IL DIRETTORE GENERALE delle risorse forestali, montane e idriche Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino, a decorrere dal 1 settembre 1995, delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'art. 25, commi 3 e 4 e l'allegata tabella B con la quale sono state determinate le dotazioni organiche cumula- tive dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti e, nell'ambito di quest'ultimo, della qualifica di perito superiore, del personale del Corpo forestale dello Stato che svolge attivita' tecnico- scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa; Visto il gia' menzionato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed in particolare gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 recanti le norme transitorie relative al primo inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato gia' appartenente ai profili professionali delle qualifiche funzionali introdotte con la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visti i decreti direttorali generali regionali 11 agosto 1995, reg. 30 agosto 1995, n. 3026, 10 agosto 1995, reg. 30 agosto 1995, n. 3025, 11 agosto 1995, reg. 30 agosto 1995, n. 3021, 11 agosto 1995, reg. 30 agosto 1995, n. 3022, 11 agosto 1995, reg. 30 agosto 1995, n. 3020 che hanno previsto il primo inquadramento del suddetto personale, rispettivamente, nelle qualifiche dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, con il quale e' stato istituito il Ministero per le politiche agricole; Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dal citato art. 25, del decreto legislativo n. 201/1995, per ogni qualifica di ciascuno dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica, tecnico- strumentale ed amministrativa, alla identificazione dei profili professionali, necessari per l'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza, fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita' ed alla sfera di autonomia che comporta; Ritenuto, altresi', di dover procedere alla determinazione della dotazione organica per ciascuna area di attivita' individuata nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 25, del decreto legislativo n. 201/1995 cosi' come indicata nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; D'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, espressa con nota n. 6570 del 15 dicembre 1997; Previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale del 22 luglio 1995 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1995, n. 395; Decreta: Art. 1. 1. Per i motivi nelle premesse specificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per ciascuna area di attivita' individuata nell'ambito dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti, del personale del Corpo forestale dello Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, sono determinati i profili professinali cosi' come indicati nelle tabelle A, B,C e D allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. 2. Per ciascuna delle suddette aree di attivita', sono determinate le dotazioni organiche cosi' come indicate nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, sulla base di quelle individuate nella tabella B allegata al piu' volte citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.