Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del  12 marzo  1998  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. ((  Entro dieci  giorni dalla  data di  entrata in  vigore della
legge di conversione del presente decreto )) a ciascun concessionario
del servizio  pubblico radiomobile di comunicazione  GSM e' assegnata
una quota pari al 10% delle bande di frequenza riservate al Ministero
delle  comunicazioni  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del
decreolegge  1 maggio  1997, n.  115, convertito,  con modificazioni,
dalla legge 1 luglio 1997, n. 189,  allo scopo di dare inizio, in via
sperimentale, al  servizio di comunicazione numerico  DCS 1800. Dette
frequenze saranno  messe a disposizione dei  concessionari sulla base
del  provvedimento del  Ministro  delle comunicazioni  da emanare  in
relazione  all'articolo 2,  comma 1,  e del  regolamento previsto  al
comma 3 del  medesimo articolo 2 del decreto-legge 1  maggio 1997, n.
115, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  1 luglio  1997, n.
189.
  2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1
e'  autorizzato ((  sulla base  delle condizioni  di cui  al presente
comma,  fino  a  sei  mesi   successivi  al  rilascio  della  licenza
individuale  all'operatore selezionato  mediante  la ))  gara di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997,
n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla legge 1 luglio 1997, n.
189, in non piu' di due citta'  e per un numero limitato di utenti ((
pari a 3000 unita'. )) La sperimentazione e' consentita anche (( alle
imprese che si  impegnano a presentare, in fase  di prequalifica alla
gara,  ))  domanda di  partecipazione  alla  gara  di cui  al  citato
articolo 2. Il servizio  commerciale verra' successivamente espletato
sulla base  delle misure previste  dall'articolo 2, comma  2, lettera
a),  del  decreto-legge  1  maggio  1997,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  1 luglio  1997, n.  189. ((  Qualora per
qualsiasi motivo  una impresa dovesse rinunciare  alla partecipazione
alla  gara, essa  dovra' cessare  immediatamente la  sperimentazione,
dandone  formale  ed  immediata   comunicazione  al  Ministero  delle
comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare
domanda di  partecipazione alla gara  sara' assegnata, con  le stesse
modalita' indicate  al comma 1 e  al presente comma, una  quota delle
bande di frequenza  riservate al servizio in tecnica DCS  1800 pari a
quella assegnata  a ciascun  concessionario del servizio  pubblico di
comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del
nuovo servizio. Durante  la sperimentazione e' vietata  ogni forma di
pubblicita'  e   di  offerta  congiunta  al   pubblico  del  servizio
commerciale GSM  a 900 MHz e  di quello sperimentale DCS  a 1800 MHz.
L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b),  del decreto-legge 1 maggio 1997,  n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 1 luglio 1997, n.  189, avra' diritto
al   ))  roaming   ((  nazionale   delle  reti   GSM  degli   attuali
concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverra' per
il nuovo operatore,  e per gli attuali concessionari  del servizio di
comunicazione  radiomobile   GSM,  con  le  medesime   condizioni  di
copertura contenute nel bando di gara. ))
  3.  Resta fermo  che  saranno  assicurate tutte  le  misure atte  a
garantire condizioni di effettiva  concorrenza per l'espletamento del
servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.
  4. Il termine  del 1 gennaio 1998,  di cui al comma  1, lettera b),
dell'articolo 2 del decreto-legge 1  maggio 1997, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 1 luglio 1997, n.  189, e' soppresso.
(( La gara sara' conclusa nei tempi piu' rapidi possibili, e comunque
entro il 31 maggio 1998, per realizzare al piu' presto l'introduzione
sul mercato  del nuovo servizio  in tecnica  DCS 1800 e  per favorire
nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti. ))