Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1998 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. (( Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM e' assegnata una quota pari al 10% delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreolegge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189. 2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 e' autorizzato (( sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la )) gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, in non piu' di due citta' e per un numero limitato di utenti (( pari a 3000 unita'. )) La sperimentazione e' consentita anche (( alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara, )) domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verra' successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189. (( Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovra' cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sara' assegnata, con le stesse modalita' indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione e' vietata ogni forma di pubblicita' e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, avra' diritto al )) roaming (( nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverra' per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara. )) 3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2. 4. Il termine del 1 gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, e' soppresso. (( La gara sara' conclusa nei tempi piu' rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al piu' presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti. ))