IL DIRETTORE GENERALE
             delle risorse forestali, montane e idriche
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, come modificato ed  integrato  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  201  recante
attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di
riordino,  a  decorrere  dal  1  settembre  1995,  delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo  forestale  dello
Stato,  ed in particolare l'art. 25, commi 3 e 4 e l'allegata tabella
B con la quale sono state determinate le dotazioni organiche  cumula-
tive   dei   ruoli   degli  aiuto  operatori,  degli     operatori  e
collaboratori,  dei  revisori  e  dei  periti  e,    nell'ambito   di
quest'ultimo, della qualifica di perito  superiore, del personale del
Corpo   forestale   dello     Stato  che  svolge  attivita'  tecnico-
scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa;
 Visto il gia' menzionato decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.
201,  ed  in  particolare gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 recanti le
norme transitorie relative al primo inquadramento del  personale  del
Corpo   forestale   dello   Stato   gia'   appartenente   ai  profili
professionali delle qualifiche funzionali introdotte con la legge  11
luglio 1980, n. 312;
 Visti  i decreti direttorali generali regionali 11 agosto 1995, reg.
30 agosto 1995, n. 3026, 10 agosto 1995,  reg.  30  agosto  1995,  n.
3025,  11  agosto 1995, reg. 30 agosto 1995, n. 3021, 11 agosto 1995,
reg. 30 agosto 1995, n. 3022, 11 agosto 1995, reg. 30 agosto 1995, n.
3020  che  hanno  previsto  il  primo  inquadramento   del   suddetto
personale,  rispettivamente,  nelle  qualifiche dei ruoli degli aiuto
operatori, degli  operatori  e  collaboratori,  dei  revisori  e  dei
periti;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di  agricoltura
e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione  centrale, con il
quale e' stato istituito il Ministero per le politiche agricole;
 Ritenuto di dover provvedere, in relazione  a  quanto  disposto  dal
citato  art.  25,  del  decreto  legislativo  n.  201/1995,  per ogni
qualifica di ciascuno dei ruoli del  personale  del  Corpo  forestale
dello   Stato  che  svolge  attivita'  tecnico-scientifica,  tecnico-
strumentale  ed  amministrativa,  alla  identificazione  dei  profili
professionali,   necessari  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
rispettiva competenza,  fondati  sulla  tipologia  della  prestazione
lavorativa,  considerata  per  il  suo  contenuto,  in  relazione  ai
requisiti culturali, al grado di responsabilita'  ed  alla  sfera  di
autonomia che comporta;
 Ritenuto,  altresi',  di  dover  procedere alla determinazione della
dotazione  organica  per  ciascuna  area  di  attivita'   individuata
nell'ambito  dei ruoli di cui all'art. 25, del decreto legislativo n.
201/1995 cosi' come indicata nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;
 D'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, espressa con nota n. 6570  del  15  dicembre
1997;
 Previa  consultazione  con  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  e   firmatarie   dell'accordo
nazionale  del  22  luglio  1995  recepito con decreto del Presidente
della Repubblica 30 luglio 1995, n. 395;
Decreta:
                               Art. 1.
 1. Per i motivi nelle premesse  specificati,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25,  comma  4,  del decreto legislativo 12 maggio
1995, n.  201, per ciascuna area di attivita' individuata nell'ambito
dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, dei
revisori, dei periti, del personale del Corpo forestale  dello  Stato
che  svolge  attivita'  tecnico-scientifica,  tecnico-strumentale  ed
amministrativa, sono determinati i profili  professinali  cosi'  come
indicati  nelle tabelle A, B,C e D allegate al presente provvedimento
di cui costituiscono parte integrante.
 2. Per ciascuna delle suddette aree di attivita',  sono  determinate
le dotazioni organiche cosi' come indicate nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e
5  allegate  al  presente  provvedimento  di  cui costituiscono parte
integrante, sulla base di quelle individuate nella tabella B allegata
al piu' volte citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.