IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto i decreti ministeriali 30 giugno 1995, con i quali sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita', relative al riordinamento dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato nella parte concernente gli statuti dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche, della facolta' di farmacia.