IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto i decreti ministeriali 30 giugno 1995, con i quali sono state
introdotte  modificazioni   all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  in farmacia  ed  in  chimica  e
tecnologie farmaceutiche;
  Viste le proposte di modifica  di statuto formulate dalle autorita'
accademiche  di questa  Universita',  relative  al riordinamento  dei
corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Pisa, approvato  con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente  modificato nella parte concernente  gli statuti dei
corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche,
della facolta' di farmacia.