedenza rispetto alle rendicontazioni al 31 dicembre 1993 risultanti dalla ricognizione richiamata in premessa, nonche' di quelle trasferite a valere sulle assegnazioni gia' disposte per la programmazione 1994-1996, di cui alla tabella 3. 3. Per la conclusiva definizione dei rapporti intercorrenti tra il Fondo di rotazione e le regioni e province autonome, il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare direttamente le somme rendicontate al 31 dicembre 1993 e non ancora trasferite, come indicato nella tabella 2. Eventuali differenze che verranno riscontrate rispetto ai relativi rimborsi disposti dalla Commissione europea daranno luogo ad ulteriori conguagli con le regioni e le province autonome interessate, mediante imputazione all'ultima annualita' degli interventi. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera. 5. Le regioni, le province autonome ed il Ministero per le politiche agricole adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi. 6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. 7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. 8. L'attuazione dei regolamenti delle azioni indirette dell'obiettivo 5a, relativi ai periodi precedenti al 31 dicembre 1993, che non sono confluiti nella nuova programmazione 1994-1999, e' oggetto di ricognizione da parte del Ministero per le politiche agricole, allo scopo di definire i rapporti finanziari tra i soggetti interessati, regioni e province autonome, e il Fondo di rotazione. 9. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario di cui all'allegato 2 delle delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, fatti salvi gli effetti gia' prodotti. Roma, 3 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 190